Decreto fiscale 2019, il testo definitivo della legge di conversione al DL n. 119/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018. Ecco tutte le novità.
Il testo del Decreto Fiscale 2019 convertito in legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018.
A seguito del passaggio alla Camera e al Senato il DL n. 119/2018, convertito nella legge n. 136 del 17 dicembre 2018 si è arricchito di importanti novità e di seguito vedremo tutte le modifiche introdotte al testo ufficiale e definitivo.
La Camera ha approvato il Decreto legge fiscale in via definitiva il 13 dicembre 2018 con voto di fiducia, senza apportare modifiche rispetto alle novità contenute nel testo del maxi-emendamento approvato dal Senato che tra le principali modifiche vede ridimensionato il perimetro della pace fiscale.
Sono molte le novità contenute nel testo del decreto fiscale definitivo collegato alla Legge di Bilancio 2019, tra pace fiscale, rottamazione ter, stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, ma non c’è più la dichiarazione integrativa speciale.
Oltre al condono delle cartelle, nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono contenute ulteriori misure in materia fiscale e tra queste le novità in merito all’obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.
Confermata anche la definizione agevolata delle liti pendenti, nonché la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del DL n. 119/2018, ovvero il 24 ottobre.
Di seguito tutte le novità contenute nel testo definitivo del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, il Decreto legge n. 119, approvato da Camera e Senato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre.
Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019: ecco il testo definitivo approvato da Camera e Senato
Il testo definitivo del decreto legge fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, approvato dalla Camera il 13 dicembre 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018, non presenta modifiche rispetto alla versione approvata al Senato il 29 novembre e tra le novità restano le modifiche introdotte con il maxi-emendamento che ha stravolto il contenuto del provvedimento.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo della legge n. 138/2018 di conversione del Decreto Legge n. 119/2018 era particolarmente attesa viste le novità introdotte durante l’iter di conversione in legge.
Si mette di seguito a disposizione il testo definitivo del Decreto Fiscale convertito in legge pubblicato in GU:
- Legge di conversione del decreto fiscale n. 119/2018: testo pubblicato in GU
- Ecco il testo definitivo del DL n. 119/2018 convertito nella legge n. 138 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018
Sono molte le novità rispetto al contenuto del DL fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 pubblicato il 23 ottobre 2018 in Gazzetta Ufficiale (che si lascia di seguito a disposizione dei lettori).
- Decreto legge fiscale n. 119 del 23 ottobre 2018 - testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria - testo del DL fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 in vigore dal 24 ottobre 2018
La novità principale è rappresentata dal ridimensionamento della pace fiscale, con la cancellazione della dichiarazione integrativa speciale che avrebbe consentito di regolarizzare somme non dichiarate fino ad un massimo ai 100.000 euro ad anno, dal 2013 al 2017, ed entro il limite del 30% di quanto effettivamente dichiarato. L’articolo 9 è stato integralmente sostituito dalla sanatoria delle irregolarità formali.
Passiamo in rassegna tutte le novità contenute nel testo definitivo della legge di conversione del Decreto Fiscale 2019.
Decreto fiscale 2019: tutte le novità nel testo definitivo
Rispetto al testo del Decreto Fiscale 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ad ottobre, le novità introdotte durante l’iter di esame al Senato, approvate senza modifiche dalla Camera, sono notevoli.
Ecco cosa cambia:
- dichiarazione integrativa speciale (art. 9 del DL n. 119/2018) cancellata e sostituita dalla sanatoria per gli errori formali
- estesa la definizione agevolata delle liti pendenti
- rateizzazione più lunga per la rottamazione ter delle cartelle
- proroga bonus bebè anche per i nati dal 1° gennaio 2019
- accesso della Guardia di Finanza all’Anagrafe dei conti
- esonero fatturazione elettronica per medici, farmacie e ASD fino a 65.000 euro
- precompilata per le partite IVA dal 2020
Di seguito l’analisi delle principali novità introdotte.
Decreto Fiscale 2019, sanatoria per errori formali sostituisce il condono
La dichiarazione integrativa speciale di cui all’art. 9 del Decreto Legge n. 119/2018 è stata cancellata e sostituita per effetto dell’emendamento omnibus del Governo presentato in Commissione Finanze del Senato.
Salta il condono che prevedeva la possibilità di regolarizzare il non dichiarato fino a 100.000 euro all’anno versando un’imposta sostitutiva del 20%.
Al suo posto sarà introdotta la sanatoria sugli errori formali nella dichiarazioni regolarmente presentate: sarà possibile pagare un forfait di 200 euro per ciascun anno d’imposta, fatta eccezione per le violazioni di cui al quadro RW.
Decreto Fiscale 2019: più conveniente la definizione delle liti pendenti
Le novità riguardano anche l’operazione di chiusura dei contenziosi contro l’Agenzia delle Entrate. Con un emendamento a firma della Lega, è stato introdotto uno sconto del 10% e l’eliminazione di sanzioni e interessi per le controversie per le quali è stato presentato solo il ricorso.
Lo sconto si fa più corposo in caso di vittoria in primo grado (60%) mentre sarà necessario pagare soltanto il 15% del valore della lite in caso di vittoria anche in secondo grado.
