Telefisco 2019, intervento dell'Agenzia delle Entrate sul tema del reverse charge o inversione contabile delle fatture elettroniche ricevute. Ecco cosa fare e quale codice tipo documento utilizzare (TD01 o TD20?).
Durante il convegno Telefisco 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in materia di fattura elettronica, assoluta protagonista dell’incontro di oggi, che stiamo seguendo in diretta per fornire gli aggiornamenti più rilevanti ed in tempo reale ai nostri lettori.
Uno dei temi che più interessava gli operatori è quello dell’inversione contabile o reverse charge delle fatture elettroniche ricevute:
- occorre inviare il documento integrato oppure è sufficiente l’annotazione sui registri IVA?
- ed in caso di invio al SDI, la fattura elettronica integrata che codice tipo documento (TD) deve avere? TD01 o TD20?
Qui su Informazione Fiscale abbiamo approfondito in più occasioni il tema dell’integrazione delle fatture elettroniche ricevute, impropriamente definita autofattura dall’Agenzia delle Entrate in alcuni interventi recenti.
Reverse charge (inversione contabile) fatture elettroniche ricevute: per l’Agenzia delle Entrate occorre inviarle, per Assosoftware no
Il tema dell’inversione contabile o reverse charge delle fatture elettroniche ricevute sta destando parecchi dubbi fra gli addetti ai lavori.
E purtroppo neanche durante Telefisco 2019 tali dubbi sono stati del tutto chiariti...
L’Agenzia delle Entrate, infatti, lascia intendere che l’integrazione della fattura ricevuta in reverse charge o inversione contabile debba transitare allo SDI come tutte le normali fatture elettroniche.
Tuttavia, tale impostazione non appare suffragata dalla normativa vigente.
Peraltro anche Assosoftware, in alcuni interventi recenti, ha dichiarato di non ritenere assolutamente obbligatorio/necessario far transitare dal Sistema di Interscambio anche l’integrazione delle fatture elettroniche ricevute e soggette a reverse charge o inversione contabile.
Inversione contabile o reverse charge fatture elettroniche ricevute: quale codice utilizzare in caso di trasmissione telematica allo SDI? TD01 o TD20?
Qualora si abbracciasse la tesi dell’Agenzia delle Entrate, occorre prestare molta attenzione al codice fattura da inserire per l’invio del file xml al SDI.
Oggi l’Agenzia delle Entrate - durante la ventottesima edizione di Telefisco 2019 del Sole24Ore - ha chiarito che:
“la trasmissione del file xml relativo all’integrazione delle fatture elettroniche ricevute e soggette ad inversione contabile/reverse charge deve avvenire con codice tipo documento TD01, non TD20 che identifica l’autofattura e non l’integrazione dei quelle ricevute”
Nei giorni scorsi era stata sostenuta da più parti la tesi per effetto della quale l’invio del file xml dell’integrazione della fattura elettronica dovesse essere TD20, ovvero il codice dell’autofattura. Abbiamo appena visto tuttavia che tale tesi non può essere ritenuta corretta, anche perché non si tratta di autofatture ma di integrazione di fatture ricevute.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fatture elettroniche ricevute e soggette a reverse charge: codice da utilizzare