Va inviata entro la scadenza del 15 dicembre la domanda per ricevere l'indennità di discontinuità prevista per il 2023. Si tratta della nuova misura di sostegno per i lavoratori dello spettacolo. Si invia dal sito INPS accedendo con SPID, CIE o CNS
Arrivano le prime istruzioni INPS per quanto riguarda la nuova indennità di discontinuità per il lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo.
Si tratta di un sostegno economico, strutturale dal 1° gennaio 2024, introdotto per supportare questa particolare categoria di lavoratori nei periodi di inattività.
Nel corso del periodo transitorio, i potenziali beneficiari possono fare domanda in riferimento al periodo di competenza 2023.
La richiesta deve essere inviata entro la scadenza del 15 dicembre. Si trasmette online dall’apposita sezione del sito dell’INPS.
Lavoratori dello spettacolo: domanda entro il 15 dicembre per l’indennità di discontinuità 2023
L’INPS con il messaggio n. 4332, pubblicato sul sito il 4 dicembre 2023, fornisce le prime indicazioni in merito all’indennità di discontinuità, la nuova prestazione economica in favore dei lavoratori e delle lavoratrici del settore dello spettacolo.
Quello dello spettacolo, infatti, è un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva e la misura è stata introdotta proprio per fornire un sostegno durante le interruzioni dell’attività.
L’indennità sarà in vigore in via strutturale e permanente dal 1° gennaio 2024. Il decreto attuativo della misura, però, prevede che per il periodo transitorio i potenziali beneficiari possano presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023.
La richiesta riferita al 2023 può essere trasmessa all’INPS entro e non oltre la scadenza del 15 dicembre.
In questo caso, il sostegno sarà riconosciuto per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel 2022, a cui vanno detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo.
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione nella misura del 90 per cento della retribuzione giornaliera media. Dal 1° gennaio sarà erogato al 60 per cento e la domanda dovrà essere presentata entro il 30 marzo di ogni anno.
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: requisiti e come fare domanda
L’indennità di discontinuità spetta ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 182/1997, cioè:
- che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- che prestano a tempo determinato attività che non rientrano tra quelle al punto precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo, individuati dal decreto del Ministero del Lavoro del 25 luglio 2023.
- intermittenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti e non titolari dell’indennità di disponibilità.
Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino dell’Unione europea;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- reddito non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall’attività lavorativa per la quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (ad eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità);
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
La domanda per l’anno di competenza 2023, come detto, si può presentare entro la scadenza fissata per il 15 dicembre. Si può trasmettere in modalità telematica dal sito dell’INPS, accedendo all’apposita sezione tramite il seguente percorso:
“”Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.”
Una volta effettuato l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
In alternativa è possibile richiedere l’indennità tramite i Patronati oppure tramite il Contact Center multicanale, chiamando:
- il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito);
- il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio n. 4332/2023.
- INPS - Messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023
- Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Prime indicazioni
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