Domicilio digitale: comunicazione entro la scadenza del 1° ottobre 2020 per le imprese, pena l'applicazione di sanzioni, ed obbligo per tutti i professionisti. La novità è parte del pacchetto di misure previste dal decreto Semplificazioni, al fine di digitalizzare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e partite IVA.
Domicilio digitale, comunicazione entro il 1° ottobre 2020 per le imprese, nuovo obbligo per i professionisti, anche se non iscritti all’albo.
Il decreto Semplificazioni introduce rilevanti novità nel rapporto complesso tra partite IVA e Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di fare della digitalizzazione la via per “sburocratizzare” il sistema.
Una necessità che passa dalla comunicazione o aggiornamento del domicilio digitale, pena l’applicazione di sanzioni. Le imprese dovranno comunicarlo al Registro delle Imprese, entro il 1° ottobre 2020, pena l’applicazione di una sanzione da 206 e fino ad un massimo di 2.064 euro.
Per i professionisti che non comunicheranno il proprio domicilio digitale è invece prevista la sospensione dell’albo.
Domicilio digitale: comunicazione entro il 1° ottobre 2020 per le imprese
È l’articolo 37 del decreto Semplificazioni, relativo a Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, ad introdurre novità di rilievo per quel che riguarda il domicilio digitale delle partite IVA.
Il domicilio digitale prende il posto della PEC all’interno del decreto-legge del 29/11/2008 n. 185 e, per effetto delle novità previste dal decreto Semplificazioni, il comma 6 dell’articolo 16 stabilisce che le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a comunicare il proprio domicilio digitale.
La scadenza per le imprese già costituite è fissata al 1° ottobre 2020. Comunicazioni e variazioni al Registro delle Imprese del domicilio digitale sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.
La mancata comunicazione entro la scadenza prevista dal decreto Rilancio comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile in misura raddoppiata. Si va quindi da un minimo di 206 e fino ad un massimo di 2.064 euro.
Con l’erogazione della sanzione sarà assegnato d’ufficio un nuovo domicilio digitale, acquisito mediante gara bandita dalla Consip.
Per le imprese di nuova costituzione sarà sospesa la domanda di iscrizione al REI fino alla comunicazione del domicilio digitale.
Professionisti, senza domicilio digitale sospensione dall’albo o elenco
Anche i professionisti iscritti all’albo o elenchi dovranno dotarsi di domicilio digitale. Secondo le novità previste dal decreto Semplificazioni, questi saranno soggetti a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata comunicazione del proprio domicilio digitale, il Collegio o l’Ordine professionale applicano a titolo di sanzione la sospensione dall’albo o elenco, fino alla data di comunicazione dello stesso.
Sanzioni sono inoltre previste per Ordini e Collegi: nel caso di omissione di comunicazione dei domicili digitali ed il loro aggiornamento potranno essere sciolti o commissariati.
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