L'esenzione dall'imposta di bollo per gli enti del Terzo settore è prevista anche per gli atti dell'arbitrato di una società di mutuo soccorso
L’esenzione dall’imposta di bollo, prevista per gli enti del Terzo settore, si applica anche agli atti dell’arbitrato di una società di mutuo soccorso.
In linea di massima per tali atti si deve corrispondere tale imposta, nella misura di 16 euro per ciascun foglio.
Vista l’ampiezza della riformulazione del legislatore nel codice del Terzo settore, anche i provvedimenti dei procedimenti arbitrali possono rientrare nell’esenzione.
- Le regole relative al bollo per gli atti di arbitrato nel Terzo Settore
- Interpello Agenzia delle Entrate numero 219/2023
Lo spunto per i chiarimenti arriva con il quesito posto dall’istante, una società di mutuo soccorso.
L’ente è iscritto nel RUNTS, il Registro unico degli enti del Terzo settore e chiede se l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo si possa applicare anche agli atti dei procedimenti arbitrali.
Prima di chiarire che il soggetto ha diritto all’esenzione dall’imposta, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.
L’articolo 1 del dpr sul bollo stabilisce quanto di seguito riportato:
“Sono soggetti all’imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa.”
In linea di massima sono assoggettate all’imposta di bollo:
- le istanze;
- le scritture private;
- le copie dichiarate conformi;
- le certificazioni;
- gli altri documenti elencati.
Per gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali l’imposta deve essere corrisposta nella misura di 16 euro per ciascun foglio, ai sensi dell’articolo 20 della stessa tariffa.
Esenzione imposta di bollo per il Terzo settore: si applica anche agli atti dell’arbitrato
In linea generale, quindi, l’imposta di bollo deve essere corrisposta anche nel caso di atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali.
Tuttavia, per gli enti del Terzo settore sono in alcuni casi previste esenzioni.
L’articolo 4 del Codice del Terzo settore stabilisce quali siano gli enti che rientrano nella definizione.
Tra questi, oltre alle organizzazioni di volontariato, alle imprese sociali e alle cooperative, tra i molti altri enti rientrano anche le società di mutuo soccorso.
Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 82, comma 5, del codice del Terzo settore, inoltre è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per:
“Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1.”
In tale elenco non sono menzionati in modo esplicito gli atti dell’arbitrato.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue:
“L’ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore porta a ritenere corretto ricomprenderne nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 20 della richiamata Tariffa.”
In altre parole, l’esenzione dall’imposta di bollo ha confini ampi, vista l’ampiezza della formulazione del legislatore, e possono rientrarvi anche atti specifici per soggetti che appartengono al Terzo settore.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione bollo Terzo settore anche agli atti dell’arbitrato