Fattura elettronica, esonero per medici e farmacie per i dati inviati al Sistema TS nel 2019. Resta tuttavia l'obbligo di ricezione. Ecco le novità introdotte dal Decreto Fiscale n. 119/2018.
Esonero per medici e farmacie dall’obbligo di fattura elettronica: saranno esclusi dall’emissione i soggetti che già inviano i dati al sistema TS, ma solo per il 2019.
La novità è stata introdotta dal Senato in sede di esame degli emendamenti al Decreto Fiscale n. 119/2019 e l’esonero si estende anche alle associazioni sportive dilettantistiche fino a 65.000 euro di fatturato.
Medici e farmacie già trasmettono i dati delle operazioni effettuate mediante il sistema TS ed è per questo che l’estensione a questi soggetti dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica risulta meno critica di una proroga per tutti.
È questa una delle vie legislative percorse per superare i problemi sulla privacy segnalati dall’Autorità Garante: l’esonero dalla fatturazione elettronica sarà tuttavia limitato e non riguarda il ciclo passivo.
Resta quindi l’obbligo di ricezione delle fatture elettroniche, mentre a partire dal 2020 anche quello di emissione.
Alla base della scelta del Governo di non prorogare l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2019 vi sono ragioni di gettito fiscale: ad ormai un mese dall’avvio della misura è difficile reperire i 2 miliardi di maggiori entrate da lotta all’evasione messi a bilancio dallo scorso Esecutivo.
Fattura elettronica, esonero medici e farmacie per il 2019
Inserire medici e farmacisti tra i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica consente al Governo di raggiungere due diverse finalità: da un lato quella di risolvere, seppur in parte, il problema legato al trattamento dei dati sensibili e, parallelamente, quello di evitare la duplicazione degli adempimenti.
L’emendamento approvato dal Senato prevede che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 saranno esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche i soggetti che già effettuano l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della messa a punto del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, rientrato nella categoria degli esonerati dalla fatturazione elettronica i seguenti soggetti:
- farmacie,
- aziende sanitarie locali,
- aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,
- medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato)
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
- dagli iscritti agli albi professionali degli:
- psicologi;
- infermieri;
- ostetriche ed ostetrici;
- medici veterinari;
- tecnici sanitari di radiologia medica.
L’esonero, sulla base dell’attuale formulazione dell’emendamento al Decreto Fiscale 2019 approvato in Senato, riguarda esclusivamente i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Resta quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi.
Inoltre, sarà obbligatoria in ogni caso la ricezione delle fatture elettroniche e l’esonero non riguarderà dunque il ciclo passivo di fatturazione. In sostanza, dovranno essere trasmessi in modalità telematica al SdI le fatture di acquisto ricevute dai fornitori dei medici e degli infermieri, così come previsto anche per contribuenti in regime dei minimi e forfettari già esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Sarà necessario attendere l’approvazione e la conversione definitiva in legge del Decreto n. 119/2018 per parlare di novità definitive. In ogni caso è chiaro che non c’è speranza di proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica, per il quale quindi il giorno zero resta il 1° gennaio 2019. Il motivo principale sono quei 2 miliardi di coperture in più che bisognerebbe reperire ormai con tempi strettissimi.
Proroga fattura elettronica esclusa, servono 2 miliardi
La proroga della fattura elettronica, fortemente richiesta da parte delle partite IVA obbligate dal 1° gennaio 2019, sembrava più concreta dopo il rischio privacy sollevato dal Garante. Eppure la misura è fuori dai piani del Governo.
Il motivo è che alla base della fatturazione elettronica vi è non tanto la semplificazione di adempimenti e la progressiva digitalizzazione del sistema fiscale italiano, ma una più forte ed incisiva lotta all’evasione fiscale in materia di IVA.
Grazie al controllo incrociato dei dati trasmessi tramite il SdI dell’Agenzia delle Entrate l’obiettivo messo nero su bianco dal Governo Renzi-Gentiloni è quello di recuperare una somma che si aggira attorno ai 2 miliardi di euro.
Il gettito fiscale atteso è quindi il principale motivo per il quale più volte il nuovo Governo ha dichiarato la propria posizione: la proroga della fattura elettronica è un’ipotesi fuori discussione.
Bisognerà adesso vedere in quali modalità l’Agenzia delle Entrate intende superare le problematiche sulla privacy e sul trattamento dei dati sensibili dei circa 3 milioni di partite IVA che saranno obbligati all’e-fattura dal 2019. In merito, ha preso avvio di un tavolo tecnico proprio con l’Autorità Garante per la privacy.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica, esonero medici e farmacie per il 2019