Esonero contributi agricoli: proroga domanda al 6 ottobre 2021

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Esonero contributi agricoli: proroga della domanda dal 30 settembre al 6 ottobre 2021. Il differimento, reso noto con il messaggio INPS n. 3327 del 1° ottobre, riguarda lo sgravio per i versamenti dovuti dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

 Esonero contributi agricoli: proroga domanda al 6 ottobre 2021

Esonero contributi INPS per datori di lavoro agricoli: c’è tempo fino alla scadenza del 6 ottobre 2021 per fare domanda.

A dare notizia della proroga del termine per l’accesso all’esonero contributivo è il messaggio INPS n. 3327 pubblicato il 1° ottobre 2021, successivamente quindi alla scadenza del 30 settembre.

L’esonero in questione è quello e riservato alle aziende dei settori individuati dall’articolo 222 del decreto Rilancio, che prevede un’agevolazione sui contributi dovuti dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

A causa di difficoltà rappresentate dalle aziende”, si legge nel messaggio pubblicato dall’INPS, viene quindi disposta una proroga di sei giorni per fare domanda tramite il Portale delle Agevolazioni.

Si ricorda che dal 31 agosto scorso è disponibile un nuovo modulo semplificato che consente alle aziende che intendono accedere all’esonero dei contributi agricoli di autodichiarare di non avere superato i limiti individuali degli aiuti di Stato.

Restano comunque valide le domande già inviate con la precedente modulistica, a patto che non si debba modificare l’importo richiesto per l’esonero. In tal caso è possibile annullare l’istanza già inviata e inoltrane una nuova.

Esonero contributi agricoli: proroga domanda al 6 ottobre 2021

La proroga al 6 ottobre 2021, resa nota con il messaggio del 1° ottobre, arriva dopo l’aggiornamento della procedura per richiedere l’esonero dei contributi agricoli che ha creato alcune difficoltà operative ai datori di lavoro coinvolti.

L’agevolazione per cui è stata concessa la proroga è quella introdotta dall’articolo 222 del decreto n. 34/2020, per i contributi dovuti dal 1° gennaio al 30 giungo 2020 delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

In favore di queste aziende il mese scorso è stato fornito un nuovo modulo per le istanze di esonero che, sulla base delle novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sostegni, permette al richiedente di dichiarare di non aver superato i limiti individuali relativi agli aiuti di Stato concessi per l’emergenza Covid-19.

La ragione della proroga al 6 ottobre è proprio legata a questa novità, da quanto si intuisce leggendo il brevissimo messaggio dell’Istituto.

Esonero contributi filiere agricole e della pesca: proroga al 6 ottobre anche per le modifiche

Nella circolare numero 130 del 31 agosto 2021 l’INPS ha chiarito che anche a seguito dell’aggiornamento della procedura restano valide le domande inviate tramite la vecchia modulistica, quella predisposta prima della novità relativa agli aiuti di Stato.

Tuttavia, le aziende che vogliano modificare l’importo dell’esonero richiesto devono annullare la vecchia istanza tramite la funzione “Rinuncia alla sgravio” ed inviarne una nuova, sempre entro la nuova scadenza del 6 ottobre 2021.

Si ricorda, poi, che le istanze che il 31 agosto 2021, data di entrata in vigore della nuova procedura, si trovavano nel sistema in stato di “Bozza” sono state annullate automaticamente, non essendo possibile procedere alla loro convalida a seguito del rilascio del nuovo modulo.

Anche in questo caso le aziende devono procedere ad inserire una nuova domanda di esonero, sempre entro il 6 ottobre 2021.

Allo scadere del nuovo termine per la presentazione delle domande l’INPS provvederà alla verifica della sufficienza delle risorse per soddisfare le richieste di esonero inoltrate.

INPS - messaggio n.3327 del 1° ottobre 2021
Differimento al 6 ottobre 2021 del termine di presentazione delle domande di esonero ai sensi dell’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020

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