Fondo di garanzia PMI: proroga in arrivo per il 2025

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

La proroga per il Fondo di garanzia delle PMI per il 2025 potrebbe essere inserita nella Manovra. Fa parte di un emendamento formulato dal governo in Commissione Bilancio della Camera. Le novità in arrivo

Fondo di garanzia PMI: proroga in arrivo per il 2025

È in arrivo una proroga per il 2025 per le misure del Fondo di garanzia per le PMI.

Il rinvio di un anno, non inserito nel decreto Milleproroghe, rientrerebbe nel testo del Disegno di Legge di Bilancio con un emendamento formulato dal governo.

La misura verrebbe modificata in diversi punti. Per la conferma sulle novità si dovrà attendere la conclusione dell’iter parlamentare della Manovra 2025.

Fondo di garanzia PMI: proroga in arrivo per il 2025

La proroga del Fondo di garanzia per le PMI è tra le misure stabilite negli emendamenti del governo al testo del DDL di Bilancio 2025..

Al momento la Manovra è in Commissione Bilancio della Camera e dovrebbe arrivare in Aula domani, 18 dicembre. Il via libera della Camera dovrebbe arrivare entro venerdì, per poi passare successivamente al Senato.

Qualora approvate le norme a modifica del testo della Manovra, alla conclusione dell’iter parlamentare, verrebbe prevista una proroga fino al 31 dicembre 2025.

Sarebbero inoltre in arrivo diverse novità, a modifica dello strumento per come previsto fino a fine anno 2024.

In particolare sarebbe ridotta dal 55 al 50 per cento l’aliquota per le garanzie sui finanziamenti per liquidità. Nella riduzione non inciderebbe la differenziazione relativa alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del Fondo.

Sarebbe invece confermata all’80 per cento quella per le operazioni relative a programmi di investimento e per le startup.

La stessa conferma riguarderebbe anche il massimale di 5 milioni di euro per le imprese e anche gli interventi relativi al Terzo settore.

L’importo ridotto salirebbe da 80 a 100 mila euro nel caso di operazioni in cui interviene confidi, ovvero l’importo massimo di ammissibilità per le operazioni di "importo ridotto" se la richiesta di garanzia viene presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati.

Infine tra le “Small Mid Cap” rientrerebbero anche le imprese con meno di 250 dipendenti, con l’eliminazione del riferimento.

Fondo di garanzia PMI: le regole fino al 31 dicembre 2024

Le regole per l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI fino al 31 dicembre 2024 sono state modificate dal decreto Anticipi, il DL n. 145/2023, e dalla relativa legge di conversione.

Da quest’anno (dal 1° gennaio 2024) alla conclusione delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Quadro temporaneo UE, l’importo massimo garantito per ogni ciascuna azienda è stato fino a 5 milioni di euro.

Le nuove misure hanno però previsto la riduzione delle percentuali di copertura, con l’esclusione delle imprese più rischiose e l’ammissione degli enti del Terzo settore.

Le regole sono state stabilite dall’articolo 15-bis. Tale disposizione ha escluso le aziende della fascia 5 del modello di valutazione. Sono inoltre state rideterminate le percentuali di copertura garantita.

Per le start-up innovative e gli incubatori certificati sono fissati i limiti seguenti:

  • 55 per cento, per le operazioni finanziarie, riferite a micro e PMI che rientrano nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità;
  • 60 per cento, per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
  • 80 per cento, nel caso di finanziamento di programmi di investimento e operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività da meno di 3 anni dalla richiesta della garanzia e non valutabili sulla base del modello;
  • 50 per cento per investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali.

La garanzia fino all’80 per cento per le operazioni finanziaria deve rispettare invece i seguenti limiti:

  • 40.000 euro;
  • 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati;
  • 50.000 euro per le operazioni finanziarie di microcredito di cui all’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

L’accesso al Fondo è stato previsto anche per gli enti del Terzo settore. In particolare, nel caso di iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore), non è necessario il modello di valutazione per importi non superiori a 60.000 euro.

Nel caso di imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, la garanzia può essere richiesta nel limite del 15 per cento.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network