Esenzione IVA didattica e formazione: quali sono le operazioni esenti art. 10 del DPR n. 633/1972? Analisi delle regole e delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.
Esenzione IVA prestazioni di formazione e didattica: quali sono le operazioni esenti in base all’articolo 10 del DPR n. 633/1972?
È il comma n. 20 dell’articolo 10 a prevedere l’esenzione IVA per le prestazioni educative e didattiche di ogni genere, comprese quelle legate alla formazione e all’aggiornamento professionale.
Individuare se si può operare o meno in regime di esenzione IVA è tuttavia complesso, ne è la prova l’esclusione delle autoscuole da parte della Corte di Giustizia UE dopo anni di fatturazione dei corsi come esenti IVA ai sensi dell’art. 10.
C’è da dire che districarsi tra norme è prassi non è poi così semplice, tenuto conto che dall’Agenzia delle Entrate non viene fornito un documento unitario con regole e requisiti sull’esenzione IVA per le prestazioni didattiche e per la formazione.
Cerchiamo pertanto di approfondire il tema di seguito, alla luce della disposizione normativa di riferimento, l’articolo 10 del DPR n. 633/1972.
Esenzione IVA formazione e didattica: le operazioni esenti art. 10
L’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 è il riferimento normativo in merito alle operazioni esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Per le attività di didattica e formazione, bisogna far riferimento a quanto previsto dal comma 20, il quale include nel perimetro delle operazioni da fatturare senza IVA:
“le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.”
L’articolo 10, riprendendo quando previsto dall’art. 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006 che ha introdotto l’esenzione IVA sulle prestazioni didattiche, prevede due diversi requisiti per l’applicazione dell’agevolazione:
- le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- devono essere rese da istituti, enti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Una delle criticità maggiori per capire quando le operazioni sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 riguarda le condizioni per il riconoscimento della natura didattica delle prestazioni, qualora erogate da istituti o enti privati che si occupano di didattica e formazione.
Alcuni chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 22/E/2008, specifica i requisiti necessari sia per le scuole paritarie e non, così come organismi privati ed enti che si occupano di attività formative negli ambiti individuati dal MIUR.
Esenzione IVA prestazioni didattiche: riconoscimento obbligatorio anche dopo l’abolizione della presa d’atto
Non tanto le scuole paritarie e non, quanto gli enti privati riscontrano non poche difficoltà nel capire quando possono o non possono fatturare operazioni esenti art. 10 per le proprie prestazioni di didattica e formazione.
Come sopra anticipato, la risposta si trova in una circolare del 2008 dell’Agenzia delle Entrate, la numero 22/E, che analizza requisiti e regole da seguire a seguito dell’abolizione della presa d’atto, ovvero l’istituto del riconoscimento di scuole e corsi da parte del MIUR.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 22/E/2008
- Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Riconoscimento delle scuole paritarie e non paritarie e di altri organismi privati - Riconoscimento delle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia.
L’eliminazione della vigilanza e del riconoscimento preventivo da parte del MIUR per i soggetti privasti che si occupano di formazione ha avuto effetti rilevanti anche sotto il profilo fiscale e soprattutto nell’ambito dell’attribuzione o meno del diritto ad operare in regime di esenzione IVA.
Quello che specifica l’Agenzia delle Entrate - ribadito recentemente con la risposta all’interpello numero 94 del 2019 - è che, anche dopo l’abrogazione della presa d’atto, è comunque necessario che l’ente che eroga prestazioni in ambito didattico o formativo venga riconosciuto dal MIUR.
Esenzione IVA didattica e formazione: come ottenere il riconoscimento MIUR
Il riconoscimento MIUR per beneficiare dell’esenzione IVA potrà essere ottenuto in diverse modalità.
Nel caso di prestazioni educative, didattiche e di formazione approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università), il finanziamento dello stesso già presuppone un riconoscimento del carattere formativo delle prestazioni erogate. Si parla, in tal caso, di riconoscimento per atto concludente, sufficiente per considerare esenti IVA art. 10 le operazioni fatturate, ma solo per le attività approvate e finanziate dall’ente pubblico.
La preventiva valutazione per beneficiare dell’esenzione IVA potrà essere operata anche dall’Agenzia delle Entrate, tramite le Direzioni Regionali competenti in base al domicilio fiscale.
La possibilità di beneficiarne sarà in ogni caso ancorata al parere tecnico rilasciato dai competenti Uffici scolastici regionali del Ministero della Pubblica Istruzione.
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