CIN per affitti brevi e turistici, proroga per la richiesta: sanzioni da gennaio 2025

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Arriva la proroga per la richiesta del CIN, Codice Identificativo Nazionale. Chi gestisce affitti brevi e turistici avrà due mesi di tempo in più: le sanzioni si applicano dal 2 gennaio 2025

CIN per affitti brevi e turistici, proroga per la richiesta: sanzioni da gennaio 2025

Chi gestisce affitti brevi e turistici dovrà procedere con la richiesta del CIN, Codice Identificativo Nazionale, entro il 1° gennaio 2025, la scadenza diventa unica con la proponga annunciata dal Ministero del Turismo oggi, 22 ottobre. L’applicazione delle sanzioni scatterà dal giorno successivo.

La data ultima per richiedere la sequenza alfanumerica inizialmente era prevista per il 2 novembre e si concedevano due mesi in più solo a coloro che erano già in possesso di un codice regionale e provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni del DL n. 145 del 2023.

CIN per affitti brevi e turistici, arriva la proroga per la richiesta: scadenza unica a gennaio 2025

Come già preannunciato a fine settembre, dal Ministero del Turismo arriva la proroga sui tempi da rispettare per la richiesta del CIN relativo agli affitti brevi e turistici.

L’esigenza nasce, si legge nell’avviso del 22 ottobre, per garantire sia il “buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci”.

Il mese scorso, infatti, l’Associazione Italiana Gestori Ospitalità Diffusa aveva segnalato alcune criticità sulla piattaforma che ospita la Banca Dati delle Strutture Ricettive e che permette agli utenti di richiedere il Codice Identificativo Nazionale da esporre negli annunci relativi a stanze, appartamenti e strutture e presso gli spazi fisici.

Più tempo viene concesso solo a coloro che erano chiamati a dotarsi del CIN entro la scadenza del 2 novembre, la scadenza era già fissata al 1° gennaio per tutti coloro che hanno ottenuto il codice regionale o provinciale prima delle novità relative all’introduzione della nuovo sistema nazionale e dovranno adeguarsi.

Con il nuovo calendario, il termine diventa unico:

“L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine”

Specifica il Ministero.

CIN per affitti brevi e turistici, arriva la proroga: sanzioni da gennaio 2025

Di conseguenza si sposta anche la data a partire dalla quale si potranno applicare le sanzioni previste dalla normativa: dal 2 gennaio 2025 chi gestisce affitti brevi e turistici può incorrere nelle sanzioni previste per non aver ottenuto il CIN ma anche per non averlo esposto o pubblicato, come previsto dalle regole.

L’articolo 13 ter del DL n. 145 del 2023 impone di esporre il CIN:

  • all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
  • in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Una regola, quest’ultima, che ricade anche sugli intermediari e su coloro che gestiscono portali telematici in relazione agli annunci che pubblicano.

Nelle FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate sul portale istituzionale si chiariscono più nel dettaglio le indicazioni da seguire:

“Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”

Per chi non rispetta gli obblighi, le sanzioni legate al CIN arrivano fino a 8.000 euro e sono calcolate in base alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Fattispecie Sanzione
Mancata richiesta del CIN Da 800 a 8.000 euro
Mancata esposizione del CIN Da 500 a 5.000 euro
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (*) Sanzioni nazionali o comunali
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (*) Da 600 a 6.000 euro
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(*) Da 2.000 a 10.000 euro

(*) Per le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network