Ecobonus con cessione del credito anche per la detrazione riconosciuta per le singole unità immobiliari. Dopo oltre un anno d'attesa l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con le regole attuative.
Ecobonus, parte la cessione del credito anche per i lavori effettuati nelle singole unità immobiliari.
Il provvedimento con le regole operative e le tanto attese istruzioni è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 19 aprile 2019, dando ufficialmente il via ad una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 ma rimasta di fatto inutilizzabile fino ad oggi.
I contribuenti beneficiari delle detrazioni fiscali per i lavori di risparmio energetico effettuati su edifici singoli non condomini potranno cedere il credito riconosciuto a fornitori ed altri soggetti, non solo nel caso in cui ricadano nella no tax area.
La cessione del credito corrispondente alla detrazione dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal contribuente, secondo una specifica scadenza e procedura illustrata nel provvedimento del 19 aprile 2019.
Ecobonus, cessione credito anche per le singole unità. Il provvedimento delle Entrate
Un anno e più d’attesa ma, quando si tratta di opportunità importanti come la cessione del credito per i lavori di riqualificazione energetica, verrebbe da dire che è meglio tardi che mai.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2019 rende finalmente operativa una delle novità inerenti l’ecobonus introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, che aveva esteso la possibilità di cessione del credito oltre che ai condomini anche alle singole unità immobiliari.
L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per consentire ai contribuenti di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per i lavori ammessi all’ecobonus.
Lo stesso provvedimento disciplina le regole per la cessione del credito relativo ai lavori di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici diversi da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (sisma+ecobonus).
Prima di analizzare le principali novità previste, si allega di seguito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2019:
- Agenzia delle Entrate - provvedimento del 19 aprile 2019
- Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110.
Cessione credito ecobonus per i lavori su singole unità immobiliari
Per i lavori di riqualificazione energetica per i quali è possibile beneficiare dell’ecobonus, il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate stabilisce che:
- i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esenti IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, (c.d. no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari,
- tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione diversi dai c.d. no tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati.
La cessione del credito corrispondente riguarda tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione è una possibilità che riguarda quindi i seguenti soggetti:
- tutti i contribuenti teoricamente beneficiare dell’ecobonus;
- i fornitori che hanno eseguito i lavori;
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti che siano però collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
- gli intermediari finanziari e gli istituti di credito solo nel caso in cui il credito è ceduto da soggetti che ricadono nella c.d. no tax area.
La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare una sola ulteriore cessione.
Cessione ecobonus, comunicazione obbligatoria entro il 28 febbraio
Anche per la cessione del credito relativo all’ecobonus relativo a lavori effettuati su singole unità immobiliari sarà obbligatorio inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione (da inviare mediante il modulo di seguito allegato) dovrà essere presentata online, a mezzo PEC o tramite gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
- Ecobonus - modulo comunicazione cessione credito
- Comunicazione cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica
I soggetti che intendono cedere il credito al fornitore o ad altri soggetti collegati ai lavori comunicano, entro la scadenza del 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa, tutti i dati necessari per la gestione delle successive operazioni di compensazione o ulteriore cessione.
La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa.
Il cessionario del credito potrà utilizzare l’importo acquisito in compensazione, mediante modello F24 utilizzando il codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle Entrate.
Cessione credito anche per condomini minimi e sisma+ecobonus
Le istruzioni contenute nel provvedimento del 19 aprile 2019 si applicano anche alle spese relative ai lavori:
- di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
- effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.
Con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:
- il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
- il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso di cessione al fornitore medesimo.
Per ulteriori dettagli si rimanda al provvedimento sopra allegato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus: cessione credito anche per le singole unità