Esonero contributi agricoli, domanda in scadenza il 12 maggio 2021: le istruzioni INPS

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Esonero contributi agricoli: al via la domanda entro la scadenza del 12 maggio 2021 per l'agevolazione riferita al primo semestre del 2020. Disponibili nella circolare INPS n. 57 del 12 aprile 2021 tutte le istruzioni.

Esonero contributi agricoli, domanda in scadenza il 12 maggio 2021: le istruzioni INPS

Esonero dei contributi agricoli: aperta la procedura per presentare la domanda di accesso all’agevolazione, concessa anche ad altri settori e riferita al primo semestre del 2020. Richieste entro la scadenza del 12 maggio 2021.

La circolare INPS numero 57 del 12 aprile 2021, infatti, fornisce le istruzioni operative per accedere all’esonero: l’istanza deve essere presentata dai datori di lavoro interessati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del documento ossia, appunto, entro il 12 maggio prossimo.

L’agevolazione, introdotta in risposta all’emergenza pandemica dal decreto Rilancio e poi riconfermata e ampliata dal decreto Agosto, si riferisce al periodo contributivo tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020 e fino ad ora non ha potuto trovare applicazione per la mancanza di indicazioni da parte dell’INPS.

Le istruzioni, pertanto, arrivano sia per i datori di lavoro che hanno sospeso i versamenti nel periodo di riferimento, sia per coloro che non li hanno interrotti e che potranno beneficiare dell’agevolazione non goduta in compensazione con la contribuzione dovuta in futuro.

Esonero contributi agricoli, domanda in scadenza al 12 maggio 2021: le istruzioni INPS

È possibile presentare la domanda per accedere all’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro del settore agricolo previsto dall’articolo 222 del Decreto Rilancio per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

INPS circolare numero 57 del 12 aprile 2021
Scarica la circolare su Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Lo ha reso noto l’INPS che, con la circolare numero 57 del 12 aprile 2021, ha illustrato le istruzioni operative ai datori di lavoro destinatari del beneficio.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, utilizzando il modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.”.

Si legge nel documento di prassi.

In particolare, i datori di lavoro che hanno versato tutti i contributi per il periodo indicato, presentata l’apposita istanza entro il 12 maggio 2021, in caso di esito positivo potranno compensare l’importo dell’agevolazione non fruita con i contributi da versare successivamente.

Viceversa, chi ha sospeso i versamenti oggetto della misura perché in attesa delle istruzioni INPS, dopo aver presentato l’istanza nel termine sopraindicato, dovrà provvedere a regolare la propria posizione entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda, versando le quote contributive che non sono oggetto di esonero.

Tra l’altro, in caso di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

Esonero contributi agricoli: i datori di lavoro beneficiari

Accedono all’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici ATECO allegati alla circolare.

In particolare, l’esonero riguarda i contributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 da parte dei titolari di imprese appartenenti alle seguenti filiere:

  • agrituristiche;
  • apistiche;
  • brassicole;
  • cerealicole;
  • florovivaistiche;
  • vitivinicole
  • dell’allevamento;
  • dell’ippicoltura;
  • della pesca;
  • dell’acquacoltura.

L’INPS specifica che per le imprese agricole che esercitano più attività identificate da diversi codici ATECO, di cui almeno uno che legittima la fruizione del beneficio, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente all’intera posizione contributiva dell’azienda e non solo in quella riferita al codice ATECO per cui è concesso.

Esonero contributi agricoli: i limiti imposti dall’Unione Europea

La misura, ricorda l’Istituto, è concessa nel limiti posti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (il cosiddetto Temporary Framework).

Tale Comunicazione, tra le altre limitazioni, infatti stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti di Stato destinati a ciascuna imprese, aiuti in cui rientra tale misura, non sia superiore a 225.000 euro in caso di azienda che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Il risvolto di queste restrizioni pratico è chiaro: nella domanda i datori di lavoro devono dichiarare gli aiuti percepiti o richiesti che rientrano nel predetto “Quadro temporaneo”, dal momento che l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.

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