Quadro VE dichiarazione IVA 2019: volume d'affari e operazioni attive. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione, sezione per sezione, in vista della scadenza del 30 aprile.
Quadro VE dichiarazione IVA 2019: volume d’affari e operazioni attive. Nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, tutte le indicazioni per la compilazione del quadro che ospita i dati relativi alle operazioni effettuate all’interno dello Stato, quelle intracomunitarie, le esportazioni verso paesi fuori del territorio dell’Unione Europea e le operazioni non soggette per le quali è stata emessa la relativa fattura.
Il modello di dichiarazione IVA 2019, che bisogna utilizzare per comunicare i dati che riguardano le operazioni effettuate durante l’anno d’imposta 2018, deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2019 al 30 aprile 2019.
Quadro VE dichiarazione IVA 2019: volume d’affari e operazioni attive
In vista della scadenza, passiamo a rassegna le istruzioni per la compilazione del quadro VE divise per sezioni:
- Sezione 1 – Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da parte di agricoltori esonerati (in caso di superamento del limite di un terzo)
- Sezione 2 – Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali
- Sezione 3 – Totale imponibile e imposta
- Sezione 4 – Altre operazioni
Prima di entrare nel merito delle singole sezioni, è necessario precisare alcuni aspetti di cui devono tener conto i soggetti obbligati alla dichiarazione IVA 2019.
Se il contribuente ha registrato, nell’anno d’imposta, operazioni assoggettate ad IVA con aliquote d’imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel quadro VE, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all’aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e deve poi includere la differenza d’imposta (positiva o negativa) nel rigo VE25 fra le variazioni.
Nei quadri VE e VF alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell’anno d’imposta. In tale ipotesi, è necessario indicare il segno meno davanti ai relativi importi (all’interno dei campi).
I contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti, prevista dall’articolo 36-bis del Decreto IVA, ed hanno effettuato nel 2018 anche operazioni imponibili, sono tenuti ad indicare nel quadro VE le operazioni imponibili effettuate nonché le operazioni esenti specificate dall’articolo 10, alle quali si applica in ogni caso l’obbligo di fatturazione e registrazione.
I soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2019 si avvalgono del regime forfettario devono tenere conto nella presente dichiarazione anche dell’imposta dovuta in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.
Queste operazioni devono essere indicate nei righi corrispondenti alle aliquote applicate e nel caso in cui abbiano concorso a determinare il volume d’affari di anni precedenti il relativo imponibile deve essere compreso nel rigo VE39.
Quadro VE dichiarazione IVA 2019: Sezione 1 - conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da parte di agricoltori esonerati
La sezione 1 è riservata alle seguenti categorie di contribuenti:
- ai produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi);
- agricoltori esonerati come previsto dall’articolo 34 del Decreto IVA, cioè che nell’anno precedente non hanno superato il limite di volume d’affari di 7.000 euro, che riscontrano, alla fine dell’anno, di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633/72. Per tali soggetti, che alla fine dell’anno solare, riscontrino di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici resta ferma per l’intero anno solare l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione alle cessioni di prodotti agricoli e delle aliquote loro proprie alle operazioni diverse, da indicare nella sezione 2.
Nella prima colonna della sezione 1 del quadro VE devono essere indicati gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d’imposta risultanti dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi, tenendo conto delle variazioni previste dall’articolo 26 del Decreto IVA registrate per il periodo d’imposta.
I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata. Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con IVA incorporata si ricorda che i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, possono avvalersi delle disposizioni del Decreto IVA:
- non obbligatorietà dell’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente (articolo 22);
- annotazione dell’ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi (articolo 24).
Per tali operazioni deve essere determinato l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA incorporata.
Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell’aliquota prestampata, arrotondati all’unità di euro.
Nei righi da VE1 a VE11, in corrispondenza dell’aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2018 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse e/o nel registro dei corrispettivi, tenendo conto delle variazioni registrate per lo stesso anno.
L’imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfettaria di compensazione.
