Esonero contributi agricoli, c'è tempo fino alla scadenza del 30 settembre 2021 per fare domanda. Ad annunciarlo è la circolare n. 130 del 31 agosto, che informa sulla pubblicazione del nuovo modulo telematico.
Esonero contributi agricoli, domanda INPS entro la scadenza del 30 settembre 2021.
A rendere noti i termini per l’accesso all’esonero dei contributi introdotto dall’articolo 222 del decreto Rilancio è la circolare n. 130 pubblicata il 31 agosto 2021.
A tal fine è stato predisposto un nuovo modulo per le istanze che, stando alle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Sostegni, consente ora di indicare che il richiedente non ha superato i limiti individuali relativi agli aiuti di Stato concessi per l’emergenza Covid-19.
Il nuovo modulo di domanda “Esonero Art.222 DL 34/2020” è disponibile sul sito INPS all’interno del “Portale delle Agevolazioni”, ex DiResCo. Restano valide le istanze già trasmesse utilizzando la precedente modulistica.
Esonero contributi agricoli, domanda INPS entro il 30 settembre 2021
La possibilità di accedere all’esonero dei contributi introdotto dall’articolo 222 del decreto n. 34/2020 era stata sospesa dal 6 maggio 2021, tenuto conto della necessità di adeguare la procedura di richiesta alle novità introdotte dal decreto Sostegni in merito alla dichiarazione sul rispetto dei limiti per gli aiuti di Stato.
La procedura per fare domanda riprende il via con la pubblicazione della circolare INPS n. 130 del 31 agosto 2021, con la quale si comunica la pubblicazione del nuovo modulo per la domanda di esonero dei contributi agricoli.
Come indicato dalla circolare n. n. 57 del 12 aprile 2021 possono accedere all’agevolazione relativamente ai contributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 le imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Ci sarà tempo fino alla scadenza del 30 settembre 2021 per fare domanda, accedendo al “Portale delle Agevolazioni” disponibile sul sito dell’INPS.
Il modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” è stato semplificato con il fine di consentire alle imprese richiedenti di autodichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni.
Come evidenziato dall’INPS nella circolare n. 130/2021, nella fase di compilazione della domanda di esonero le imprese che versano la contribuzione agricola unificata potranno modificare l’importo precompilato dalla procedura relativamente ai periodi di competenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 e che risultano negli archivi centralizzati per le emissioni dei trimestri relativi all’anno agevolato.
- Circolare INPS n. 130 del 31 agosto 2021
- Integrazioni indicazioni circolare n. 57 del 12 aprile 2021 e rilascio nuovo modulo di presentazione delle domande di esonero di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche e integrazioni
Domanda esonero contributi agricoli, modifiche entro il 30 settembre 2021
La circolare INPS specifica che resteranno valide le domande già presentate prima della sospensione utilizzando la precedente modulistica. Non sarà necessario presentare una nuova istanza, ma sarà possibile modificare l’importo richiesto nella domanda già inviata.
La scadenza resta fissata al 30 settembre 2021 e sarà necessario annullare l’istanza precedentemente trasmessa, tramite la funzione “Rinuncia alla sgravio” e presentare una nuova domanda.
Bisognerà invece inviare e compilare ex novo le domande che erano state lasciate in versione di “Bozza”, annullate automaticamente con la pubblicazione del nuovo modulo di accesso all’esonero dei contributi agricoli.
Tra le indicazioni fornite, la circolare INPS specifica che alla scadenza del termine per presentare domanda verrà verificato il rispetto del limite di spesa in considerazione delle domande trasmesse:
“Nel caso di superamento delle risorse complessivamente destinate al beneficio, pari a 477,9 milioni di euro (426,1 milioni più 51,8 milioni), la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 ha precisato al paragrafo 5 che l’INPS provvede a rideterminare l’agevolazione ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dei decreti interministeriali attuativi dell’esonero (D.M. 15 settembre 2020 e D.M. 10 dicembre 2020), in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito.”
In sostanza, se le risorse stanziate dovessero risultare inferiori alla somma degli importi autorizzati, l’importo dell’esonero contributivo sarà proporzionalmente ridotto e verrà comunicato tramite PEC a ciascun contribuente. Per la somma eccedente ci saranno 30 giorni di tempo per il versamento.
Esonero contributi agricoli, registrazione nel RNA: versamento in un’unica soluzione per chi supera i limiti agli aiuti di Stato
Dopo la concessione dell’agevolazione, l’INPS effettuerà i controlli sull’effettiva spettanza. Le verifiche si concentreranno sulla regolarità contributiva e sul possesso del codice ATECO dichiarato nella domanda di esonero.
La somma dell’esonero contributivo concessa sarà registrata dall’Istituto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti, rispettivamente, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura.
Nel dettaglio:
- per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (massimale aiuto concedibile 225.000 euro) la registrazione della misura verrà effettuata nel registro Sian;
- per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (massimale aiuto concedibile 270.000 euro) la registrazione verrà disposta sul registro Sipa;
- per le attività concernenti i restanti settori produttivi (massimale aiuto concedibile 1.800.000 euro) la registrazione della misura sarà effettuata sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Nel caso di superamento del massimale individuale da parte dell’azienda, la quota di esonero fruita in eccedenza dovrà essere versata in un’unica soluzione, maggiorata dalle sanzioni civili per omissione calcolate dal giorno successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esonero contributi agricoli, domanda INPS entro il 30 settembre 2021