Redditi soggetti a tassazione separata: se l'Amministrazione finanziaria emette un provvedimento integrativo errato, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi decorre alla data della seconda liquidazione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione
Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata, se l’Amministrazione finanziaria dapprima liquida il rimborso dell’IRPEF applicando la corretta aliquota di imposizione ma poi, in sede di provvedimento integrativo, provveda a liquidare nuovamente l’importo del rimborso, applicando sulla somma dovuta un’aliquota di imposizione errata, la lesione del diritto del contribuente sorge proprio per effetto di questa seconda liquidazione.
Di conseguenza, solo alla data della seconda liquidazione decorre il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi.
Queste le interessanti conclusioni contenute nell’Ordinanza n. 30793 della Corte di Cassazione pubblicata il 6 novembre 2023.
Diritto al rimborso ed erronea liquidazione del dovuto: il caso analizzato dalla Corte di Cassazione
La vicenda riguarda il ricorso proposto da una dipendente pubblica che ha conseguito nel 2003 il versamento dell’indennità di buonuscita, assoggettato a IRPEF.
Successivamente, l’Amministrazione finanziaria procedeva al ricalcolo dell’indennità di fine rapporto e, con provvedimento del 27 ottobre 2008, le corrispondeva un’ulteriore somma, riconteggiando però quanto dovuto in relazione all’intera indennità, quindi anche in relazione a quanto già corrisposto nel 2003.
La contribuente proponeva allora istanza di rimborso e, avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio proponeva ricorso, accolto dalla CTP. La CTR ha ribaltato il giudizio, deducendo la decadenza della contribuente dal potere di proporre l’istanza di rimborso.
La contribuente ha impugnato la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del DPR n. 602 del 29 settembre 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto tardiva la sua richiesta di rimborso, sebbene proposta il 7 dicembre 2009 per contestare l’atto pregiudizievole, consistente nella riliquidazione dell’indennità, adottato dall’Amministrazione finanziaria il 28 ottobre 2008.
La ricorrente censura la decisione assunta dal giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto decorso il termine di quarantotto mesi, di cui all’art. 38 del DPR n. 602 del 1973, all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso, reputando che il termine dovesse decorrere da quando era stata operata la trattenuta sulle somme a lei corrisposte, quale indennità di fine rapporto, nell’anno 2003.
Ritenendo fondati i motivi di doglianza, la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione impugnata.
Il diritto al rimborso sorge dalla data dell’erronea liquidazione del dovuto: i chiarimenti della Cassazione
Nel caso di specie, il collegio di legittimità ha richiamato il principio secondo cui il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del DPR n. 602 del 1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la successiva riliquidazione dell’imposta complessivamente dovuta.
Il caso che ci occupa è però diverso, perché in questo giudizio, alla data in cui sono state operate le ritenute sull’indennità di fine rapporto da corrispondersi all’odierna ricorrente in occasione della prima liquidazione del 2003, all’atto della loro effettuazione le ritenute non risultavano affatto “parzialmente o totalmente non dovute” e, pertanto, la contribuente non aveva nessun pregiudizio da invocare e non poteva proporre alcuna istanza di rimborso.
Soltanto con la seconda liquidazione, nel 2008, l’Amministrazione finanziaria ha errato la liquidazione dell’imposta, con la conseguenza che solo ora la contribuente è legittimata a proporre la sua istanza di rimborso.
Per l’effetto, l’istanza di rimborso, pacificamente proposta dalla ricorrente nell’anno 2009, risulta pertanto tempestiva.
La Corte ha così indicato il seguente principio di diritto:
“Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del DPR n. 602 del 1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale data; tuttavia, qualora l’amministrazione finanziaria liquidi il rimborso dell’Irpef applicando la corretta aliquota di imposizione, e pertanto il pregiudizio non abbia a verificarsi, e successivamente, in sede di provvedimento integrativo, provveda a liquidare nuovamente l’importo del rimborso, applicando sull’intera somma dovuta un’aliquota di imposizione errata, la lesione del diritto del contribuente sorge proprio per effetto di questa seconda liquidazione, ed è pertanto dalla data in cui è stata effettuata che decorre il termine di cui all’art. 38 del DPR n. 602 del 1973”.
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