Società cooperative, l'Organismo Italiano di Contabilità, OIC, pubblica gli emendamenti ai principi contabili nazionali per regolamentare alcuni istituti tipici. Il documento è del 9 giugno 2022 e si applica dal 1° gennaio 2023.
Il 9 giugno 2022 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali per disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative e per dirimere le incertezze interpretative nella redazione dei relativi bilanci.
Tali emendamenti si applicano ai primi bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva.
Contabilizzazione dei ristorni
Dato il numero limitato delle specificità riferite alle società cooperative, l’OIC ha preferito intervenire con emendamenti che modificano o integrano i principi contabili nazionali invece di predisporre un principio contabile ad hoc per le società cooperative.
La novità più rilevante è contenuta negli emendamenti all’OIC 28 relativo al Patrimonio netto, a cui sono stati aggiunti due nuovi sotto-paragrafi, i n. 23.A e 23.B contenenti le indicazioni relativi al trattamento contabile dei ristorni.
Come noto il ristorno costituisce una delle specificità che contraddistinguono le società cooperative dalle altre entità societarie in quanto costituisce l’istituto giuridico attraverso cui il sodalizio realizza la “mutualità”, compendiando il vantaggio economico per il socio in base al grado di partecipazione di questi alla vita e all’attività della cooperativa.
Il vuoto normativo in merito al trattamento contabile dei ristorni ha generato divergenze nella prassi operativa. Alcune società, infatti, li contabilizzano come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico mentre altre rilevano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci come una distribuzione di utili.
Dal lato civilistico, l’art. 2545-sexies del c.c. prevede che l’atto costitutivo determini i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici (e non del capitale sottoscritto) lasciando, in via eventuale, che sia l’assemblea dei soci a deliberarne i criteri.
La scelta operata dall’OIC si basa proprio sui principi, nel senso che la contabilizzazione di tali poste di bilancio dipendono dall’esistenza o meno di un’obbligazione derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento di cui all’art. 2521 c.c. alla data di chiusura dell’esercizio.
In particolare, se l’atto costitutivo, lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo alla ripartizione del ristorno ai soci cooperatori, questo sarà iscritto tra i debiti. La contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno in base alla sua natura, come rettifica di ricavo (come accade nelle cooperative di consumo) o come costo (nell’ipotesi di cooperative di produzione e lavoro) (cfr. par. 23A OIC 28).
Quando invece l’atto costituivo, lo statuto e/o il regolamento sociale non prevedono un’obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci, i ristorni sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, sorge l’obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni (par. 23B).
Capitale sociale e informativa di bilancio per le microimprese
Oltre al trattamento contabile dei ristorni, gli emendamenti intervengono anche sulla contabilizzazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa da iscrivere a capitale sociale.
Le azioni dei soci sovventori sono azioni nominative trasferibili mentre le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate dalla L. 59/1992. In particolare l’art. 5 prevede la possibilità che le società cooperative possano emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall’ultimo bilancio e devono contenere tra l’altro la denominazione “azione di partecipazione cooperativa”.
Queste possono anche essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate e garantiscono ai possessori una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa.
Ciò premesso, l’OIC ha chiarito che le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa sono iscritte nel capitale sociale delle società cooperative (cfr. par. 9A).
L’Organismo ha inoltre precisato che le società cooperative rientranti nella categoria delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c) che non redigono la nota integrativa devono fornire le informazioni di artt. 2513 e 2545- sexies del c.c. in calce allo stato patrimoniale.
In particolare, l’art. 2513 disciplina l’informativa che le cooperative devono fornire sui criteri per la definizione della prevalenza. Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci o che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Gli amministratori e sindaci devono obbligatoriamente documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni rilevati alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del valore della produzione del Conto Economico (art. 2425, primo comma, punto A1): tale parametro si riferisce alle cooperative di utenza, ad esempio cooperative edilizie di abitazione;
- il costo del lavoro dei soci superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui alla voce “costo della produzione per personale” del Conto Economico (art. 2425, primo comma, punto B9), computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico: tale parametro riguarda le cooperative di produzione e lavoro;
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’art. 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’art. 2425, primo comma, punto B6: tale criterio attiene alle cooperative in cui i soci, il più delle volte a loro volta imprenditori, conferiscono beni o servizi.
Nell’ipotesi in cui la cooperativa svolga contestualmente più attività, le cd. cooperative miste, il calcolo sulla prevalenza è effettuato con riferimento alla media ponderata dei coefficienti ottenuti con le regole sopra descritte per singole tipologie di scambio mutualistico.
Ai sensi dell’articolo 2545-sexies del codice civile, inoltre, le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
Sulla informativa di cui ai cit. artt. 2513 e 2545-sexies l’OIC ha ritenuto di confermare la prassi già consolidata che vede le società cooperative rientranti nella categoria delle micro-imprese, che in quanto tali non hanno obbligo di redigere la nota integrativa, fornire le informazioni in calce allo stato patrimoniale.
La scelta è legata alla particolare rilevanza delle informazioni che riguardano aspetti essenziali relativi allo svolgimento dell’attività cooperativa e ciò vale anche per le cooperative che rivestono la qualifica di microimprese.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’OIC chiarisce le regole contabili per le società cooperative