Studi di settore addio, dal 2019 si passa agli ISA: ecco cosa cambia con l'avvio degli indici sintetici di affidabilità per le imprese.
Addio agli studi di settore, che a partire dal 2019 saranno sostituiti in via definitiva dai nuovi ISA. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicheranno già alle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2018.
A darne notizia è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che annuncia la firma del decreto ministeriale che approva l’introduzione di 106 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ai quali si aggiungono gli ulteriori 69 già approvati nel mese di marzo.
Il passaggio dagli studi di settore agli ISA introdurrà una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità/compliance fiscale di imprese e professionisti su una scala da 1 a 10. La “pagella dell’imprenditore” stabilirà la possibilità o meno di accesso a benefici premiali ed agevolazioni.
Ecco quali sono le novità e cosa cambia con l’addio agli studi di settore e con il debutto degli ISA a partire dal 1° gennaio 2019.
Studi di settore addio, arrivano gli ISA: cosa cambia e come funzionano
È con il comunicato stampa pubblicato il 28 dicembre 2018 che il MEF dà notizia dell’ufficiale sostituzione degli studi di settore con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA, già a partire dalle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2018.
Saranno in tutto 175 gli ISA che si applicheranno alle varie attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni. Sarà mediante una scala di valori che l’Agenzia delle Entrate verificherà il grado di affidabilità del contribuente.
Gli ISA vengono definiti anche come la nuova pagella dell’imprenditore: l’Agenzia delle Entrate attribuirà un punteggio da 1 a 10 a ciascun contribuente in base al grado di normalità e coerenza della gestione aziendale e professionale.
Il livello di affidabilità e compliance fiscale determinerà l’accesso a benefici premiali. I più virtuosi potranno anche trovarsi esonerati dagli accertamenti sintetici e tra i vantaggi previsti vi è anche l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulle compensazioni.
Gli studi di settore cambiano nome ma non solo. La nuova metodologia di analisi per determinare l’affidabilità fiscale dei contribuenti mira a semplificare gli adempimenti e, mediante forme più efficaci di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) punta ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
- MEF - comunicato stampa 28 dicembre 2018
- Fine degli studi di settore, entrano in vigore gli indici di affidabilità dei contribuenti
ISA, cosa cambia con gli indici sintetici di affidabilità fiscale nel 2019
La notizia dell’addio agli studi di settore non può che far contenti professionisti ed imprese, preda dello strumento statistico ormai obsoleto utilizzato dal Fisco per determinare ricavi presunti e quindi imposte dovute.
I nuovi ISA sostituiscono gli studi di settore già per i redditi relativi all’anno d’imposta 2018, ma nel concreto quali sono le novità per i contribuenti?
Il comportamento fiscale del contribuente non sarà più valutato in base alla dicotomia congruo - non congruo, ma in base ad una definizione più accurata e più livellata del grado di affidabilità fiscale.
Gli ISA sono stati elaborati tenendo conto di più indicatori, riconducibili a due gruppi:
- gli indicatori elementari di affidabilità valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento;
- gli indicatori elementari di anomalia valutano incongruenze e situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo.
Sarà dalla media del valore di ciascun indicatore che il Fisco potrà esprimere il proprio punteggio nei confronti dell’imprenditore, secondo la scala da 1 a 10.
La novità è che mentre gli studi di settore per molte imprese sono per anni stati uno “spauracchio”, sotto la minaccia di controlli e accertamenti fiscali in caso di difformità tra i ricavi indicati dal contribuente e la media della categoria di appartenenza, gli Indici di affidabilità e i premi previsti, al contrario, saranno - secondo l’Agenzia delle Entrate e il Governo - una motivazione e un incentivo alla correttezza fiscale e all’adempimento spontaneo.
Con i nuovi studi di settore arrivano premi per i contribuenti affidabili
Per i soggetti che saranno ritenuti affidabili, il sistema di premialità consiste nell’esclusione o riduzione dai termini per gli accertamenti fiscali e in una corsia preferenziale per quanto riguarda i rimborsi fiscali.
Gli incentivi previsti dagli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stabiliti dalla norma istitutiva della misura, l’articolo 9-bis del DL n. 50/2017 e sono i seguenti:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui, relativamente all’Iva, e non superiore a 20mila euro annui, in relazione alle imposte dirette e all’Irap;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva, per un importo non superiore a 50mila euro annui
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge 724/1994), anche ai fini di quanto previsto in tema di perdite sistemiche (articolo 2, secondo periodo comma 36-decies, Dl 138/2011);
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/1972);
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e articolo 57, comma 1, del Dpr 633/1972);
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà preventivamente ai contribuenti l’esito della valutazione ed eventuali incoerenze riscontrate, di modo da consentire al contribuente di mettersi in regola mediante l’adempimento spontaneo prima dell’attivazione di accertamenti fiscali.
In caso di mancata comunicazione dei dati necessari all’applicazione degli ISA, ovvero di inesatta o incompleta comunicazione, è prevista l’applicazione di una sanzione di importo compreso tra i 250 e i 2.000 euro. La violazione sarà tuttavia preceduta dall’invito a mettersi in regola da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Una nuova strategia che punta sulla compliance e che mira a costruire un nuovo rapporto tra Fisco e contribuente.
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