Fattura elettronica verso privati non titolari di partita IVA: novità nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2018 per le prestazioni di servizi di pubblica utilità. Nuovi servizi e chiarimenti sull'obbligo in vigore dal 1° gennaio 2019.
Fattura elettronica, novità e chiarimenti per le prestazioni di servizi di pubblica utilità verso privati non titolari di partita IVA.
È il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 28 dicembre 2018 a fornire le istruzioni sulle modalità di emissione delle fatture elettroniche per i servizi di pubblica utilità nei confronti di persone fisiche non titolari di partita IVA.
Il provvedimento mette un altro tassello nelle istruzioni necessarie per il corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni tra titolari di partita IVA (B2B), verso i consumatori finali (B2C) nonché per quelle verso la Pubblica Amministrazione (B2G).
Il documento fornisce le regole operative ed attuative delle novità legislative introdotte dal Decreto Legge n. 119/2018: gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità possono emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 2005 e per i quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.
Le imprese dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il codice identificativo univoco del rapporto contrattuale del cliente al fine di consentire il corretto recapito delle fatture tramite il SdI.
Per le utenze delle quali non si conosce il codice fiscale da indicare in sede di compilazione della fattura elettronica, l’invio a mezzo PEC del codice contrattuale potrà essere effettuato dal 3 gennaio 2019 ed almeno 20 giorni prima della data di trasmissione della fattura al SdI.
Fattura elettronica verso privati: le istruzioni per i servizi di pubblica utilità
Il provvedimento datato 28 dicembre 2018 e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per l’emissione della fattura elettronica nel caso di mancato possesso del codice fiscale del cliente.
Il codice fiscale è un elemento fondamentale da indicare in fattura per consentire al SdI di recapitare il documento ai soggetti non titolari di partita IVA. Tuttavia esistono diverse operazioni, tra cui quelle per prestazioni di servizi di pubblica utilità, per le quali non sempre si ha a disposizione il codice fiscale del contribuente.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate risolve questa questione e si rivolge a due categorie di operatori IVA che offrono servizi di pubblica utilità:
- soggetti passivi IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 (prestazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni);
- soggetti passivi IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370 (contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta).
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 28 dicembre 2018
- Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Comunicazione codice identificativo univoco per la fatturazione elettronica
Per le prestazioni di servizi regolate da contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005 e nei quali non è riportato il codice fiscale del committente e qualora non sia stato possibile identificarlo, i soggetti passivi IVA tenuti ad emettere le fatture elettroniche dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate un elenco contenete:
- il proprio numero di partita IVA;
- un codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il “committente” di cui non dispongono del codice fiscale. Il codice identificativo univoco non può contenere un numero di caratteri superiore a 28.
La comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC, dovrà essere firmata digitalmente e dovrà contenere i seguenti allegati:
- una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile allegato al presente provvedimento (Allegato 1);
- un file, predisposto secondo le modalità previste dall’Allegato 2 al presente provvedimento, contenente i singoli identificativi univoci.
- File codici univoci identificativi dei contratti
- Allegato 2 provvedimento Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2018
Utenze senza codice fiscale, invio comunicazione dal 3 gennaio 2019
La comunicazione potrà essere inviata a partire dal 3 gennaio 2019 al seguente indirizzo:
L’invio dovrà avvenire almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche al SdI. In fase di prima applicazione, per le comunicazioni trasmesse entro il 31 gennaio 2019, i soggetti passivi IVA inviano tramite il Sistema di Interscambio le fatture elettroniche a partire dal 20 febbraio 2019.
Per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, le fatture elettroniche emesse nel mese di gennaio 2019 sono trasmesse, fermi restando gli obblighi di liquidazione nei termini ordinari, al Sistema di Interscambio entro il 28 febbraio 2019.
Fattura elettronica 2019: FAQ aggiornate e nuovi servizi
Sempre il 28 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa con gli ultimi chiarimenti necessari all’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore ufficialmente dal 1° gennaio 2019.
Le risposte ai dubbi più frequenti sono pubblicate nelle FAQ disponibili online su Fatture e Corrispettivi. Gli ultimi chiarimenti riguardano l’emissione della fattura elettronica nel caso di commercio al minuto, così come i casi di fatture datate 2018 e ricevute nel 2019.
Questi sono soltanto alcuni dei dubbi sollevati dagli operatori a cui l’Agenzia ha fornito risposta nell’apposita sezione dell’area tematica sulla fatturazione elettronica.
Inoltre, il comunicato stampa fornisce il riepilogo delle ultime funzionalità messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica. I contribuenti possono ora utilizzare, per esempio, la nuova funzione di verifica anagrafica massiva di codici fiscali o partite Iva.
Per farlo è possibile caricare un file con la lista dei soggetti che si desidera controllare oppure generarne uno attraverso un procedimento online guidato.
Un altro strumento molto utile per gli operatori e anche per i loro intermediari è quello che permette il download massivo dei file delle fatture elettroniche emesse, ricevute o messe a disposizione. In generale, la sezione delle consultazioni è stata aggiornata e resa più fruibile, consentendo di visionare in modo distinto le fatture elettroniche emesse (in base alla data della fattura), quelle ricevute e quelle passive messe a disposizione.
Per tutti i dettagli è possibile consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate alla fatturazione elettronica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica verso privati: novità dall’Agenzia delle Entrate