Il decreto per la certificazione delle attività per l'accesso al credito d'imposta in ricerca e sviluppo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Istituisce anche l'albo dei certificatori, che dovrà essere regolato da un successivo decreto del MIMIT che sarà emanato entro 90 giorni
Il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per la certificazione che le attività svolte rientrino tra quelle che danno diritto al credito d’imposta in ricerca e sviluppo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento sarà in vigore dal 19 novembre prossimo, quindici giorni dopo la pubblicazione del testo, con l’obiettivo di attuare quanto previsto dal decreto legge 73/2022, ovvero il decreto Semplificazioni dello scorso anno.
Per le imprese è infatti prevista la possibilità di chiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare per la loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica, tra quelli che danno diritto all’agevolazione.
Il dpcm dello scorso 15 settembre, il cui testo è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, istituisce l’albo dei certificatori. Per la completa attuazione sarà necessario un decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per stabilire le modalità di iscrizione all’albo.
Credito ricerca e sviluppo: il decreto per la certificazione delle attività in Gazzetta Ufficale
Il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2023 per la certificazione, preventiva o successiva, delle attività delle imprese, per attestare che le stesse attività rientrano nel credito d’imposta in ricerca e sviluppo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2023
- Disposizioni in materia di certificazione attestante la riqualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.
A prevedere tale possibilità è il decreto Semplificazioni 2022, il DL numero 73 del 21 giugno scorso.
Al fine di favorire la certezza della norma agevolativa, l’articolo 23 stabilisce che:
“le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.”
Sulla norma è intervenuta successivamente la Legge di Bilancio 2023, che con l’articolo 1, comma 272, ha stabilito che le certificazioni possano essere richieste a patto che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale di constatazione.
Ad oltre un anno dall’introduzione, con l’entrata in vigore del decreto prevista per il 19 novembre, sarà necessario il decreto del MIMIT per completare la disciplina.
Il testo del dpcm conferma l’istituzione anche l’albo dei certificatori, grazie al quale le imprese potranno fermare eventuali contestazioni di natura fiscale sulla legittimità del credito. La certificazione potrà essere preventiva o successiva alla fruizione dell’agevolazione.
Credito ricerca e sviluppo: i passaggi necessari per la creazione dell’albo dei certificatori
Il dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale istituirà anche l’apposito albo dei certificatori, i soggetti incaricati di certificare che le attività delle imprese rientrino tra quelle che danno diritto al credito d’imposta ricerca e sviluppo.
I soggetti che potranno svolgere questo ruolo sono i seguenti:
- professionisti;
- società;
- enti di ricerca;
- università.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo, l’ulteriore passaggio necessario è la pubblicazione del decreto del MIMIT, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del dpcm, per stabilire le modalità di iscrizione all’albo.
Successivamente le imprese potranno attivare le procedure di richiesta al MIMIT della certificazione.
Sarà compito dell’impresa la scelta del certificatore, che sarà pagato dalla stessa. Il soggetto, una volta certificate le attività, invierà il contenuto della certificazione al MIMIT.
La certificazione deve contenere i seguenti elementi:
- le informazioni relative a capacità organizzative e competenze tecniche dell’impresa, per attestare l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
- la descrizione dei progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle fasi di realizzazione;
- le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta;
- la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di assenza di situazioni di conflitto di interesse, in quanto coniuge o parente entro il quarto grado o di partecipazione;
- tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa.
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