Domanda assegno unico, sospensione in caso di errori o omissioni nel modello ISEE: sulla procedura per apportare le dovute correzioni è la circolare INPS n. 93/2021 a fornire le istruzioni.
Domanda assegno unico sospesa in caso di errori nel modello ISEE.
Omissioni o incongruità nell’ISEE comportano la mancata definizione della domanda di accesso all’assegno ponte, ma sarà possibile correggere gli errori e beneficiare dell’importo spettante sin dalla data di invio dell’istanza.
Sarà la Struttura territoriale INPS competente per territorio a valutare le domande per le quali sono state riscontrate incongruità. Il contribuente potrà in ogni caso richiedere la prestazione mediante l’attestazione contestata dall’INPS, ferma restando la possibilità di controlli documentali da parte dell’Istituto.
A fornire le istruzioni sul comportamento da adottare in caso di errori è l’INPS, con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021. La presentazione del modello ISEE è uno dei passaggi obbligati per ottenere il nuovo assegno unico mensile per i figli a carico.
Domanda assegno unico sospesa in caso di errori ISEE: le istruzioni INPS sulle correzioni
Per chi presenta domanda di accesso al nuovo assegno unico temporaneo a partire dal 1° luglio 2021, il modello ISEE costituisce non solo il parametro per determinare il possesso dei requisiti d’accesso, ma serve anche ai fini del calcolo dell’importo spettante.
Il limite per poter beneficiare del nuovo sostegno economico per le famiglie con figli è pari a 50.000 euro.
Per quel che riguarda l’importo:
- in caso di ISEE fino a 7.000 euro, l’assegno mensile è pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;
- dai 7.001 ai 50.000 euro di ISEE, l’importo spettante si riduce progressivamente, fino ad azzerarsi.
A differenza di altre prestazioni il cui importo è graduato in relazione al valore dell’ISEE, si pensi al bonus bebè, in caso di omessa presentazione la prestazione non spetta. La compilazione della DSU è quindi obbligatoria.
Come evidenziato dall’INPS nella circolare n. 93 del 30 giugno 2021, non saranno accolte le domande per le quali la DSU risulta non disponibile e, pertanto, non è disponibile un ISEE attestato. Stesso destino in caso di ISEE scaduto o all’interno del quale non sono riportati i dati del minore per il quale viene richiesto l’assegno unico temporaneo.
Cosa succede invece in caso di modello ISEE con errori, ossia omissioni o difformità? In tale ipotesi, la domanda dell’assegno unico non potrà essere istruita. Resterà quindi sospesa, e la valutazione circa la possibilità o meno di accedere alla misura spetterà alla Struttura territoriale INPS competente per territorio.
Domanda assegno unico, correzioni ISEE ad effetto retroattivo
Nel caso di omissioni o difformità, sarà possibile procedere su due diverse vie:
- presentare una nuova DSU, correggendo gli errori rilevati dall’INPS;
- richiedere comunque la prestazione, mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate.
É l’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159 del 2013 a prevedere, per la generalità delle misure legate alla prova dei mezzi, la possibilità di richiedere prestazioni anche in base a DSU per le quali sono state riscontrati errori, fatto salvo il diritto dell’INPS di avanzare la richiesta di documenti a riprova della veridicità dei dati indicati.
In ogni caso, in presenza di tutti i requisiti richiesti, la correzione dei dati nei termini di validità dell’ISEE - e quindi fino al 31 dicembre 2021 per l’anno in corso - comporterà il diritto al riconoscimento dell’assegno unico retroattivamente, sin dalla data di presentazione della domanda.
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