Il costo indeducibile è indice di evasione al pari dei ricavi non dichiarati

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Accertamento di maggior reddito per la società a ristretta base societaria: sia nel caso in cui sia conseguenza del riscontro di ulteriori redditi non dichiarati che del disconoscimento di costi dedotti, la presunzione degli utili extracontabili è legittima

Il costo indeducibile è indice di evasione al pari dei ricavi non dichiarati

In caso di accertamento di maggior reddito in capo alla società a ristretta base societaria è legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili sia nel caso in cui il maggior reddito accertato sia conseguenza del riscontro di ulteriori redditi non dichiarati che del disconoscimento di costi dedotti.

Ciò in quanto i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sicché quando essi siano “fittizi” o “indeducibili”, scatta la presunzione che la base imponibile è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio.

Accertamento fiscale su società e soci

L’impugnazione davanti ai giudici di legittimità è conseguente al ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate a seguito della sentenza della CTR che, accogliendo l’appello della società contribuente, ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva accertato un maggior reddito in capo alla società e applicato la presunzione di distribuzione pro-quota ai soci del maggior reddito societario stante la ristretta base societaria.

A parere della CTR nella fattispecie in esame, sebbene la ristretta base societaria, non poteva trovare applicazione la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, in quanto il maggior reddito della società era stato determinato mediante il disconoscimento di parte delle spese dedotte.

Con un unico motivo l’Agenzia delle entrate ha lamentato falsa applicazione dell’art. 39, lett. d), del DPR 600/73 avendo errato la CTR a non applicare la presunzione di distribuzione del maggior reddito delle società a ristretta base sociale al disconoscimento della variazione in diminuzione di cui all’art. 83 TUIR.

La Corte di cassazione ha dichiarato fondato il motivo di doglianza sulla base del consolidato principio per cui l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione.

Resta salva la facoltà per gli stessi soci accertati di fornire la prova contraria, costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti perché accantonati dalla stessa società ovvero da questa reinvestiti. A tal fine è indifferente che il maggior reddito accertato sia conseguenza del riscontro di ulteriori redditi non dichiarati o del disconoscimento di costi dedotti.

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Le conseguenze di costi contabilizzati ma che sono oggettivamente inesistenti

Ciò in quanto i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sicché quando essi siano “fittizi” o “indeducibili”, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio.

In particolare, sia se la società ha contabilizzato costi oggettivamente inesistenti e quindi fiscalmente indeducibili o ha indebitamente dedotto costi effettivamente sostenuti, ciò significa comunque che il reddito di impresa effettivo conseguito nel corso dell’esercizio è maggiore rispetto a quello dichiarato.

Tale reddito maggiorato, quindi, si presume sia stato distribuito nel corso del medesimo esercizio ai soci della società a ristretta partecipazione.

Nell’accogliere il motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate la Corte di cassazione - si veda, nello specifico, l’Ordinanza n. 25322/2022 - ha evidenziato l’erroneità della sentenza della CTR che ha ritenuto che i maggiori utili non contabilizzati della società a ristretta base possono presumersi distribuiti ai soci solo in presenza di maggiori ricavi, ma non a causa di indebite deduzioni di imposta.

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