Pagamento al 5%, invece, nel caso di controversie affidate alla Cassazione nelle quali è il contribuente ad aver vinto nei tre precedenti gradi del giudizio.
Decreto Fiscale 2019, rottamazione ter cartelle con più rate e tolleranza
Rottamazione ter delle cartelle più leggera: una delle novità sulla pace fiscale riguarda il numero di rate per la definizione agevolata dei ruoli compresi tra il 2000 e il 2017.
Soltanto nel 2019 le rate della rottamazione saranno due, con scadenze fissate a luglio e a novembre. A partire dal 2020, invece, bisognerà annotare sul calendario quattro appuntamenti, grazie alla rateizzazione ancora più lunga prevista in via definitiva dal Decreto Fiscale approvato da Camera e Senato.
Più rate per la rottamazione-ter e tolleranza in caso di ritardo minimo nei pagamenti: chi non pagherà in tempo avrà a disposizione 5 giorni di tempo per mettersi in regola.
In materia di pace fiscale resta inoltre la cancellazione automatica delle mini-cartelle dal 2000 al 2010 di importo fino a 1.000 euro, che saranno cancellate d’ufficio al 31 dicembre 2018 senza ulteriori oneri da parte del contribuente.
Decreto Fiscale 2019, proroga del bonus bebè
Bonus bebè anche per i nati dal 1° gennaio 2019: la proroga dell’assegno di natalità è una delle novità del DL n. 119/2018.
Pur lasciando inalterati gli importi previsti e i limiti di reddito ISEE, spunta una novità: il bonus bebè sarà maggiorato del 20% per i secondi figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Accesso all’anagrafe dei conti anche alla Guardia di Finanza
Anche la Guardia di Finanza potrà accedere all’Anagrafe dei conti e dei rapporti finanziari.
Con il Decreto Legge n. 119/2018 il Governo vuole rendere più efficace la lotta all’evasione fiscale grazie al lavoro congiunto tra Entrate e Fiamme Gialle.
Fino ad oggi, i dati messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate sono stati utilizzati soltanto nei confronti di un ristretto numero di società, destinatarie dei controlli tra le informazioni dichiarate e i movimenti sui conti.
Decreto Fiscale 2019, le novità sulla fattura elettronica: esonero medici e farmacie, stop sanzioni fino a settembre
Le novità contenute negli emendamenti al DL fiscale 2019 riguardano anche l’obbligo di fatturazione elettronica in vigore per le partite IVA dal 1° gennaio.
Per risolvere, seppur in parte, i rilievi sollevati dal Garante per la Privacy, sono stati inclusi tra i soggetti esonerati - accanto ai titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettario - anche medici e farmacie, che già trasmettono i dati al sistema TS. A questi si aggiungono le associazioni sportive dilettantistiche che non superano i 65.000 euro di entrate nell’anno.
Proroga della moratoria delle sanzioni fino a settembre 2019 soltanto per i contribuenti con liquidazione IVA mensile. Pare quindi che i trimestrali saranno tenuti a trasmettere le fatture elettroniche entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione a partire dal 1° luglio 2019. Una novità che crea notevoli complicazioni per le imprese ma soprattutto per gli intermediari. A partire dal 1° gennaio invece le fatture potranno essere emesse entro il termine di liquidazione dell’IVA senza l’applicazione di sanzioni; sanzioni al 20% invece nel caso di invio entro la liquidazione d’imposta successiva.
Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo parte per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dal primo luglio 2019. Per gli altri dal primo gennaio 2020.
Le scadenze previste sono quindi le seguenti:
- 1° gennaio 2019: è la data ufficiale prevista per l’entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria B2B;
- 1° luglio 2019: è la data proposta di introduzione dell’obbligo di scontrino elettronico per i contribuenti aventi volume d’affari superiore a 400.000 euro, con contestuale obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri;
- 1° gennaio 2020: è la data proposta di avvio della lotteria degli scontrini, per partecipare alla quale occorrerà richiedere l’inserimento del proprio codice fiscale in sede di emissione dello scontrino da parte di un commerciante al dettaglio ed in tutti gli altri casi in cui viene rilasciato lo scontrino fiscale;
- 1° gennaio 2020: è la data proposta di introduzione dell’obbligo generalizzato di scontrino elettronico e trasmissione telematica dei corrispettivi per tutte le partite IVA interessate alla fattispecie, prescindendo dal fatturato o da altri parametri di misurazione.
Precompilata IVA dal 2020
In chiusura si segnala che ulteriore novità prevista dal Decreto Fiscale 2019 è l’avvio della dichiarazione IVA precompilata a partire dal 2020 con i dati comunicati con le fatture elettroniche.
I titolari di partita IVA che accetteranno senza modifiche la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate saranno esonerati dall’obbligo di tenuta del registro delle fatture e dell’acquisto.
A tal proposito si segnala come l’avvento della precompilata per le partite IVA rappresenta una semplificazione soltanto apparente: viste le diverse specificità che caratterizzano ciascuna attività di lavoro autonomo o professionale (in primis le diverse percentuali di detrazione dell’imposta) sarà molto difficile accettare il modello inviato dall’Agenzia delle Entrate senza modifiche.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019: novità nel testo definitivo