Ecobonus 110 per cento: soggetti beneficiari ed esclusi

Tommaso Gavi - Irpef

Ecobonus 110 per cento, i beneficiari della misura introdotta dal decreto Rilancio e modificata a più riprese, anche dalla Legge di Bilancio 2021 e dal decreto Semplificazioni, sono: condomini, persone fisiche, case popolari, organizzazioni non lucrative, associazioni e società sportive dilettantistiche e comunità energetiche rinnovabili. A questi si sono aggiunti collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali senza scopi di lucro.

Ecobonus 110 per cento: soggetti beneficiari ed esclusi

Ecobonus 110 per cento, a fornire i primi chiarimenti sull’agevolazione è la circolare numero 24/E del 2020.

Diverse modifiche sul periodo agevolativo e su altri aspetti, prima dalla Legge di Bilancio 2021 e poi dal decreto Semplificazioni bis.

Ai beneficiari della misura del decreto Rilancio, convertito nella legge numero 77 del 17 luglio 2020, si sono aggiunti quelli della legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Nella prima platea di soggetti beneficiari dell’agevolazione rientravano le seguenti categorie: condomini, persone fisiche, case popolari, organizzazioni non lucrative, associazioni e società sportive dilettantistiche e comunità energetiche rinnovabili.

Successivamente il testo della legge di conversione del decreto Rilancio ha aggiunto le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni e società sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale.

Tali soggetti devono essere iscritti nei registri di riferimento.

Restano escluse le aziende, gli esercenti attività di impresa, arti e professioni ma il decreto Semplificazioni bis ha aggiunto collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali senza scopi di lucro.

Vediamo nel dettaglio l’elenco completo dei beneficiari dell’Ecobonus 110 per cento.

Ecobonus 110 per cento: i soggetti beneficiari

L’ecobonus 110% era inizialmente previsto per determinati interventi effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023).

Sono stati pubblicati i decreti MISE sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni, e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito e lo sconto in fattura.

A definire l’ambito soggettivo è stato, inizialmente, è il comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

I soggetti che potevano beneficiare dell’agevolazione al 110 per cento erano i seguenti:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • organizzazioni di volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro;
  • comunità energetiche rinnovabili.

I primi chiarimenti sui soggetti beneficiari sono all’interno della circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020.

Restano ancora escluse le aziende, gli esercenti attività di impresa, arti e professioni.

Con la legge di conversione del decreto Rilancio si erano già aggiunte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni e società sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale.

Successivamente, il 31 luglio 2021 è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ovvero il decreto Semplificazioni bis.

L’articolo 33, comma 2 lettere a) e b), ha ampliato la platea dell’agevolazione al 110 per cento anche a nuove categorie che:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

In particolare, il titolo di comodato d’uso gratuito fa accedere alle detrazioni, a patto che il contratto sia regolarmente registrato in data certa, anteriore alla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni ovvero il 1° giugno.

In altre parole si aggiungono al precedente elenco anche collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali senza scopi di lucro.

Ecobonus 110 per cento, i soggetti beneficiari: i condomini

La circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020 spiega nel dettaglio quali sono i soggetti che possono beneficiare della detrazione del decreto Rilancio.

Il punto 1.1 fornisce chiarimenti sui condomini. A tal proposito il documento di prassi richiama la definizione civilistica:

“il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale.”

Per usufruire del beneficio si può utilizzare il codice fiscale del condomino
che ha effettuato gli adempimenti adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

Per restare sempre aggiornati sulle ultime novità fiscali e del lavoro iscrivetevi gratuitamente al canale YouTube di Informazione Fiscale:


Iscriviti al nostro canale

Ecobonus 110 per cento, i soggetti beneficiari: le persone fisiche

Tra i destinatari del superbonus indicati nel decreto rilancio ci sono “le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.

Con tale precisazione sono prese in considerazione le unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai beni relativi all’impresa, indicati nell’articolo 65 del Testo Unico delle imposte sui redditi o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del TUIR.

Di conseguenza la detrazione spetta anche ai contribuenti, persone fisiche, che svolgono attività di impresa o arti e professioni, nei casi in cui le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”.

In altre parole la norma prevede interventi diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

I contribuenti possono beneficiare del superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari.

La limitazione non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

I soggetti beneficiari devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network