Spese di rappresentanza 2018: detraibilità IVA e deducibilità costo

Carla Mele - Dichiarazione dei redditi

Spese di rappresentanza 2018: deducibilità costo e detraibilità IVA.

 Spese di rappresentanza 2018: detraibilità IVA e deducibilità costo

Detraibilità IVA e deducibilità costi per le spese di rappresentanza 2018: analizziamo insieme tutte le regole.

In prossimità delle feste natalizie, così come avviene tra privati, anche le aziende si affrettano a presentare gli ultimi regali ai propri clienti o a chi ha lavorato con loro a stretto contatto nell’arco dell’anno.

Gli omaggi che vengono scambiati tra gli operatori economici ad aziende e dipendenti in occasione del Natale vengono considerati spese di rappresentanza, ma appartengono a questa categoria anche altre tipologie di spesa: cene natalizie, organizzazione di eventi per le festività, ma non solo, anche viaggi ai fini promozionali, feste per inaugurare nuovi punti vendita e beni e servizi erogati gratuitamente al fine promozionale.

Illustriamo di seguito come inquadrare questa tipologia di spesa e il trattamento contabile e fiscale di tali costi in bilancio, le regole di deducibilità ai fini delle imposte sul reddito e la detraibilità dell’Iva.

Spese di rappresentanza 2018: deducibilità costo

L’art. 108 comma 2 del Tuir - Testo unico imposte sui redditi - stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, e solo se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal D.M. del 19/11/2008 secondo il quale, per poter definire questa tipologia di spesa, è necessario che siano presenti dei precisi segni distintivi:

  • gratuità del bene in capo al percettore;
  • finalità promozionale dell’azienda;
  • creazione di un beneficio economico per l’azienda, anche solo potenziale.

Considerando il requisito di inerenza all’attività economica svolta possiamo considerare spese di rappresentanza:

  • spese per beni e servizi erogati gratuitamente;
  • spese per feste, ricevimenti o forme di intrattenimento come ad esempio cene natalizie, eventi per apertura di nuove sedi, fiere e congressi;
  • viaggi turistici a finalità promozionale dei beni e servizi dell’azienda.

Se tali spese sono sostenute a beneficio dei dipendenti sono da considerarsi inerenti all’attività di impresa se sostenute con finalità educative, di istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o di culto. In tal caso sono integralmente delle imposte sui redditi, nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese sostenute per lavoro dipendente risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Secondo concetto di congruità le spese di rappresentanza 2018 si definiscono tali se imputate per competenza nell’esercizio e se seguono i limiti di deducibilità legate al reddito dettate dal D.M. del 19/11/2008:

  • 1,3% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;
  • 0,6% dei ricavi e proventi tra i 10 milioni e i 50 milioni di euro;
  • 0,4% dei ricavi e proventi che eccedono i 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece le spese sostenute per il vitto, l’alloggio e la somministrazione di alimenti e bevande per clienti, fornitori, agenti, autorità (al di fuori però di quelle sostenute per gli eventi di promozione e le manifestazioni), esse vanno computate nel limite del 75% del loro ammontare; quindi questa specifica tipologia di spesa di rappresentanza dovrà prima essere ridotta al 75% e poi cumulata alle altre spese di rappresentanza e confrontate con precedenti limiti stabiliti in base al reddito.

Riguardo la detraibilità dell’Iva per le spese di rappresentanza essa è sempre detraibile, tranne il caso specifico degli omaggi.

Spese di rappresentanza 2018: detraibilità Iva

Le regole sulla detraibilità Iva per le spese di rappresentanza 2018 non vaiano rispetto a quanto previsto negli scorsi anni. Riferimento normativo è, in questo caso, il dpr 633/72, ovvero il Decreto Iva.

Per le spese di rappresentanza è ammessa anche nel 2018 la detraibilità Iva totale delle “spese di vitto e alloggio per ospitare clienti per mostre, fiere ed eventi simili e/o per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori”.

Al contrario, “non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50”.

In pratica è ammessa la detraibilità Iva al 100% soltanto per spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro; negli altri casi vige il regime fiscale di indetraibilità totale.

Spese di rappresentanza 2018: trattamento fiscale omaggi a clienti e soggetti terzi

In ordine alle spese per omaggi, come ad esempio i regali che si fanno per le festività, che sono corrisposti a clienti, dipendenti o collaboratori o terzi, rientrano nella più ampia categoria delle spese di rappresentanza e:

  • in merito alle imposte dirette sono deducibili integralmente se di costo unitario non è superiore a 50 euro, mentre per omaggi il cui costo unitario supera i 50 euro occorre rifarsi ai limiti di deduzione previsti dal DM 19.11.2008;
  • ai fini Iva la detraibilità dell’imposta è totale se il valore unitario del bene non supera i 50 euro.

Queste regole di detraibilità dell’Iva riguardano l’atto di acquisto dell’oggetto che andrà donato sotto forma di omaggio.

Ora c’è da chiedersi: come si dovrà considerare da un punto di vista contabile l’atto di cessione del bene in omaggio?

Trattamento contabile degli omaggi

Innanzitutto va fatta una distinzione a seconda che il bene omaggio sia o meno un prodotto dell’attività di impresa.

Se il bene non rientra nell’attività tipica di impresa, la cessione a titolo gratuito sotto forma di omaggio è da considerarsi un’ operazione fuori campo iva ai sensi dell’art. 2 del Dpr 633/72.

Se il bene ceduto rientra nell’attività di impresa, invece, la cessione seppure a titolo gratuito, sarà da considerarsi imponibile ai fini iva.

Dal punto di vista contabile se si acquista un bene per regalarlo, all’atto dell’acquisto, unitamente all’uscita finanziaria di cassa o banca, si rileverà la voce di conto economico accesa agli omaggi:

1)Omaggio
Iva a credito a
Debiti Vs Fornitori

2) Debiti vs fornitori a Cassa

Se l’azienda cede gratuitamente ad un terzo beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa dovrà emettere fattura o autofattura al momento della cessione:

Cliente x a
Iva a debito
Ricavi per omaggi

per poi stornare il ricavo e il credito verso il cliente dal momento l’omaggio è una cessione gratuita:

Cliente x a
Ricavi per omaggi
Iva indetraibile

L’azienda cedente, non potrà applicare la rivalsa dell’Iva e dovrà rilevarla come un costo indetraibile da inserire nella voce B.14 del Conto Economico tra gli Oneri diversi di gestione.

Se gli omaggi sono destinati ai dipendenti, anche in questo caso occorre distinguere:

  • omaggi che non rientrano nell’attività di impresa: verranno classificati tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef ma non ai fini dell’ Irap; ai fini Iva l’imposta sull’acquisto del bene è indetraibile;
  • omaggi che rientrano nell’attività di impresa: rientrano tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef ma non ai fini dell’ Irap; Iva all’acquisto è detraibile.

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