Qual è il tasso di interesse legale che si deve applicare alle rate della definizione agevolata delle controversie tributarie? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Il tasso di interesse legale da applicare nel caso di definizione agevolata delle controversie tributarie è quello in vigore alla data di perfezionamento della definizione stessa.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 168 del 5 agosto 2024.
Nel caso in cui il tasso sia ridotto, resta ferma l’applicazione di quello in vigore al momento della definizione.
Con riferimento alla misura introdotta dalla Tregua fiscale, la data di pagamento della prima rata e di perfezionamento della definizione agevolata coincidono.
Definizione agevolata controversie tributarie: si applica il tasso di interesse alla data di definizione
Con la risposta all’interpello numero 168 del 5 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta nell’ambito della Tregua fiscale.
Il documento di prassi si sofferma sul tasso di interesse legale che deve essere applicato nel caso di rateazione.
Lo spunto per i chiarimenti nasce dal caso concreto dell’istante, un soggetto che ha presentato domanda di accesso alla definizione agevolata nel mese di marzo 2023, dopo l’entrata in vigore delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.
L’istante chiede se si debba rideterminare il tasso di interesse a partire dal 1° gennaio 2024, alla luce della riduzione dal 5 al 2,5 per cento.
L’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di rideterminazione del tasso, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento e di prassi.
La Legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dai commi da 186 a 205 regola la definizione di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui l’Agenzia delle Entrate o delle Dogane sono parte in causa al 1° gennaio 2024.
Sono compresi tutti i gradi di giudizio. La misura della Tregua fiscale prevede la ridefinizione agevolata con il versamento di una somma che dipende dal valore della controversia.
Tale definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento entro il 30 giugno 2023 dell’intero importo della controversia.
Nel caso di importi superiori a 1.000 euro è possibile provvedere al pagamento rateale, versando rate trimestrali entro:
- il 30 giugno;
- il 30 settembre;
- il 20 dicembre il 31 marzo.
Alle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali.
Definizione agevolata controversie tributarie: si applica il tasso di interesse alla data di definizione
Come deve essere calcolato il tasso di interesse legale da applicare alle rate da pagare?
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2023 prevede che la domanda potesse essere inviata entro il 30 settembre 2023 e la possibilità, dopo il pagamento delle prime tre rate, di pagare le somme dovute in 51 rate mensili a partire dal mese di gennaio 2024.
Il tasso di interesse legale deve essere determinato rispetto all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione.
Nello specifico deve rimanere costante se il versamento si protrae negli anni successivi, così come chiarito nella circolare n. 28/2011.
Tale chiarimento è applicabile anche alla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Si deve quindi prendere come riferimento il saggio legale, calcolato dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione.
Inoltre, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati alla data del versamento della prima rata “non contenendo più quel riferimento temporale rappresentato dalla ’’data di perfezionamento dell’atto di adesione’’ che la previgente norma, invece, esplicitamente conteneva”.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto di seguito riportato:
“Non può dimenticarsi, infatti, che le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono, considerato, come sopra già anticipato, che «Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023.»”
Di conseguenza gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Definizione agevolata controversie tributarie: si applica il tasso di interesse alla data di definizione