Quadro VE dichiarazione IVA 2019: Sezione 2 - operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali
La sezione 2 deve essere compilata dai seguenti soggetti:
- tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali;
- produttori agricoli (sia in regime speciale che in regime ordinario per opzione) per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed ittici a cui fa riferimento l’articolo 34 del Decreto IVA effettuate nell’anno 2018 per le quali si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni.
Le cosiddette imprese agricole miste, inoltre, devono indicare le cessioni di beni diversi da quelli agricoli e ittici menzionati nella prima parte della tabella A allegata al Decreto IVA nonché le eventuali prestazioni effettuate, diverse da quelle che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 34-bis. Inoltre l’Agenzia delle Entrate ricorda che nella presente sezione devono essere indicate anche le operazioni appena descritte ed effettuate dagli agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3.
Per operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma dell’articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, si intendono quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell’ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all’attività di produzione agricola propriamente detta.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, sottolinea che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile devono indicare nel quadro VE l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.
Nella sezione deve essere compresa la parte dei corrispettivi assunta quale base imponibile per le cessioni di beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata limitata da specifiche disposizioni di legge.
Per tali cessioni la base imponibile è determinata applicando al corrispettivo la percentuale di detrazione utilizzata al momento dell’acquisto.
I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’IVA.
I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna 1, dal rigo VE20 al rigo VE23, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti menzionati dall’articolo 22 del Decreto IVA, per i quali l’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall’acquirente, devono determinare l’ammontare complessivo delle operazioni al netto dell’IVA incorporata.
I righi della sezione 2 del Quadro VE da VE20 a VE23 vanno compilati nel modo che segue:
- nella prima colonna, vanno inseriti gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d’imposta, per le quali si sia verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2018 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse e/o nel registro dei corrispettivi, tenendo conto delle variazioni registrate per lo stesso anno;
- nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta.
Come si legge nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA, in tali righi vanno inclusi anche gli importi relativi a cessioni effettuate, con applicazione dell’imposta, nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, per le quali, nell’anno d’imposta, l’acquirente non abbia restituito al cedente l’esemplare della fattura vistata dall’ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario.
Nei casi in cui l’acquirente abbia restituito al cedente, entro il quarto mese successivo all’operazione e nell’anno d’imposta, la fattura vistata dall’ufficio doganale di uscita dall’Unione, il cedente dovrà apportare una variazione in diminuzione, pari all’imposta rettificata, nel rigo VE25, al fine del recupero dell’IVA. Nei casi in cui la restituzione della fattura avvenga dopo il 31/12/2018, la medesima variazione in diminuzione sarà indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all’anno 2019.
Per le cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 38-quater del Decreto IVA senza applicazione dell’imposta, da comprendere tra le operazioni non imponibili di cui al rigo VE32, per le quali non sia stata restituita al cedente la fattura vistata dall’ufficio doganale di uscita dall’Unione, entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione, il cedente dovrà annotare entro il mese successivo la variazione in aumento, pari all’imposta da applicare, nel rigo VE25, al fine di evidenziare il relativo debito IVA.
Nel caso in cui il predetto termine cada dopo il 31 dicembre 2018, la medesima variazione in aumento dovrà essere indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all’anno 2019.
Quadro VE dichiarazione IVA 2019: Sezione 3 - Totale imponibile e imposta
La sezione 3 del Quadro VE del modello di dichiarazione IVA ospita i righi dal VE24 al VE26 e vanno compilati come segue:
- Rigo VE24 nel rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte;
- Rigo VE25 nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23. L’imposta indicata al rigo VE24 può essere diversa dal totale dell’imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi. L’eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:
- arrotondamenti d’imposta operati in fattura;
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- arrotondamenti all’unità di euro operati in dichiarazione.
- Inoltre nel rigo devono essere indicate le variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell’anno 2018 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti. Nel rigo deve essere anche compreso l’ammontare dell’IVA versata per la regolarizzazione del cosiddetto splafonamento. Tale differenza va riportata al rigo VE25, indicando all’interno del campo stesso il segno più se il totale dell’imposta risultante dai registri è maggiore dell’imposta calcolata, ovvero il segno meno in caso contrario.
