Delega unica fiscale: l'impegno a trasmettere diventa cumulativo. Con l'approvazione ufficiale del decreto crescita basterà la firma di un unico documento per trasferire all'incaricato la responsabilità di inviare dichiarazioni o comunicazioni.
Delega unica fiscale: l’impegno a trasmettere diventa cumulativo. Per trasferire la responsabilità di inviare dichiarazioni e comunicazioni all’incaricato, il contribuente dovrà firmare un unico documento. A stabilire questa importante novità è l’articolo 4 ter del Decreto Crescita approvato in via ufficiale con la conversione in legge avvenuta ieri.
La semplificazione non riguarda le deleghe per i servizi fiscali telematici dell’Agenzia delle Entrate, per cui si esclude nell’immediato futuro uno snellimento della procedure, ma soltanto la possibilità di procedere agli adempimenti per conto di altri.
Il contribuente, infatti, per l’invio dei dati richiesti può decidere di incaricare un’altra persona, solitamente ci si rivolge a un professionista. Ma non esiste più l’esclusiva per le dichiarazioni fiscali, quindi tutti possono essere abilitati a trasmettere tramite Entratel, il canale telematico diretto con l’Agenzia delle Entrate.
Attualmente per ogni invio telematico, c’è bisogno di una lettera di trasmissione firmata dal contribuente per cui si procede all’adempimento. L’impegno a trasmettere deve contenere i dati di chi procede all’operazione e quelli dell’interessato, la tipologia di adempimento, l’autorizzazione sull’utilizzo dei dati personali.
E infine la data, che non può essere antecedente a 30 giorni dal momento dell’invio delle dichiarazioni o comunicazioni. Una regola che crea non pochi problemi nel caso in cui ci siano delle proroghe.
Delega unica fiscale: l’impegno a trasmettere diventa cumulativo
Con la novità introdotta in via ufficiale dal Decreto Crescita, il sistema si snellisce ed entrano in vigore nuove regole per la trasmissione di dichiarazioni o comunicazioni per conto di altri contribuenti.
L’articolo 4 ter, Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni, recita:
“La norma interviene sulla disciplina relativa alle modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali ed agli obblighi di conservazione (di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998).
Con la novella al comma 4 si precisa che è ritenuta grave irregolarità l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti incaricati hanno rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere. Si ricorda che in presenza di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni la disciplina vigente (art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998) contempla la revoca dell’abilitazione.
Con il nuovo comma 6-bis, si prevede l’obbligo per i soggetti incaricati (di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998) di rilasciare, anche se non richiesti, al contribuente o al sostituto di imposta l’impegno cumulativo a trasmettere all’Agenzia delle entrate in via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni. L’impegno può essere contenuto nell’incarico professionale se sono ivi indicate le dichiarazioni o le comunicazioni per le quali il soggetto abilitato si impegna a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. È quindi disciplinata la durata dell’impegno che si intende conferito per la durata indicata nel mandato professionale o nell’impegno stesso e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto di imposta.
Si dispone inoltre, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedano all’attuazione delle disposizioni in commento, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Diventa realtà una richiesta che i professionisti avanzano dal 1999: inserire l’impegno a trasmettere nella lettera di incarico professionale.
Il testo apre, quindi, la strada a modalità di lavoro più snelle, ma mette anche nero su bianco la sanzione per chi non rispetta gli impegni: il mancato invio è considerato grave irregolarità, ed è forte l’accento su chi non dà seguito alla responsabilità che gli si affida. Si prevede la disabilitazione dell’utenza Entratel, che ormai equivale quasi a uno stop del lavoro per i professionisti.
Delega unica fiscale: durata e revoca
Le parti in causa possono stabilire la durata della delega unica fiscale, ma se la data di scadenza non è indicata nell’impegno cumulativo a trasmettere resta comunque valido fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, come si legge nel testo dell’articolo 4 ter.
Il rapporto che lega le due parti sull’obbligo di trasmissione di comunicazioni e dichiarazioni fiscali dura quasi quattro anni. Si snellisce e si velocizza, in questo modo, la connessione tra contribuente e professionista.
La norma, inoltre, stabilisce che chi ha affidato ad altri la responsabilità di procedere con gli adempimenti che deve rispettare può procedere alla revoca dell’impegno in qualsiasi momento.
Delega unica fiscale, una semplificazione che non riguarda i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
La definizione “delega unica fiscale” non deve trarre in inganno: la semplificazione introdotta con il Decreto Crescita riguarda soltanto l’impegno a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni fiscali e non ha nessun impatto sul cassetto fiscale, sui 5 strumenti della fattura elettronica, sulle attività legate Riscossione e agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale presenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
In questo momento, appare improbabile che l’acceso a tutti i servizi fiscali telematici possa essere autorizzato con una sola delega.
Con l’introduzione della fattura elettronica, il tema delle deleghe, degli accessi e dei dati personali è diventato più che mai rovente per l’Agenzia delle Entrate. E sicuramente non è questo il momento per immaginare una semplificazione radicale che racchiuderebbe in un solo mandato l’accesso ai sette servizi che mette a disposizione.
Ma la delega unica fiscale degli impegni a trasmettere apre una breccia, che può spianare la strada alla costruzione futura di un sistema più snello anche per l’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Delega unica fiscale: l’impegno a trasmettere diventa cumulativo