Decreto prezzi superbonus, il testo definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2022. Il provvedimento del MITE era stato firmato il 14 febbraio scorso. La Legge di Bilancio 2022 stabiliva l'approvazione della misura con i limiti di spesa per le agevolazioni edilizie entro il 9 febbraio scorso. Le disposizioni entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in GU.
Decreto prezzi superbonus, il testo definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2022.
Il provvedimento del Ministro della Transizione ecologica, con i limiti di spesa per le agevolazioni edilizie, era atteso dallo scorso 14 febbraio.
La notizia della firma, infatti, risale a più di un mese fa, in ritardo rispetto ai tempi stabiliti dalla Legge di Bilancio 2022.
Il provvedimento con i nuovi massimali per i lavori di riqualificazione energetica era già atteso lo scorso 9 febbraio.
L’entrata in vigore dei nuovi tetti massimi di spesa e delle altre disposizioni è stabilita al trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.
Decreto prezzi superbonus, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2022
Il cosiddetto “decreto prezzi” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2022.
L’attesa per il testo definitivo è durata oltre un mese: il provvedimento è stato firmato dal Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani lo scorso 14 febbraio.
Il provvedimento del MITE, rubricato come “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, contiene i nuovi massimali per i lavori di riqualificazione energetica, dal superbonus ai bonus casa passando per tutte le altre agevolazioni edilizie di questo tipo.
- Gazzetta Ufficiale - Decreto del MITE del 14 febbraio scorso, pubblicato in GU il 16 marzo 2022
- Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.
Il ritardo dell’ultimo mese si aggiunge a quello già accumulato in partenza: l’approvazione del decreto era prevista dal comma 28, articolo 1 della Legge numero 234 del 2021 entro il 9 febbraio scorso.
In altre parole, la Legge di Bilancio 2022 prevede che si faccia riferimento ai prezzari individuati dall’articolo 119, comma 13 lettera a) del decreto Rilancio, in parallelo ai costi massimi fissati dal MITE per specifiche categorie di lavori.
In termini pratici quali sono i risvolti per i tecnici abilitati all’asseverazione delle spese relative agli interventi edilizi?
Gli stessi dovranno continuare a seguire le regole già in vigore per i 30 giorni successivi alla pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, poi applicheranno i nuovi massimali.
Inoltre dovranno prestare molta attenzione, dato che il cosiddetto “decreto frodi”, il numero 13 del 25 febbraio 2022, prevede pene e sanzioni severe in caso di false asseverazioni.
Viene stabilita, infatti, la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50 mila a 100 mila euro.
Il testo del decreto del 25 febbraio scorso prevede, inoltre, quanto segue:
“Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”
Disposizione che lascerebbe spazio a un’interpretazione: la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50 mila a 100 mila euro si applicherebbero anche nel caso di errori relativi ai limiti di spesa.
Se da un lato vengono quindi inasprite sanzioni e pene, sulla linea di azione per contrastare gli illeciti iniziata con il decreto antifrodi, dall’altra la normativa è in continua evoluzione.
A questo si aggiunge l’avvinarsi delle scadenze: la prima in ordine di tempo è quella prevista per il completamento del 30 per cento degli interventi previsti dal superbonus 110 per cento sulle unifamiliari, interventi che dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2022.
La possibile proroga della scadenza non ha trovato spazio tra gli emendamenti del Senato al decreto Sostegni ter.
Molto probabilmente, quindi, resterà fissa la data del 30 giugno 2022.
Decreto prezzi superbonus: la finestra temporale di 30 giorni prima dell’entrata in vigore
Nella giornata di ieri sono arrivate diverse conferme in merito ad altrettante disposizioni relative alle agevolazioni edilizie.
Tra queste, l’anticipazione del comunicato stampa del MITE del 14 febbraio scorso sui tetti di spesa:
“I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono onnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.”
L’ufficialità è arrivata con la pubblicazione del testo del “decreto prezzi” in Gazzetta Ufficiale.
Pubblicazione che incide, ovviamente, anche sulla data di entrata in vigore delle nuove regole.
L’articolo 5 del decreto del MITE prevede quanto segue:
“Il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”
Dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, il 16 marzo 2022, si apre una finestra temporale di 30 giorni in cui continuano a essere in vigore le regole attuali.
Infine, merita attenzione un altro aspetto che segnerà le agevolazioni edilizie per i prossimi anni.
Il decreto stabilisce, infatti, che entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno i costi massimi previsti nell’allegato A siano aggiornati sulla base:
“degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.”
Un “aggiornamento” annuale che da una parte aiuta a rendere puntuali le stime dei tetti di massimi degli interventi agevolabili ma dall’altra introduce ulteriori variabili da tenere presenti nel calcolo e nella progettazione degli interventi edilizi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Decreto prezzi superbonus, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2022