Al via lo sconto diretto ecobonus e sismabonus. I contribuenti potranno chiedere l'applicazione della detrazione direttamente in fattura e le imprese potranno recuperare l'importo in compensazione in 5 anni. Le regole nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019.
Ecobonus e sismabonus, al via lo sconto diretto delle spese in fattura. L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 31 luglio 2019 detta le regole per la nuova modalità di fruizione delle detrazioni fiscali sui lavori di risparmio energetico ed adeguamento antisismico.
I contribuenti potranno optare, in luogo della detrazione fiscale da ripartire in 10 anni, per l’applicazione diretta dello sconto sulla spesa sostenuta, importo che sarà decurtato dal totale del corrispettivo relativo ai lavori effettuati direttamente dall’impresa.
Sarà l’impresa a recuperare l’importo mediante compensazione con modello F24 in 5 anni, con possibilità di ulteriore cessione del credito ai fornitori anche indiretti di beni e servizi.
La nuova modalità di fruizione delle detrazioni fiscali di ecobonus e sismabonus interessa molto i contribuenti, ai quali viene concessa la possibilità di risparmiare subito sul totale della spesa da sostenere per i lavori. Tuttavia è dalle imprese, soprattutto quelle più piccole, che arrivano le critiche maggiori: non tutte potranno permettersi di applicare lo sconto in fattura ed anticipare spese per conto dello Stato.
Sebbene sia tutto pronto per dare il via alle novità sulle detrazioni fiscali per i lavori in casa, le perplessità restano molte e la misura rischia di essere una delle “peggio riuscite” degli ultimi tempi.
Ecobonus e sismabonus, al via lo sconto diretto in fattura. Le regole delle Entrate
Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 31 luglio 2019 fissa le regole operative necessarie per dare il via allo sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante per lavori relativi all’ecobonus e al sismabonus.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 31 luglio 2019
- Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI).
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Sia per i lavori di risparmio energetico che per quelli relativi all’adeguamento antisismico il contribuente potrà richiedere all’impresa di scontare sul totale delle spese l’importo dell’agevolazione statale riconosciuta.
In merito alle modalità di esercizio dell’opzione introdotta dal Decreto Crescita, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dispone che i soggetti beneficiari delle detrazioni per lavori di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus) inviino una comunicazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
La comunicazione, che dovrà essere effettuata dal contribuente beneficiario dello sconto in fattura (e non dall’impresa) dovrà essere inviata online a partire dal 16 ottobre, utilizzando i servizi messi a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, e dovrà contenere le seguenti informazioni:
- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l’importo complessivo della spesa sostenuta;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è stata esercitata l’opzione;
- l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.
La comunicazione potrà essere inviata anche mediante gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o a mezzo pec utilizzando il modulo predisposto e indicando le informazioni di cui sopra.
Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, invece, l’adempimento sarà a carico dell’amministratore di condominio, che dovrà utilizzare il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Restano invariate le modalità di pagamento, che dovrà avvenire mediante bonifico bancario o postale contente la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Sconto ecobonus e sismabonus, importo del contributo applicato in fattura
Il contributo scontato dal rivenditore o dall’impresa che effettua i lavori è pari alla detrazione Irpef spettante per i lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico effettuati.
L’importo della detrazione è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nell’anno rientranti nell’ambito di ecobonus e sismabonus, calcolando anche quelle non pagate al fornitore per effetto dello sconto praticato dallo stesso.
Nel caso di più fornitori per lo stesso intervento, la detrazione spettante è pari all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
Una delle importanti precisazioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è che l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini IVA, e dovrà essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Recupero sconto, credito d’imposta per l’impresa con possibilità di ulteriore cessione
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione da parte del contribuente.
L’importo scontato potrà essere recuperato in compensazione in 5 quote annuali di pari importo.
A tal fine, sarà necessario seguire la seguente procedura:
- il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Accanto all’utilizzo diretto in compensazione, il fornitore potrà a sua volta cedere il credito d’imposta in favore dei propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, ad esclusione di istituti di credito e intermediari finanziari, nonché di amministrazioni pubbliche.
Anche in questo caso sarà necessario per il fornitore effettuare preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante i servizi online.
Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare sempre online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Cessione del credito per l’installazione di impianti per l’uso di fonti di energia rinnovabili
Il Decreto Crescita è intervenuto anche in materia di cessione del credito per i lavori finalizzati all’installazione di impianti per l’uso di fonti di energia rinnovabili, per i quali è riconosciuto il bonus ristrutturazioni del 50%.
I soggetti beneficiari delle detrazioni possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, ad esclusione delle banche e di intermediari finanziari.
I soggetti beneficiari delle detrazioni possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni.
Anche in questo caso la comunicazione della cessione dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, o a mezzo pec, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, la comunicazione è effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019. Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus e sismabonus, al via lo sconto diretto in fattura. Le regole delle Entrate