Crisi d'impresa, in vigore il decreto numero 118, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2021, che contiene due importanti proroghe: l'entrate in vigore del Codice al 16 maggio 2022 e quella delle procedure di allerta al 31 dicembre 2023.
Crisi d’impresa, l’entrate in vigore del Codice viene prorogata ufficialmente al prossimo 16 maggio 2022.
A prevederlo è il decreto legge numero 118, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2021 ed in vigore dal giorno successivo.
Il provvedimento introduce nuove disposizioni, anche in materia tributaria, e sposta le date per l’attuazione del decreto 14 del 2019 e della procedura d’allerta.
Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza entrerà in vigore il prossimo 16 maggio 2022, mentre le procedure di allerta e composizione assistita della crisi vengono rinviate al 31 dicembre 2023.
Vengono inoltre previste agevolazioni per accompagnare le imprese in difficoltà verso possibili soluzioni.
Crisi d’impresa, in Gazzetta Ufficiale il decreto che proroga l’entrata in vigore del codice al 16 maggio 2022
Il codice della crisi d’impresa entrerà in vigore il prossimo 16 maggio 2022.
Lo stabilisce il decreto legge numero 118/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto ed in vigore dal giorno successivo, ovvero da oggi.
- Gazzetta Ufficiale - Decreto legge 24 agosto 2021, numero 118
- Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
Oltre allo slittamento delle disposizioni del decreto 14 del 2019, viene anche rinviata la data di attuazione della procedura d’allerta al 31 dicembre 2023.
Tra le importanti novità del decreto in questione c’è la composizione negoziata della crisi, prevista dall’articolo 2.
Tale ipotesi viene prevista nei casi di squilibrio economico o patrimoniale dell’impresa precedente all’eventuale crisi di insolvenza ma ancora reversibile.
L’imprenditore commerciale o agricolo può chiedere, alle associazioni camerali territoriali, la nomina di un esperto indipendente.
Il professionista, che sarà incaricato secondo le modalità previste dal decreto, ha il compito di assistere l’imprenditore e di agevolare le trattative con gli altri soggetti coinvolti.
Si tratta di un percorso extragiudiziale e riservato, a cui si potrà accedere tramite una piattaforma unica nazionale telematica a partire dal prossimo 15 novembre.
All’interno della piattaforma sarà presente una lista di controllo, in linea con le esigenze delle PMI, con le istruzioni per la redazione del piano di risanamento.
Sarà inoltre presente un test pratico di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti incaricati.
Entro 30 giorni un decreto del Ministero della Giustizia definirà i seguenti aspetti:
- il contenuto della piattaforma;
- la lista di controllo particolareggiata;
- le indicazioni per la redazione del piano di risanamento;
- le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti.
Al momento della nomina dell’esperto, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio.
Crisi d’impresa, le misure premiali previste dal decreto
L’articolo 14 del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede anche delle misure premiali di natura fiscale, oltre alla procedura di composizione negoziata.
Una prima agevolazione è l’abbattimento alla soglia legale dei debiti tributari, nel periodo compreso tra l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e la conclusione delle procedure negoziate.
Vengono inoltre ridotte al minimo le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione della misura ridotta in caso di pagamento entro un termine che viene comunicato dall’ufficio, nel caso in cui il termine sia successivo alla data di presentazione dell’istanza di composizione negoziata.
Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima della nomina dell’esperto sono ridotti del 50 per cento nei seguenti casi alternativi:
- se l’imprenditore chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito;
- se l’imprenditore predispone il piano di risanamento idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria (articolo 67, comma 3, lettera d del regio decreto 267/1942);
- se il soggetto presenta la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articolo 18 del Dl n. 118/2021);
- se l’imprenditore accede a una delle procedure disciplinate dal RD. n. 267/1942, dal Dlgs n. 270/1999 o dal Dl n. 347/2003.
Viene inoltre previsto un piano di massimo 72 rate mensili per il pagamento delle somme dovute ma non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate come sostituto d’imposta, IVA, IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori.
Tale ipotesi è concessa dall’Agenzia delle Entrate, a fronte di istanza sottoscritta dall’imprenditore e dall’esperto nominato, nei casi di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo previsti all’articolo 11, comma 1 lettera a) e c) del decreto n. 118/2021.
Viene prevista la decadenza dal beneficio per l’imprenditore in caso di successivo deposito del ricorso per concordato, articolo 161 del RD n. 267/1942, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, ovvero in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
L’ultima agevolazione prevista consiste nel fatto che:
- non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa (articolo 88, comma 4-ter, Tuir);
- le perdite dei beni relative al costo non ammortizzato e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (articolo 101, comma 5, Tuir).
Nel caso di successivo fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza l’applicazione delle riduzioni.
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