Le lezioni di nuoto non rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione IVA per la formazione. Sebbene sia un insegnamento di grande rilevanza, non rientra nell'ambito scolastico e universitario a cui è riservato questo particolare trattamento. Lo ha chiarito la Corte UE con la sentenza del 21 ottobre 2021.
L’esenzione IVA per la formazione vale anche per le lezioni di nuoto? La risposta è negativa e arriva dalla Corte UE.
Con la sentenza del 21 ottobre 2021, si analizza la direttiva n. 2006/112 nel punto in cui prevede la possibilità di escludere dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto l’insegnamento scolastico o universitario.
La disciplina sportiva non rientra in questi ambiti, sebbene sia indiscutibile la sua importanza.
Il chiarimento arriva in relazione a una diatriba sorta tra una scuola di nuoto con sede in Germania e l’Amministrazione finanziaria tedesca.
L’esenzione IVA per la formazione non si applica alle lezioni di nuoto
L’esenzione IVA per la formazione è prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112/Ce che riguarda l’imposta sul valore aggiunto.
Il trattamento può essere riservato all’insegnamento scolastico o universitario, che non viene definito in maniera dettagliata nel testo.
Per la Corte UE, però, non c’è dubbio sul fatto che per stabilire i contorni del perimetro di applicazione sia necessario tenere conto della natura delle attività ma anche del contesto in cui queste vengono esercitate.
“(L’agevolazione) si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.
Si legge nella sentenza numero C-373/19 del 21 ottobre 2021.
Partendo da questa definizione bisogna valutare la possibilità di includere tra le prestazioni esenti anche le lezioni di nuoto.
“Benché l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto [...] presenti un’indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.
Prosegue la sentenza, escludendo in maniera chiara la disciplina sportiva dal trattamento di favore.
L’esenzione IVA per la formazione, escluse le lezioni di nuoto: fondamentali contenuti e contesto di apprendimento
Nell’ordinamento italiano le regole di applicazione dell’esenzione IVA sono contenute nel numero 20 dell’articolo 10 del Decreto IVA che stila una lista di prestazioni e operazioni esenti IVA includendo anche:
“le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche’ fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”.(1)
L’esenzione IVA per la formazione è di tipo oggettivo, diversa quindi dall’esclusione prevista per le prestazioni rese da particolari soggetti, come i medici. Ma, come sottolinea, la Corte UE il contesto in cui le attività si svolgono è fondamentale per poter escludere le prestazioni dal campo di applicazione dell’IVA.
Contenuti e modalità di svolgimento delle attività formative sono determinanti per valutare la possibilità di applicare un particolare trattamento fiscale.
Anche quando apparentemente non ci sono dubbi sulla disciplina al centro dell’insegnamento, è necessaria una valutazione ulteriore.
E infatti l’Agenzia delle Entrate, tra i requisiti fondamentali per applicare l’esenzione IVA alla formazione, ha sottolineato in più occasioni anche la necessità di ottenere un riconoscimento da parte di pubbliche amministrazioni per la specifica attività svolta dall’ente.
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