Esigenze comunitarie e sfide internazionali per la tassazione e la trasparenza fiscale delle criptovalute: un'analisi dello scenario attuale

La legge di Bilancio 2025 ha rivisto i criteri di tassazione delle criptovalute. A partire dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività saranno soggetti a un’imposizione fiscale più elevata: l’imposta sostitutiva a essi applicata passerà infatti, a partire dal 2026 dal 26 per cento al 33 per cento.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 è stata invece già prevista l’eliminazione della soglia di esenzione dei 2.000 euro.
La legge di Bilancio prevede anche una nuova modalità di determinazione delle plusvalenze derivanti dall’alienazione delle criptovalute, potendo il contribuente assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili, il valore delle criptovalute al 1° gennaio 2025 al posto del valore di acquisto, con dunque una rivalutazione fiscale a fronte della quale versare un’imposta sostitutiva del 18 per cento, da corrispondere entro il 30 novembre 2025, in una o più rate, fino a un massimo di tre.
Naturalmente, la convenienza della rivalutazione dipende dal prezzo di acquisto originario.
Tassazione criptovalute: le novità italiane e uno sguardo europeo
In sede comunitaria, peraltro, già nella seduta plenaria del 4 ottobre 2022 il Parlamento europeo aveva adottato una Risoluzione (non vincolante) che proponeva la richiesta di avviare l’elaborazione di una forma di tassazione adeguata di criptovalute e criptoattività.
La Risoluzione approvata dal Parlamento UE, adottata in plenaria con 566 voti a favore, 7 voti contrari e 47 astensioni, affermava in particolare che le amministrazioni nazionali devono utilizzare tutti gli strumenti disponibili per facilitare una riscossione efficiente delle imposte.
Quanto alla tassazione, la Risoluzione invitava le autorità statali a prendere in considerazione un trattamento fiscale semplificato per gli operatori occasionali o di piccole dimensioni e per le piccole operazioni, chiedendo inoltre una definizione chiara di cripto-attività e una definizione coerente di ciò che costituirebbe un evento imponibile in tale ambito, evitando nel contempo casi di doppia imposizione.
Il Consiglio Ecofin nel 2023 ha poi trovato l’accordo di principio per mettere ordine nel settore dei crypto-asset, fin qui lasciato alla libertà degli Stati membri.
L’imposizione fiscale diretta resta dunque competenza degli Stati membri dell’UE, che però, dal 1° gennaio 2026, dovranno iniziare a cooperare e scambiare le informazioni richieste.
La Commissione ha poi chiarito gli ambiti di applicazione delle regole, stabilendo che un fornitore di servizi di criptovalute è considerato “significativo” se ha all’interno del territorio dell’Unione “almeno 15 milioni di utenti attivi, in media, in un anno solare”.
Tale fornitore di servizi dovrà quindi notificare alle autorità nazionali le loro operazioni e fornire informazioni e gli Stati membri dovranno a loro volta trasmettere queste informazioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma).
Criptovalute: dall’UE il regolamento MiCA
Sempre sul fronte comunitario importanti novità si sono peraltro registrate con l’entrata in vigore del Regolamento MiCA, risultando così oggi l’Unione Europea una delle prime aree al mondo con un quadro normativo chiaro e completo per il mercato dei crypto-asset.
Il Regolamento comunitario sui mercati dei crypto-asset (MiCA), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 giugno 2023, è entrato ufficialmente in vigore, nella sua prima parte con riguardo all’emissione di stablecoin, a partire dal 30 giugno 2024, essendo poi prevista la sua completa attuazione a partire dal 30 dicembre 2024, con la previsione di un periodo di transizione (grandfathering), potendo gli Stati membri consentire ai prestatori di servizi di crypto-asset già autorizzati secondo il diritto nazionale di continuare a farlo dal 30 dicembre 2024 fino a (massimo) il 1° luglio 2026.
Il Regolamento limiterà quindi in modo significativo le attività delle società offshore non regolamentate, richiedendo che tutte le società che offrono servizi relativi ai crypto-asset rispettino standard di sicurezza, trasparenza e protezione dei consumatori, che verranno applicati uniformemente in tutti i Paesi membri.
Tassazione e trasparenza fiscale sulle criptovalute: una esigenza internazionale
Lo scorso 13 settembre 2024 è stato infine pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo schema di adeguamento alla normativa nazionale del MiCA (Markets in Crypto-assets).
Il percorso di “normalizzazione” aveva del resto avuto inizio già con il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), pubblicato dall’OCSE il 10 ottobre 2022, che aveva già rappresentato un tentativo di standardizzare la tassazione e la trasparenza fiscale per i crypto-asset a livello internazionale, avendo come obiettivo principale proprio quello di stabilire regole uniformi per la rendicontazione e la condivisione di informazioni sui crypto-assets tra le autorità fiscali dei vari Paesi.
Sempre in tema di trasparenza non bisogna peraltro dimenticare la rilevanza anche penale delle fattispecie in esame, laddove, come già affermato dalla Corte di Cassazione, in caso di trasferimento tramite bonifici in euro, anche tramite prestanome, di proventi frutto di attività illecite a società estere incaricate di cambiare la valuta in criptovalute, si realizza un ostacolo alla identificazione del beneficiario finale delle transazioni ed effettivo titolare delle stesse criptovalute e si integra pertanto il reato di autoriciclaggio (cfr., Cass., n. 2868 del 25.01.2022 e Cass., Sez. Penale, n. 36027 del 23.09.2022).
Dato infatti che all’attività di cambio della valuta deve essere attribuito carattere finanziario (tanto che tale attività è specificatamente regolamentata dall’art. 155, comma 5 del Dlgs 385/1993), ne consegue anche che la condotta rientra a tutti gli effetti tra quelle punite dalla norma incriminatrice, rendendo altresì irrilevante verificare quale sia poi stato l’utilizzo delle criptovalute, essendo il reato di autoriciclaggio già integrato dalla preliminare operazione di cambio.
La contestazione del reato di autoriciclaggio risolve del resto la difficoltà di provare il consapevole coinvolgimento del terzo nella “ripulitura” delle somme illecite, essendo infatti lo stesso soggetto che ha commesso il delitto principale (da cui derivano i beni e le utilità) a trasferirle, investirle, impiegarle ecc.
Rispetto al riciclaggio è richiesto comunque, come visto, un ostacolo, non generico, all’identificazione della provenienza, laddove, proprio in tema di operazioni bancarie, si è già affermato come rientri tra le operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita, poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (cfr., Cass., n. 52549 del 20/10/2017).
In un tale contesto si inserisce infine anche la nuova Direttiva DAC 8, i cui punti cardine poggiano sull’estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni anche alle cripto-attività e ai ruling fiscali preventivi transfrontalieri, mirando ad includere tra le informazioni fiscali rilevanti anche quelle in materia di dividendi su conti non di custodia e su proventi analoghi.
È chiaro però che una disciplina solo nazionale (o anche comunitaria) per un fenomeno globale può portare poco lontano.
A tal proposito bisogna peraltro riflettere anche sugli effetti della decisione del nuovo Presidente USA di lanciare $Trump, vale a dire una moneta celebrativa che sta avendo grande successo tra gli investitori, e che conferma le sue intenzioni di adottare una regolamentazione “leggera” delle criptovalute, con la possibile conseguenza di un nuovo trasferimento di risparmio dall’Europa verso l’America.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Criptovalute: l’evoluzione internazionale su tassazione e trasparenza fiscale