Esterometro anche per minimi e forfettari? Dopo mesi, una risposta

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Anche minimi e forfettari devono inviare l'esterometro? Dopo mesi di dubbi sui soggetti obbligati, arriva il chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 14/E del 17 giugno 2019 sulla fattura elettronica.

Anche minimi e forfettari sono obbligati all’invio dell’esterometro? Dopo mesi di interrogativi, è arrivato il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 14/E del 17 giugno 2019 sulla fattura elettronica: per queste due categorie di contribuenti nessun adempimento comunicativo.

A sollevare dubbi era la stessa Agenzia, che nella risposta all’interpello numero 85 del 27 marzo 2019 stabiliva l’obbligo di trasmissione dei dati anche per le operazioni non rilevanti ai fini IVA.

A una piccola impresa inglese, soggetto non passivo ai fini IVA e sprovvisto del cosiddetto “VAT number”, partita IVA d’oltremanica, che offre servizi di consulenza a soggetti passivi d’imposta italiani, l’Agenzia delle Entrate aveva risposto che nell’esterometro vanno inserite tutte le operazioni che li riguardano da tutti i contribuenti, senza nessuna eccezione.

Un chiarimento che aveva spiazzato gli addetti ai lavori in attesa di un chiarimento ufficiale sul punto, arrivato dopo mesi dall’introduzione della fattura elettronica.

Esterometro anche per minimi e forfettari?

Sulla possibilità che anche minimi e forfettari dovessero inviare l’esterometro, nei mesi scorsi è nato un rebus.

Il 28 marzo il giornalista ed esperto de Il Sole 24 Ore Benedetto Santacroce, prendendo spunto dal chiarimento fornito alla piccola impresa inglese, sulle pagine del quotidiano aveva posto l’accento sulle incertezze che riguardano il piano soggettivo: dalla legge non risulta in maniera chiara se l’adempimento debba essere effettuato da tutti i soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti oppure se si riferisca solo a coloro che sono obbligati all’emissione della fattura elettronica.

L’interpretazione portava ad escludere i soggetti minimi e forfettari. Ma senza chiarimenti ufficiali, appariva comunque difficile stabilire con fermezza una linea.

L’obbligo dell’esterometro viene introdotto dal decreto legislativo numero 127/2015, che all’articolo 1 comma 3-bis stabilisce:

“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

Il testo non individua direttamente chi è tenuto all’invio delle esterometro, ma rimanda al comma 3, che indica come obbligati i soggetti residenti o stabiliti (modifica introdotta dal DL 119/2018) nel territorio dello Stato”.

E solo più avanti la norma esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti “che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Esterometro: quali regole applicare ai minimi e forfettari? I riferimenti per interpretare la legge

L’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per minimi e forfettari fa decadere anche tutti gli adempimenti connessi? Una conseguenza ovvia, verrebbe da dire. Ma pur sempre un’interpretazione, che la risposta all’interpello numero 85 del 2019 aveva fatto vacillare.

A distanza tempo, con la circolare numero 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate spazza via ogni dubbio e chiarisce:

“Sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (cfr. il richiamo all’articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario”.

Già nei mesi scorsi gli addetti ai lavori, anche durante incontri e conferenze dedicate al tema, avevano adottato una linea comune nell’interpretazione, basandosi su altri adempimenti che stabiliscono regole più certe ed escludendo l’esterometro per queste due categorie di contribuenti.

Ad esempio, non c’è nessun obbligo di trasmettere lo spesometro per chi applica i due regimi agevolati.

Ha un posto, invece, nella lista degli adempimenti di minimi e forfettari la trasmissione degli elenchi INTRASTAT: è necessario, infatti, inviare i dati relativi alle vendite verso l’estero. Nello stesso interpello numero 85 del 27 marzo 2019, però, l’Agenzia delle Entrate sottolineava una differenza tra i due obblighi.

In questo mosaico di riferimenti normativi e di appigli interpretativi, la risposta certa e chiara sulla linea da adottare è arrivata, per fortuna senza cattive sorprese: chi applica il regime dei minimi, o quello forfettario, non deve inviare l’esterometro.

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