Delibera di esclusione del socio efficace dopo trenta giorni, anche per l’accertamento degli utili extra-contabili

Emiliano Marvulli - Società di persone

Per l'imputazione dei redditi extra-contabili nelle società di persone, in caso di esclusione di un socio in corso di esercizio, è necessario considerare che la delibera produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso. Lo chiarisce la Corte di Cassazione

Delibera di esclusione del socio efficace dopo trenta giorni, anche per l'accertamento degli utili extra-contabili

In tema di redditi extra-contabili di società di persone, qualora nel corso di un esercizio si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale a causa dell’esclusione di un socio, per individuare i contribuenti cui devono essere imputati i redditi si deve considerare che, ai sensi dell’art. 2287 cod. civ., la delibera di esclusione del socio, nei rapporti tra le parti, produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso.

Questo il principio sancito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 29775/2023 in tema di imputazione dei redditi extra-contabili di società di persone.

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Delibera di esclusione del socio e accertamento degli utili extra-contabili: i fatti analizzati dalla Corte di Cassazione

La vicenda segue il ricorso presentato dai soci A e B di una società di persone avverso due separati avvisi di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva accertato i maggiori redditi ai fini IRPEF a seguito dell’accertamento di utili extra-contabili accertati in capo alla società.

In particolare l’Ufficio, riscontrati utili extracontabili, emetteva un primo avviso di accertamento nei confronti della società, a rettifica del reddito della stessa, che veniva definito per adesione.

Per l’effetto, emetteva tre separati avvisi di accertamento con i quali imputava per trasparenza ai tre soci originari– A, B e C – il maggior reddito accertato, in proporzione alle rispettive quote.

Successivamente, emetteva due avvisi di accertamento, nei confronti dei soli soci ricorrenti A e B, con cui rettificava il reddito ai medesimi imputato per trasparenza, accrescendolo, pro quota, del reddito prima imputato al terzo socio C, perché questi nel frattempo era stato estromesso dalla società.

La C.t.p., con sentenze di analogo tenore, accoglieva i ricorsi rilevando che la delibera di esclusione del socio C, sebbene fosse stata adottata in data 14 dicembre 2006, era divenuta efficace, ex art. 2287 cod. civ., solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al medesimo, e dunque, il giorno 13 gennaio 2017, sicché, ai fini fiscali, questi doveva ritenersi ancora socio alla data del 31 dicembre 2006, rilevante ai fini dell’accertamento.

La CTR riformava tuttavia il giudizio rilevando che il socio C fosse presente all’assemblea nella quale era stata deliberata la sua esclusione, come provato dal verbale. Quindi detta delibera aveva prodotto effetti immediati quanto all’esclusione, mentre il termine di trenta giorni rilevava solo ai fini dell’eventuale impugnazione.

Pertanto, alla data del 31 dicembre 2006 il socio C non faceva più parte della compagine sociale. Da qui la legittimità degli avvisi di accertamento nei confronti di A e B.

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La posizione della Corte di Cassazione su delibera di esclusione del socio e accertamento degli utili extra-contabili

I soci hanno impugnato la sentenza d’appello a loro sfavorevole censurandola nella parte in cui ha ritenuto che la delibera di esclusione del socio avesse efficacia immediata e che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2287 cod. civ. avesse la sola funzione di regolare le modalità dell’opposizione.

Detto motivo è stato ritenuto fondato. In via preliminare è necessario ricordare che, ai sensi dell’art. 5 TUIR i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Inoltre, per individuare i soci di una società di persone, ai fini della tassazione degli utili distribuiti, è necessario ricostruire la compagine sociale al momento di approvazione del rendiconto.

In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti del citato art. 5, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell’approvazione del rendiconto, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Pertanto, non deve farsi riferimento al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell’esercizio, in quanto il diritto agli utili matura solo con l’approvazione del rendiconto e non del periodo di partecipazione del socio alla compagine societaria.

Tale principio resta fermo anche ove si tratti di utili extra-bilancio per il quali, pertanto, non è giustificabile l’imputazione ai soci usciti dalla compagine sociale in corso d’anno, in rapporto al periodo di partecipazione.

In caso di esclusione del socio, l’art. 2287 cod. civ. prevede espressamente che la delibera di esclusione ha effetto soltanto decorsi trenta giorni dalla sua comunicazione.

Il secondo comma statuisce che entro lo stesso termine il socio può spiegare opposizione. Detto termine ha quindi una doppia rilevanza: al suo decorso è collegato sia il prodursi dell’effetto costitutivo dello scioglimento del rapporto sociale sia la decadenza dall’impugnazione.

La Corte di cassazione ha affermato, pertanto, il seguente principio di diritto:

“In tema di redditi extra-contabili di società di persone, qualora nel corso di un esercizio si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale a causa dell’esclusione di un socio, per individuare i contribuenti cui devono essere imputati detti redditi, ex art. 5 t.u.i.r., deve considerarsi che, ai sensi dell’art. 2287 cod. civ., la delibera di esclusione del socio, nei rapporti tra le parti, anche ove preveda l’esclusione immediata, produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso.”

In altre parole, nel determinare la compagine sociale alla data di approvazione del rendiconto – rilevante per l’imputazione per trasparenza dei redditi, anche extra-contabili – bisogna tener conto che l’esclusione del socio produce effetto solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al medesimo.

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