Detrazione IVA, è esclusa per le spese di ristrutturazione straordinaria sostenute dal professionista sull’immobile condotto in locazione come studio professionale. A chiarirlo è l'Ordinanza numero 14853 dell'11 maggio 2022 della Corte di Cassazione. Se gli interventi superano di gran lunga quelli per l'adattamento dei locali per l'attività professionale, il soggetto non ha diritto all'agevolazione.
Con l’Ordinanza n. 14853 dell’11 maggio 2022 la Corte di cassazione ha affermato che è indetraibile l’IVA afferente alle spese di ristrutturazione straordinaria sostenute dal professionista sull’immobile condotto in locazione e adibito a studio professionale.
L’ammontare esorbitante della spesa, relativa a interventi che vanno ben al di là del semplice adattamento dei locali alle esigenze connessa alla attività professionale del locatario, è indice di non inerenza all’attività professionale.
È fatta comunque la possibilità per il contribuente di provare che la prestazione è reale ed inerente all’attività svolta.
La decisione - Il procedimento ha preso origine dal ricorso proposto da parte di un architetto avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate contestava la detraibilità dell’importo relativo all’Iva sugli acquisti effettuati per la ristrutturazione di un immobile, condotto in locazione dal contribuente e adibito a studio professionale.
A parere dell’Ufficio erariale la spesa straordinaria era di competenza del locatore-proprietario e non del conduttore-libero professionista, perché consistente in lavori di rimozione e rifacimento del manto di copertura dell’edificio, nello smantellamento e rimozione degli impianti tecnologici, nella demolizione e rimozione della pavimentazione interna ed esterna, delle vasche di raccolta e nel trattamento dei liquami e delle connesse tubazioni.
Detti lavori apparivano non inerenti all’attività libero professionale del soggetto controllato.
Il ricorso proposto dal contribuente è stato dalla CTP mentre la CTR ha riformato la sentenza di primo grado e accolto l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, in base alla considerazione che la spesa sostenuta dal conduttore, di natura straordinaria perché attinente alla radicale ristrutturazione dell’immobile, era risultata non tanto antieconomica ma non inerente all’attività libero professionale del ricorrente.
È proprio sulla base di tale contestazione che l’Ufficio aveva disconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA relativa alla spesa sostenuta.
Avverso tale decisione il professionista ha proposto ricorso per cassazione assumendo, per quanto di interesse, violazione dell’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la detrazione dell’Iva sarebbe possibile solo in relazione al “mero adattamento dei locali all’attività professionale del conduttore”, non anche qualora eccedente rispetto a tale adattamento.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di doglianza e ha rigettato il ricorso del contribuente.
Nella decisione in commento il Collegio di legittimità ha confermato il consolidato orientamento per cui, in materia di Iva, “l’inerenza del costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e l’attività d’impresa”.
Tuttavia il giudizio di congruità, in un certo senso, condiziona il diritto alla detrazione dell’IVA qualora l’antieconomicità dell’operazione sia manifesta e macroscopica, tanto da assumere rilievo indiziarlo di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva;.
È onere del contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all’attività svolta.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 14853 dell’11 maggio 2022
- La detrazione IVA è esclusa per le spese di ristrutturazione straordinaria sostenute dal professionista sull’immobile condotto in locazione come studio professionale.
Nel caso di specie l’Ufficio ha rilevato che l’ammontare degli esborsi per la ristrutturazione appariva confliggere con un canone di economicità, che non trovava obbiettiva giustificazione in rapporto alla entità elevata dei costi sostenuti.
L’Ufficio, prima, e la CTR, dopo, hanno accertato quindi la non inerenza dei beni rispetto all’attività professionale svolta, valorizzando la descrizione delle opere contenuta nel capitolato allegato al contratto di locazione ed evidenziando come le stesse non siano consistite in un semplice adattamento dei locali alle esigenze connessa alla attività professionale del locatario, bensì in una ristrutturazione completa e radicale dell’immobile.
Dette opere, “all’evidenza esorbitanti dal mero adattamento”, implicano il venire meno del requisito della pertinenza della spesa allo svolgimento della libera professione del ricorrente.
Da qui il rigetto del ricorso in applicazione dei summenzionati principi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Indetraibile l’IVA sulle spese straordinarie sostenute dal professionista-conduttore dello studio