- Rigo VE26 nel rigo bisogna indicare il totale dell’IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l’importo risultante al rigo VE24 dell’ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE25.
Quadro VE dichiarazione IVA 2019: Sezione 4 - Altre operazioni e sezione 5 volume d’affari
Nella sezione 4 vanno inserite tutte le operazioni diverse da quelle indicate nelle sezioni 1 e 2.
Passiamo a rassegna come compilare i righi che compongono la sezione dedicata alle altre operazioni:
- Rigo VE30: indicare, nel campo 1, il totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28. Bisogna ripartire l’importo di campo 1 nei seguenti campi:
- campo 2: l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell’anno tra le quali sono ricomprese anche le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari, le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea.
- campo 3: l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo conto delle variazioni annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi;
- campo 4: l’ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi;
- campo 5: l’ammontare complessivo delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
- Rigo VE31: indicare l’ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. I dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute devono essere indicati nel quadro VI.
- Rigo VE32 indicare l’ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili. Inoltre, nel rigo devono essere comprese da parte degli intermediari con rappresentanza le provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio per i servizi resi all’interno della UE. Si specifica che le operazioni indicate nel rigo VE32 non concorrono alla formazione del plafond.
- Rigo VE33: indicare l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’articolo 10 del Decreto IVA. I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l’anno 2018, la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, devono indicare in questo rigo esclusivamente le operazioni per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.
L’Agenzie sottolinea che l’effettuazione di operazioni esenti comporta la compilazione della sezione 3-A del quadro VF. Nell’ipotesi, invece, in cui le operazioni esenti indicate nel presente rigo siano svolte esclusivamente in via occasionale è richiesta esclusivamente la compilazione del rigo VF60. - Rigo VE34 indicare il totale delle operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità e per le quali è stata emessa la relativa fattura. Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari.
- Rigo VE35 indicare, nel campo 1, il totale delle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge riportate distintamente nei seguenti campi:
- campo 2: cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero per le quali è previsto il pagamento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta. Nel campo devono essere indicate anche le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Inoltre, vanno comprese anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi. Le cessioni dei predetti beni effettuate nei confronti di privati consumatori sono invece assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie e, pertanto, devono essere comprese esclusivamente nella sezione 2 del quadro VE;
- campo 3: cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché l’ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta;
- campo 4: prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta;
- campo 5: cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario;
- campo 6: cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario;
- campo 7: cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario;
- campo 8: prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario;
- campo 9: operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario.
- Rigo VE36 indicare l’ammontare delle operazioni non soggette all’imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.
- Rigo VE37: indicare nel campo 1 l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni successivi. Si tratta delle operazioni:
- effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 6 Decreto IVA, quinto comma;
- effettuate ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012. Queste operazioni devono essere distintamente evidenziate anche nel campo 2. Le operazioni di cui al presente rigo e la relativa imposta non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE.
- Rigo VE38: indicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui indicati dall’articolo 17-ter del Decreto IVA e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti.
- Rigo VE39: deve essere indicato, per diminuire il volume d’affari, ma senza essere preceduto dal segno meno, l’ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti e per le quali nell’anno 2018 si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell’aliquota applicata, nei righi da VE1 a VE11 e nei righi da VE20 a VE23, ai soli fini della determinazione dell’imposta dovuta nel corrente anno.
- Rigo VE40: vanno indicate le operazioni, al netto dell’IVA, non rientranti nel volume d’affari. Si tratta delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni. Tale importo diminuisce il volume d’affari dell’anno. Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d’affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell’ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d’antiquariato, ecc. In tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell’imposta relativa al margine analitico calcolato per ciascuna cessione.
Infine la sezione 5 è dedicata al volume d’affari: nel rigo VE50 è necessario inserire l’importo determinato sommando gli importi indicati ai righi VE24, colonna 1, righi da VE30 a VE38 e sottraendo l’importo indicato ai righi VE39 e VE40.
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