Dichiarazione dei redditi congiunta: opera la responsabilità solidale dei coniugi, anche nel caso di estraneità del coniuge co-dichiarante alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 7803 del 14 aprile 2020.
Nel caso di presentazione di dichiarazione congiunta, la responsabilità solidale dei coniugi opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante.
Così ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 7803 del 14 aprile 2020.
- Corte di Cassazione - Sentenza numero 7803 del 14 aprile 2020
- Il contribuente co-dichiarante risponde in solido per i redditi del coniuge.
La decisione – Il ricorso segue alla notifica di una cartella di pagamento notificata a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze che avevano confermato la legittimità degli avvisi di accertamento, emessi in rettifica delle dichiarazioni “congiunte” presentate dal marito dell’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 17, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (nella formulazione vigente ratione temporis).
Detto ricorso è stato respinto sia dalla CTP che dalla CTR. A parere del giudice di merito l’operato dell’Agenzia doveva ritenersi legittimo in quanto era stato prodotto in giudizio il documento estratto dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria attestante che l’iscrizione a ruolo era avvenuta nei confronti del coniuge della ricorrente, in qualità di intestatario, e della stessa ricorrente in qualità di coobbligata, la quale aveva ricevuto la notificazione della cartella non come debitrice principale, ma appunto come coobbligata.
In sede di appello è stato respinto anche l’ulteriore motivo di doglianza secondo cui la responsabilità solidale dei coniugi co-dichiaranti dovrebbe intendersi limitata alle obbligazioni tributarie derivanti direttamente dal contenuto della dichiarazione congiunta e non si estenderebbe alle maggiori imposte accertate in capo ad uno solo dei coniugi.
La contribuente ha impugnato la sentenza de qua lamentando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, della Legge n. 114/77 per avere affermato che la responsabilità dei coniugi, in caso di dichiarazione congiunta, sussista anche in ordine alla maggiore imposta, accertata a carico di uno di essi, e non soltanto in ordine all’imposta dovuta in base alla dichiarazione congiunta.
Il motivo è stato ritenuto infondato dai giudici di legittimità che hanno rigettato il ricorso. Il cit. art. 17, nella versione ratione temporis, prevede che i coniugi non separati hanno la facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi.
Tale normativa deve essere letta “nel senso che, con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali”.
Resta tuttavia salva la possibilità per la moglie di contestare nel merito l’obbligazione del marito, “entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per il coniuge”.
Ne consegue, quindi, la responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta, che opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante.
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