Donazioni Covid, per l'accesso all'agevolazione prevista dal decreto Cura Italia non è obbligatoria la verifica dell'impiego effettivo delle somme. A chiarirlo è la risposta all'interpello numero 238 del 29 aprile 2022, che fornisce delucidazioni anche sui soggetti delle erogazioni liberali che danno diritto alla deduzione e sulla tracciabilità degli importi.
Donazioni Covid, le somme sono deducibili senza la verifica dell’impiego effettivo del denaro a sostegno dell’emergenza Covid 19.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 238 del 29 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento di prassi fornisce chiarimenti su quanto previsto dall’articolo 66 del decreto Cura Italia.
I versamenti devono essere effettuati con pagamenti tracciabili e in favore degli enti che rientrano nell’agevolazione.
Se il versamento è effettuato sul conto corrente dedicato in via esclusiva alla raccolta delle donazioni, l’agevolazione è riconosciuta senza bisogno di ulteriore documentazione.
Donazioni Covid, i chiarimenti delle Entrate: sono deducibili senza la verifica dell’impiego effettivo
Le donazioni Covid sono l’oggetto dei chiarimenti della risposta all’interpello numero 238 del 29 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 238 del 29 aprile 2022
- Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020.
Lo spunto per le delucidazioni dell’Amministrazione finanziaria nasce dai quesiti posti dall’istante sull’agevolazione introdotta dall’articolo 66 del decreto Cura Italia.
Tale agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30 per cento degli importi, con limite a 30 mila euro, delle somme versate nel 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore di:
- Stato;
- regioni;
- enti locali territoriali;
- enti o istituzioni pubbliche;
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’agevolazione introdotta dalla misura emergenziale viene riconosciuta per le erogazioni liberali che finanziano interventi per il contenimento del coronavirus.
Nello specifico, i quesiti posti all’Agenzia delle Entrate riguardano tre aspetti:
- quali sono i soggetti a cui possono essere effettuate le donazioni ai fini della fruizione della deduzione fiscale da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa;
- se l’attivazione di conti bancari vincolati sia determinante per l’applicazione del regime di favore;
- se, ai fini della deducibilità fiscale delle erogazioni, il donante sia tenuto ad accertare l’impiego effettivo delle risorse donate.
Dopo aver richiamato i principali riferimenti normativi e la documentazione di prassi, l’Agenzia delle Entrate risponde a ciascuno dei seguenti punti indicati.
In merito all’ultimo, nella parte finale del documento chiarificatore, l’Amministrazione finanziaria sottolinea quanto di seguito riportato:
si ritiene che non gravi sulla società istante alcun obbligo di controllo della predetta rendicontazione al fine di verificare l’impiego effettivo delle erogazioni in denaro a sostegno dell’emergenza da Covid-19.
Il soggetto che ha effettuato la donazione non è dunque tenuto a verificare l’effettivo impiego dell’erogazione liberale.
Il beneficiario della donazione deve invece garantire la trasparenza della fonte e l’impiego delle erogazioni, pubblicando sul proprio sito internet o su un altro idoneo portale la separata rendicontazione.
Donazioni Covid, i chiarimenti delle Entrate: soggetti e tracciabilità delle spese
Tra gli aspetti presi in considerazione all’interno del documento dell’Agenzia delle Entrate ci sono anche i soggetti a cui devono essere state effettuate le donazioni per rientrare nell’agevolazione e l’obbligo di tracciabilità delle somme.
L’Amministrazione finanziaria ribadisce che le erogazioni liberali effettuate nel 2020 sono interamente deducibili ai fini IRAP nell’esercizio di sostenimento del relativo onere.
Come già chiarito nella precedente circolare numero 8/E del 3 aprile 2020, rientrano tra le donazioni agevolabili, anche quelle eseguite direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private coinvolte nella gestione dell’emergenza.
Nel caso specifico sono quindi agevolabili le donazioni in favore dei comuni indicati, che rientrano tra le amministrazioni pubbliche locali, e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali.
In merito al requisito della tracciabilità delle somme, vengono richiamate la risoluzione numero 21/E del 27 aprile 2020 e la circolare numero 11/E del 6 maggio 2020.
Il documento di prassi sottolinea che le erogazioni liberali:
“devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).”
L’agevolazione non è ammessa per le donazioni in contanti.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria per il riconoscimento di tale agevolazione, dovrà essere presentata:
- la ricevuta del versamento bancario o postale;
- in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, l’estratto conto della società che gestisce le carte.
Dalla documentazione deve essere possibile individuare:
- il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale;
- il carattere di liberalità del pagamento;
- la finalità di finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel caso in cui il versamento sia effettuato su uno dei conti dedicati in via esclusiva alla raccolta delle donazioni, tale condizione è sufficiente per l’accesso all’agevolazione.
In caso contrario dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- la ricevuta del versamento effettuato;
- una specifica ricevuta, rilasciata dal soggetto donatario, dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Donazioni Covid, i chiarimenti delle Entrate: sono deducibili senza la verifica dell’impiego effettivo