Decreto Ristori, il 18 dicembre 2020 la Camera ha approvato il testo definitivo della legge di conversione: le novità vanno dal rimborso del 50% per chi riduce gli affitti agli inquilini in difficoltà economica, alla rateizzazione dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'Irap, passando per la detassazione dei contributi e delle indennità Covid-19.
Decreto Ristori, con l’approvazione della Camera dei Deputati del 18 dicembre 2020 il testo della legge di conversione è stato approvato.
In una sola volta vengono convertiti i quattro decreti Ristori, confluiti in un unico testo che è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Rispetto alla precedente versione ci sono diverse novità: dal rimborso del 50% per chi riduce gli affitti agli inquilini in difficoltà economica, passando per la possibilità di rateizzazione dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Ci sono poi misure per venire incontro a bar, ristoranti e venditori ambulanti, con la proroga dell’esenzione dalla tassa per l’occupazione del suolo pubblico a marzo 2021.
Confermata anche la misura sull’equo compenso per i professionisti per il superbonus e la detassazione dei contributi e delle indennità legate al coronavirus.
Decreto Ristori: le novità del testo della legge di conversione
Il decreto Ristori è stato convertito in legge, dopo l’approvazione della Camera dei Deputati del 18 dicembre 2020, che è seguita a quella del Senato.
Sarebbe più corretto utilizzare il termine al plurale, in quanto nella legge di conversione del DL 137 del 2020 sono confluiti tutti e quattro i provvedimenti del Governo.
In altre parole vengono recepiti gli effetti e i rapporti giuridici durante il periodo di vigenza degli ultimi tre decreti, che però sono abrogati.
In attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, facciamo il punto sulle molte novità al termine dell’iter di conversione parlamentare.
Quelle più importanti sono le seguenti:
- il rimborso del 50% per chi riduce gli affitti agli inquilini in difficoltà economica;
- la possibilità di rateizzazione dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap;
- la proroga dell’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico per bar, ristoranti e venditori ambulanti;
- la misura sull’equo compenso per i professionisti per il superbonus;
- la detassazione dei contributi e delle indennità Covid-19;
- il credito d’imposta musica e spettacoli da vivo;
- le procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori.
Vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche introdotte nel corso dell’iter parlamentare e in cosa consistono le novità della legge di conversione.
Decreto Ristori convertito: rimborso del 50% per la riduzione degli affitti
Il decreto Ristori è stato convertito definitivamente, dopo l’approvazione della Camera dei Deputati del 18 dicembre 2020 che è seguita a quella del Senato.
Tra le novità c’è il rimborso del 50% per i proprietari degli immobili che riducono gli affitti agli inquilini in difficoltà economica.
Per la diminuzione di qualsiasi somma dei canoni di affitto dei contratti in essere al 29 ottobre 2020, viene previsto un contributo a fondo perduto del 50% dell’importo ridotto con un massimo di 1.200 euro per ogni proprietario che opera la riduzione.
Le condizioni da rispettare sono le seguenti:
- l’immobile deve essere situato in un comune ad alta tensione abitativa;
- l’immobile deve essere l’abitazione principale del locatario;
- il locatore deve comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone e ogni informazione utile per ottenere il contributo.
La dotazione economica per gli oneri previsti da tale misura è di 50 milioni di euro per il 2021.
Le modalità applicative della norma devono essere definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Se le somme richieste superano la dotazione economica stanziata verranno suddivise in maniera proporzionale.
Decreto Ristori convertito: acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap da pagare in quattro rate
Il secondo acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap può essere pagato in quattro rate.
In altre parole la seconda o unica rata dei versamenti che il decreto Ristori quater aveva già prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, per determinate categorie di contribuenti e a determinate condizioni, può avvenire in quattro rate mensili dello stesso importo, a partire dalla data prevista dalla proroga.
I soggetti interessati sono i seguenti:
- gli esercenti attività di impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;
- i soggetti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al Dl 149/2020 (decreto “Ristori-bis”), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse;
- i ristoranti nelle zone arancioni.
Decreto Ristori convertito: la proroga dell’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico per bar, ristoranti e venditori ambulanti
Tra le misure introdotte nella legge di conversione dei decreti Ristori c’è la proroga dell’esenzione della Cosap e della Tosap per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021.
