L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di autocertificazione dei fringe benefit, ecco come
Non è necessaria l’autenticazione della dichiarazione sostitutiva per beneficiare del rimborso spese per le utenze domestiche a titolo di fringe benefit.
Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta ad interpello n. 17/E del 2025.
Si segnala tuttavia che, ai fini dell’ottenimento del rimborso, è necessario che la dichiarazione rilasciata dai dipendenti sia sottoscritta e corredata da una copia del documento di identità.
Fringe benefit e dichiarazione sostitutiva: per il rimborso non serve l’autenticazione
Con la risposta n. 17/E del 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di fringe benefit.
Nello specifico viene esaminato il caso di una società che ha siglato un accordo aziendale per la conversione del premio di risultato aziendale in beni e servizi di welfare, tra cui rientrano anche i rimborsi delle spese per le utenze domestiche effettuate dai dipendenti.
Poiché il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione che attesti le spese o una dichiarazione sostitutiva di essa, l’istante si chiede se, in quest’ultimo caso, il documento debba essere rilasciato dal dipendente con autenticazione della sottoscrizione.
Il dubbio nasce dal fatto che la circolare n. 5/E del 2024 dell’AdE non chiarisce questo aspetto, sebbene sia stato proprio questo documento di prassi a precisare che, in alternativa della documentazione giustificativa della somma spesa dal dipendente a titolo di fringe benefit,
“il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame”.
Il documento in questione infatti non specifica l’obbligo di autenticare la dichiarazione sostitutiva.
Fringe benefit e dichiarazione sostitutiva: necessarie sottoscrizione e copia del documento di dientità
Sebbene il dipendente non sia tenuto a rilasciare la dichiarazione sostitutiva sopracitata con autenticazione della sottoscrizione, è opportuno specificare quale sia invece l’obbligo da rispettare.
A tal proposito, la circolare AdE n. 5/E del 2024 chiarisce che la dichiarazione debba essere resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000.
Tale provvedimento, applicato al caso esaminato, prevede che il dipendente sottoscriva il documento che attesta la fruizione del fringe benefit e che lo presenti con copia del documento di identità.
Nello specifico, l’autodichiarazione ha lo scopo di sostituire la documentazione che attesta le spese, garantendo che il rimborso in questione rientri nel limite al fine di non concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Il limite in questione, per gli anni dal 2024 al 2027, è fissato a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori dipendenti, ma la soglia si innalza a 2.000 euro annui nel caso di dipendenti con figli a carico.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la dichiarazione ha come destinatario finale la pubblica amministrazione, la quale svolge i controlli di veridicità sul contenuto della stessa, con conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Autocertificazione fringe benefit: basta la firma?