Niente esenzione IVA sulla formazione per i master post lauream che non sono riconosciuti specificamente e non sono finanziati da enti pubblici, anche se l'ente che li gestisce è iscritto nell'Elenco Regionale degli Organismi Formativi. Si applica l'aliquota ordinaria al 22 per cento. I dettagli nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate numero 487 del 21 luglio 2021.
Dall’Agenzia delle Entrate arriva il veto sulla possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA sulla formazione per i master post lauream non specificamente riconosciuti e non finanziati da enti pubblici.
L’agevolazione non è prevista anche se l’ente che li gestisce è iscritto nell’Elenco Regionale degli Organismi Formativi e se sono accreditati ASFOR, Associazione Italiana per la Formazione Manageriale. Si applica, infatti, l’aliquota ordinaria al 22 per cento.
I chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 487 del 21 luglio 2021. Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione viene dall’analisi di un caso pratico.
Esenzione IVA formazione, non si applica ai master post lauream non riconosciuti
Protagonista è una società che opera nel settore della formazione manageriale post lauream, della formazione continua manageriale e professionale, dei programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dall’UE ed in quella della consulenza alle aziende e alle Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi alle imprese e ai giovani.
In particolare, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA sulla formazione per alcuni master post lauream non universitari accreditati ASFOR.
La Società dichiara, inoltre, di essere iscritta nell’Elenco Regionale degli Organismi Formativi avendo partecipato al bando “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento e di variazione degli organismi formativi e disposizioni per il mantenimento dell’accreditamento”.
Con la risposta all’interpello numero 487 del 20 luglio 2021, però, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto: manca il requisito fondamentale del riconoscimento da parte di una Pubblica Amministrazione.
E stabilisce la necessità di applicare l’imposta sul valore aggiunto in misura ordinaria:
“Si ritiene dunque che nel caso in esame le prestazioni rese dall’Istante relative alle operazioni attive di vendita sul mercato dei percorsi formativi e segnatamente dei MASTER post lauream non universitari siano soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento”.
Esenzione IVA formazione: veto sui master post lauream non riconosciuti anche se l’ente è accreditato
L’esenzione IVA per la formazione è disciplinata dall’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972.
Il testo esclude dal campo di applicazione dell’imposta le “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”.
Le prestazioni devono rispondere a due requisiti:
- devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
È possibile accedere al particolare trattamento IVA anche quando le prestazioni sono approvate e finanziate da enti pubblici che, in questo modo, svolgono un’attività di controllo e di vigilanza sui requisiti soggettivi e sulla rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l’ente stesso deve tutelare.
Nel caso analizzato, però, nonostante la società abbia un accreditamento regionale non sembrano esserci i presupposti per beneficiare dell’esenzione IVA sulla formazione.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, specifica:
“Dall’istanza e dalla richiesta di documentazione integrativa risulta che, nel caso in esame, i MASTER post lauream non universitari non sono finanziati da enti pubblici - pertanto l’accreditamento e la relativa iscrizione della Società nell’Elenco Regionale degli Organismi Formativi di cui all’articolo 25, comma 1, della legge Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15, non è riferibile a tale specifica attività formativa - ed inoltre gli stessi non sono riconosciuti o autorizzati specificatamente”.
Viene meno, quindi, uno dei due requisiti fondamentali: sulla formazione del master post lauream è necessario, quindi, applicare l’aliquota ordinaria al 22 per cento.
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