Sospensione cartelle ed avvisi di accertamento, arrivano le istruzioni di Agenzia delle Entrate e AdER sulle nuove scadenze introdotte dal Decreto Cura Italia. Nelle FAQ e nella circolare del 20 marzo 2020 le istruzioni operative.
Sospensione cartelle e avvisi di accertamento: nuove scadenze in chiaro. L’Agenzia delle Entrate e l’AdER hanno pubblicato in data 20 marzo 2020 i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Cura Italia.
Nelle Faq dell’Agenzia Entrate Riscossione viene specificato che le cartelle di pagamento sospese potranno assere pagate entro il 30 giugno 2020 anche mediante rateizzazione, presentando apposita domanda.
Le rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono sospese, ed anche in questo caso il versamento dell’importo dovuto potrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Uno stop che si estende anche agli avvisi di accertamento, ma soltanto in parte. Con la circolare n. 5 del 20 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce un’interpretazione discutibile delle misure introdotte dal Decreto Cura Italia.
Secondo l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria, la sospensione dei versamenti si applica soltanto agli avvisi di accertamento esecutivi per i quali a 9 marzo 2020 siano decorsi i termini di impugnazione.
Sospensione cartelle: nelle FAQ AdER i chiarimenti sulle nuove scadenze
Andiamo per gradi, partendo dalle risposte alle domande più frequenti pubblicate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione il 20 marzo 2020.
In primo luogo, il Decreto Legge Cura Italia emanato per l’emergenza sanitaria del coronavirus ha disposto la sospensione dall’8 marzo 2020 e fino al 31 maggio della notifica di cartelle di pagamento.
Parimenti, i termini di pagamento delle cartelle già notificate sono sospesi fino al 31 maggio 2020. La scadenza per il versamento delle somme dovute è fissata al 30 giugno 2020. La sospensione si applica anche ai piani di rateazione in corso.
Decorso il periodo di sospensione delle cartelle, il versamento della somma dovuta potrà essere effettuato in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione. Il pagamento dilazionato è tuttavia subordinato alla presentazione di apposita domanda, sempre entro il termine del 30 giugno 2020.
Lo stop ai termini di versamento si applica anche alle scadenze della pace fiscale: la rata della rottamazione ter scaduta il 28 febbraio e quella del saldo e stralcio prevista il 31 marzo 2020 potranno essere pagate entro il 31 maggio, termine che cadendo di domenica slitta automaticamente al 1° giugno.
Avvisi di accertamento esecutivi, sospensione delle scadenze: la circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate
Se le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate Riscossione sono abbastanza lineari, così non è per quelle arrivate ad oggi dall’Agenzia delle Entrate.
La circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 si sofferma sulla sospensione dei termini relativi alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi.
Partendo dall’analisi delle norme introdotte dal Decreto Cura Italia, la circolare dell’Agenzia specifica che gli accertamenti esecutivi, ai sensi dell’articolo 29 del
DL n. 78/2000:
“devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Il contribuente può decidere se effettuare il pagamento ovvero proporre ricorso. Il termine è in ambedue i casi fissato in 60 giorni dalla data di ricezione.
Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi una volta trascorso il termine per la proposizione del ricorso. Gli stessi devono contenere l’avvertimento che, una volta trascorsi 30 giorni dalla data di pagamento, la riscossione delle somme è affidata agli agenti della riscossione.
La sospensione dei termini di ricorso fino al 15 aprile disposta dal Decreto Cura Italia comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti in sede di acquiescenza all’atto oppure in caso di impugnazione.
In sostanza, per gli avvisi di accertamento i cui termini per la sospensione del ricorso erano pendenti al 9 marzo resta sospeso anche il termine per il pagamento, che decorrerà dal 16 aprile. Stessa cosa per quelli notificati durante il periodo di sospensione, per i quali l’inizio del decorso del termine per il ricorso e per il pagamento è differito al 16 aprile.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 5 del 20 marzo 2020
- Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)
Sospensione esclusa per gli avvisi di accertamento impugnabili al 9 marzo 2020
L’articolato preambolo contenuto nella circolare n. 5 serve all’Agenzia delle Entrate per giustificare la propria interpretazione restrittiva della sospensione dei versamenti prevista dal Decreto Cura Italia:
“Le considerazioni che precedono portano ad escludere, anche per ragioni di ordine sistematico, che agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 si applichi la sospensione dei termini per il versamento recata dall’articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.”
La sospensione dei versamenti relativi agli avvisi di accertamento è da intendersi rivolta esclusivamente alle somme affidate all’AdER nel caso di mancato pagamento entro i termini ordinari.
Secondo l’Agenzia delle Entrate quindi non possono essere sospesi fino al 31 maggio versamenti delle somme dovute per gli accertamenti esecutivi impugnabili al 9 marzo 2020. Lo stop ai pagamenti si applica, stando alle indicazioni contenute nella circolare n. 5/E, soltanto ai termini per il versamento degli avvisi di accertamento passati all’agente per la riscossione.
Una chiusura che contrasta con le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al Decreto Cura Italia, che dispone - senza alcuna distinzione - la sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e avvisi di addebito degli enti previdenziali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sospensione cartelle e avvisi di accertamento: nuove scadenze del DL Cura Italia