La misura era già stata prevista dall’articolo 181 del decreto Rilancio per la porzione del 2020 compresa tra il 1° maggio e la fine dell’anno.
Possono beneficiare della proroga gli esercizi sottoposti a restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria:
- i ristoranti;
- gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande;
- i titolari di concessioni o di autorizzazioni sull’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero i venditori ambulanti.
Decreto Ristori convertito: la misura sull’equo compenso per i professionisti per il superbonus
Nella versione definitiva della legge di conversione viene confermata la misura sull’equo compenso per i professionisti, in relazione al superbonus.
In altre parole deve essere applicato l’articolo 13-bis, legge 247/2012 ai professionisti incaricati di effettuare prestazioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali del superbonus, previste dagli artioli 119 e 121 del decreto Rilancio.
Si tratta dei casi in cui il professionista abilitato deve asseverare la regolarità degli interventi e attestare la congruità delle spesse sostenute.
I soggetti che acquisiscono il credito, banche o intermediari finanziari, non possono sottopagare i professionisti incaricati delle attività relative alle operazioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Deve essere invece corrisposto un compenso equo, in linea con i parametri ministeriali del decreto del 17 giugno 2016.
Decreto Ristori convertito: detassazione dei contributi e delle indennità Covid-19
Le somme ricevute da imprese, professionisti e lavoratori autonomi a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza, del 31 gennaio 2020, nono sono rilevanti ai fini fiscali.
Le forme di supporto economico per bilanciare gli effetti negativi del coronavirus, a prescindere dalla modalità di fruizione e di contabilizzazione:
- non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi, Irpef ed Ires;
- non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell’Irap;
- non rilevano ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, per la determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito. Tale rapporto è individuato dagli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
La detassazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” stabilito dalla Commissione europea.
Tali condizioni sono riassunte nel seguente elenco che indica quando gli aiuti di stato sono compatibili con il mercato interno:
- non superano, per impresa, 800mila euro, al lordo di imposte e oneri;
- sono concessi a imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’emergenza;
- sono concessi entro il 31 dicembre 2020.
Decreto Ristori convertito: il credito d’imposta musica e spettacoli da vivo
Alcune modifiche sono previste anche per la disciplina del credito d’imposta per le imprese di produzione musicale in relazione alle spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere.
Tale credito di imposta è regolamentato dagli articoli 7, Dl n. 91/2013 e 80, commi 6-bis e 6-ter, Dl n. 104/2020.
In breve i cambiamenti sono i seguenti:
- la somma complessiva del bonus è aumentata da 200mila a 800mila euro nei tre anni d’imposta;
- l’impresa deve esistere da almeno un anno prima della richiesta di accesso all’agevolazione;
- non si applicano più i limiti comunitari in materia di aiuti de minimis, ma il regime di aiuti di Stato introdotto a seguito dell’emergenza sanitaria, ovvero il “temporary framework”;
- viene eliminato l’obbligo per l’impresa di non essere controllata da un editore di servizi media audiovisivi.
Decreto Ristori convertito: le procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori
Per imprese e consumatori vengono anticipate alcune norme sulla crisi da sovraindebitamento.
Per garantire una semplificazione viene modificata la legge 3 del 2012.
- nella definizione di “consumatore” rientra la persona fisica che è anche socio di una società di persone, se il sovraindebitamento riguarda solo i suoi debiti personali;
- è soppressa la disposizione secondo cui, ai tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, all’IVA e alle ritenute operate e non versate, era possibile esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche lo stralcio;
- l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
- i membri di una stessa famiglia, il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto, possono presentare un’unica procedura per la risoluzione della crisi, sia se sono conviventi sia se il sovraindebitamento ha un’origine comune;
- possono essere oggetto di falcidia o ristrutturazione anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
- alla proposta di piano del consumatore e alla domanda di accordo di composizione della crisi va allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi, che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;
- sono previste sanzioni processuali per il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento: non può presentare osservazioni al piano né opposizione o reclamo avverso l’omologa né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore;
- il debitore persona fisica “meritevole” che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%.
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