Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione per coronavirus: dall'INPS arrivano le istruzioni per i datori di lavoro. Nella circolare numero 105 del 18 settembre 2020 si chiarisce come effettuare il calcolo dell'importo e quali sono i requisiti e le condizioni da rispettare per l'accesso.
Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione per coronavirus: con la circolare numero 105 del 18 settembre 2020, l’INPS mette in chiaro la portata dell’agevolazione e le condizioni che i datori di lavoro devono rispettare per l’accesso. Ma le istruzioni operative arriveranno con un altro messaggio.
Tra le novità introdotte dal Decreto Agosto sul fronte della CIG c’è anche la possibilità di beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che, dopo un periodo di cassa integrazione a maggio e giugno, non richiedono nuovamente l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per l’emergenza. Gli stessi datori di lavoro possono, invece, richiedere gli strumenti ordinari.
L’agevolazione è fruibile entro il 31 dicembre 2020 e il suo ammontare è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La circolare INPS numero 105 del 18 settembre 2020 specifica:
“L’applicazione del beneficio è, infine, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea”.
Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione: istruzioni INPS sul calcolo dell’importo
L’importo dell’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali di maggio e giugno 2020.
La somma che ne deriva può essere fruita fino al 31 dicembre 2020 e deve essere, poi, riparametrata e applicata su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi. Mentre non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
Nella circolare numero 105 del 18 settembre 2020, l’INPS specifica:
“Pertanto, in virtù del tenore letterale della norma, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale (“per un periodo massimo di quattro mesi”) stabilito dal legislatore”.
L’effettivo ammontare dell’esonero è pari al minore importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui si beneficia della misura.
Nel documento si legge:
“Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità di maggio e giugno 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto”.
Sono, inoltre, escluse dall’agevolazione le contribuzioni che seguono:
- premi e contributi INAIL;
- contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile quando dovuto;
- contributi ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, quando dovuti;
- contributo previsto destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.
Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Ma dal momento che si tratta di un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo in caso di un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione, istruzioni INPS: requisiti di accesso
Possono accedere all’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
Requisito fondamentale per l’accesso è aver già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale del Decreto Cura Italia:
- trattamenti ordinari di integrazione salariale;
- assegni ordinari;
- trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I periodi possono ricadere anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020, data spartiacque nel calcolo dei periodi CIG, a patto che rientrino nella disciplina del DL Cura Italia.
Questa condizione va di pari passo con un’altra regola da rispettare: i datori di lavoro interessati non devono richiedere i nuovi trattamenti di cassa integrazione previsti dal Decreto Agosto.
Nella circolare INPS numero 105 del 18 settembre 2020 si legge:
“Più in particolare, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e successive modificazioni”.
Ne consegue che è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro sulla base del diverso inquadramento previdenziale. In ogni caso il datore di lavoro può fare una scelta diversa per singola unità produttiva.
In linea generale è un’agevolazione riconosciuta alle aziende che si sono servite degli ammortizzatori sociali ma che non continuano a richiederli.
Si tratta di un’alternativa inserita proprio per incentivare i datori di lavoro a non ricorrere alla CIG. Chi beneficia dell’esonero contributivo, infatti, non può più avvalersi di eventuali trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza coronavirus.
Sul punto, però, la circolare numero 105 del 18 settembre 2020 fa una precisazione importante:
“Le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19 e dalla specifica normativa recata dal richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e successive modificazioni”.
Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione, istruzioni INPS: le condizioni per i datori di lavoro
Oltre ai requisiti e alle condizioni specifiche da rispettare per l’accesso all’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione, è necessario che l’azienda rispetti anche alcune norme generali poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e alcune disposizioni previste dallo stesso Decreto Agosto.
In particolare, le condizioni da rispettare sono le seguenti:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, ma anche di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dall’articolo 14 del DL numero 104 del 2020, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.
E inoltre, l’INPS sottolinea:
“Pertanto, ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione dell’esonero. Si rammenta, al riguardo, che la violazione della suddetta previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 del più volte citato decreto-legge n. 104 del 2020”.
Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare INPS numero 105 del 18 settembre 2020.
- INPS - Circolare numero 105 del 18 settembre 2020
- Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14-8-2020). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione: istruzioni INPS