Riduzione dell'affitto, dallo Stato il rimborso a titolo di contributo a fondo perduto del 50% dello sconto dal canone applicato per il 2021. La novità è parte degli emendamenti al decreto Ristori approvati in Commissione al Senato.
Riduzione dell’affitto, dallo Stato il rimborso del 50%: la novità è parte degli emendamenti al decreto Ristori approvati in Commissione al Senato.
Sarà erogato come contributo a fondo perduto il rimborso previsto per il 2021 in caso di riduzione del canone d’affitto.
La misura sarà gestita dall’Agenzia delle Entrate, che entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del decreto Ristori è chiamata a disciplinare le regole d’accesso tramite apposito provvedimento.
Riduzione dell’affitto, rimborso del 50% per il 2021: novità e requisiti nel Decreto Ristori
Sarà riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo, ubicati in comuni ad alta tensione abitative, il contributo a fondo perduto previsto nel caso di rinegoziazione del canone d’affitto.
La restituzione si applicherà sulle rinegoziazioni relative ad immobili presi in affitto a titolo di abitazione principale del locatario.
La misura, secondo quanto disposto dall’emendamento approvato in Senato, sarà riconosciuta per l’anno 2021 e l’importo del rimborso di Stato ammonterà al 50% della riduzione applicata, nel limite massimo di 1.200 euro per singolo locatore.
Sono questi i requisiti e gli importi previsti dall’emendamento al decreto Ristori. Il provvedimento, dopo il lavoro in Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, passa in Aula il 14 dicembre 2020 ed il voto con fiducia alla legge di conversione è in programma per martedì 15 dicembre.
Dall’Agenzia delle Entrate le modalità di comunicazione della riduzione del canone d’affitto e le regole per il rimborso del 50%
Sarà il locatore dell’immobile a dover comunicare all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione pattuita. Le regole e le modalità attuative della misura saranno pubblicate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ristori.
La dotazione complessiva relativa al contributo a fondo perduto ammonta a 50 milioni di euro per il 2021. All’Agenzia delle Entrate è demandato anche il compito di monitorare il rispetto del tetto massimo di spesa.
Per completezza, si riporta di seguito il testo integrale dell’emendamento relativo al rimborso per la rinegoziazione dei canoni d’affitto.
“Art. 9-bis.1-bis.
(Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)
1. Per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo nel limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità applicative del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali” con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del presente decreto.”
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