Dichiarazione IVA 2021, per mancata presentazione o omissione del quadro VE è prevista una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per favorire l'adempimento spontaneo e la tax compliance. A stabilirlo è il provvedimento del 30 giugno.
Dichiarazione IVA 2021, in caso di mancata presentazione o di presentazione senza la compilazione del quadro VE, i contribuenti riceveranno una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per verificare la correttezza dei dati ed eventualmente giustificare l’anomalia.
A prevedere l’azione per favorire l’adempimento spontaneo e la tax compliance è il provvedimento del 30 giugno 2021.
La comunicazione in questione verrà trasmessa al domicilio digitale dei soggetti interessati o all’interno del Cassetto fiscale nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e corrispettivi.
Dichiarazione IVA 2021, mancata presentazione: la comunicazione AdE per tax compliance e adempimento spontaneo
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2021 fornisce istruzioni per facilitare l’adempimento spontaneo e la tax compliance nel caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA 2021 o di omessa compilazione del quadro VE.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 30 giugno 2021
- Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE.
Ai contribuenti che rientrano nella casistica verrà inviata una comunicazione per valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria e per fornire, eventualmente, giustificazioni sull’anomalia riscontrata.
Tale comunicazione raggiungerà i contribuenti in due modi:
- sarà trasmessa al domicilio digitale dei soggetti in questione;
- sarà disponibile all’interno del “Cassetto fiscale”, nella sezione “Fatture e corrispettivi” dell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini ha lo scopo di attuare quanto previsto dall’articolo 1, comma 636, della legge n. 190/2014, ovvero la Legge di Bilancio 2015.
Lo stesso individua le modalità per mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni relative a fatture elettroniche effettuate o ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
I dati relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi segnalano, infatti, la possibilità che non sia stata presentata la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2020 o che tale dichiarazione risulti incompleta nei dati relativi al quadro VE.
Dichiarazione IVA 2021, mancata presentazione: le informazioni a disposizione del contribuente e come regolarizzare
Nella comunicazione che verrà inviata ai contribuenti che potrebbero non avere inviato la dichiarazione IVA 2021, o averlo fatto senza la compilazione del quadro VE, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diverse informazioni.
Nello specifico sono le seguenti:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini previsti;
- data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2020, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.
Tali informazioni facilitano la presentazione della dichiarazione in questione entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, ovvero il 30 aprile 2021.
I contribuenti possono quindi provvedere all’eventuale regolarizzazione con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.
Lo stesso vale per chi non ha compilato il quadro VE: i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.
La regolarizzazione potrà essere effettuata anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Dalla casistica è esclusa la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.
Resta ad ogni modo la possibilità per il contribuente di richiedere informazioni o segnalare elementi sconosciuti all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso intermediari abilitati.
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