Accertamento presuntivo: se il reddito non è conforme ai parametri ma lo è in base agli studi di settore, questi ultimi prevalgono sui primi. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 33904 del 2019.
In caso di accertamento presuntivo fondato sullo scostamento del reddito dichiarato da quello desumibile dall’applicazione dei parametri, l’avviso di accertamento non può essere motivato sulla base del mero rilievo dello scostamento, ma deve essere integrato con ulteriori elementi probatori e con le ragioni per cui sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio. Inoltre, se il reddito non è conforme ai parametri ma lo è in base agli studi di settore, questi ultimi prevalgono sui primi ai fini presuntivi perché sono uno strumento più affinato. Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 33904/2019.
- Sentenza - Corte di Cassazione numero 33904 del 19 dicembre 2019
- Gli studi di settore prevalgono sui parametri. A stabilirlo è la Corte di Cassaizone con la sentenza numero 33904/2019.
La sentenza – La controversia ha avuto origine dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’imputazione in capo al contribuente del maggior reddito derivante dallo scostamento tra il reddito dichiarato e quello calcolato sulla base dei parametri di cui al DPCM 29 gennaio 1996.
Il contribuente ha impugnato l’atto de qua dinanzi alla CTP, che lo ha accolto per mancata motivazione in merito all’utilizzo del metodo induttivo. La CTR ha però ribaltato il giudizio accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermando l’atto impositivo.
Il giudizio è giunto in Cassazione a seguito dell’impugnazione della decisione di secondo grado da parte del contribuente il quale ha lamentato, per quanto qui di interesse, violazione delle norme relative all’applicazione dello strumento dei parametri. In particolare, secondo la tesi difensiva, la CTR avrebbe errato nel ritenere dotate di valenza probatoria le presunzioni derivanti dall’uso dei parametri e non avrebbe considerato la circostanza che il reddito dichiarato, sebbene difforme da quelle determinato dall’applicazione dei parametri, risultava in realtà conforme allo studio di settore più recente in relazione all’anno accertato.
In sede di legittimità i giudici hanno dato ragione al contribuente, sottolineando che il mero scostamento del reddito dichiarato da quello determinato in base ai parametri non ha valore di presunzione legale.
Infatti secondo l’orientamento della Cassazione, in merito all’accertamento fondato sullo scostamento dai parametri, “la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente”.
Con la sentenza in commento i giudici di Piazza Cavour hanno rimarcato l’essenzialità del contraddittorio tra Ufficio e contribuente, pena la nullità dell’accertamento, in quanto momento in cui il soggetto accertato “ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento”. Solo nell’ipotesi residuale in cui il contribuente non partecipi al contraddittorio, regolarmente attivato, l’Amministrazione finanziaria non ha alcun vincolo di apportare elementi ulteriori alla pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.
Da tutto ciò consegue che la motivazione dell’avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio. Solo così emergono i requisiti di gravità, precisione e concordanza attribuibili alla presunzione basata sui parametri, spettando poi al contribuente fornire la prova contraria, senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto.
La CTR non si è adeguata a tali principi dal momento che non ha valutato un elemento importante quale la circostanza che il contribuente avesse addotto, sia in sede amministrativa che giudiziale, che il reddito dichiarato era, in realtà, conforme allo studio di settore più recente in relazione all’anno accertato. Su tale aspetto peraltro la stessa Cassazione ha ribadito che gli studi di settore rappresentano uno strumento più affinato rispetto ai parametri utilizzati nella specie e, pertanto, sono prevalenti dal punto di vista presuntivo.
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