Cooperative sociali, il limite di spesa del superbonus è più alto rispetto a quello previsto per gli altri beneficiari nel rispetto di determinati requisiti. Lo specifica la risposta all'interpello numero 407 del 4 agosto 2022. Al 1° giugno 2021 devono essere rispettate le seguenti condizioni: esercizio di attività socio-sanitaria e assistenziale, assenza di compensi per il membri del CdA e possesso di immobili di categoria B/1, B/2 e D/4.
In tema di Superbonus, le cooperative sociali hanno diritto ad un limite di spesa potenziato rispetto a tutti gli altri destinatari dell’agevolazione, a condizione che i requisiti previsti dall’art. 119, co. 10 DL 34/2020, ossia l’esercizio di attività socio-sanitaria e assistenziale, l’assenza di compensi per i membri del CdA e il possesso di immobili appartenenti alla categoria catastale B/1, B/2 e D/4, sussistano tutti al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore dell’art. 33 del DL n. 77/2021.
Questo il contenuto della Risposta a Interpello n. 407 pubblicata il 4 agosto 2022 in tema di criteri di calcolo dei limiti di spesa previsti in relazione alle unità immobiliari per gli interventi effettuati dalle cooperative sociali.
L’istanza presentata dalla cooperativa sociale
L’istanza di interpello è stata presentata da una cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ONLUS di diritto, che intende eseguire degli interventi edilizi sul proprio patrimonio immobiliare.
I cespiti su cui eseguire i lavori agevolabili, sono utilizzati ai fini abitativi come centro di accoglienza per profughi e per lavoratori, censiti alla data dell’istanza nella categoria catastale D/2 con pertinenze C/2.
A tal riguardo la cooperativa precisa che a seguito dei lavori di ristrutturazione è previsto dal capitolato il cambio di destinazione d’uso della struttura ad attività socio-sanitaria (categoria catastale B/1).
L’Istante ha quindi chiesto conferma all’Amministrazione finanziaria della presenza di tutti i requisiti legittimanti le detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus), nei limiti previsti dal comma 10-bis) del medesimo articolo 119, credito che l’ente intende poi cedere a terzi.
La risposta dell’Agenzia delle entrate
Come di consueto nell’ambito degli interpelli sul Superbonus, l’Agenzia delle entrate ripercorre i tratti salienti caratterizzanti il beneficio fiscale, introdotto dall’art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
L’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei commi 9 e 10 del citato art. 119 mentre, dal lato oggettivo, lo stesso può concretizzarsi, alternativamente, in una detrazione fiscale dall’imposta dovuta, in un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori oppure nella cessione del credito d’imposta maturato.
Entrando nel merito del documento di prassi in analisi, l’Agenzia delle entrate ha prioritariamente rimarcato che le cooperative iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (legge 8 novembre 1991, n. 381) di cui al comma 8 del predetto articolo 10 - c.d. ONLUS di diritto - rientrano tra i soggetti beneficiari della disciplina del Superbonus.
Sul tema, confermando quanto già indicato nelle Circ. 23/E/2022 e 30/E/2020, l’Amministrazione ha chiarito che per tali soggetti il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, fermo restando l’esclusione per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Per tali soggetti, inoltre, non sussiste alcun limite legato al numero massimo di immobili agevolabili visto che detta limitazione, prevista al cit. art. 119, co. 10, riguarda solo le persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Tuttavia anche per le cooperative sociali va individuato il tetto massimo di spesa agevolabile, al pari di ogni altro destinatario dell’agevolazione, tenendo conto della “natura” degli immobili e del “tipo di intervento” da realizzare.
In particolare il co. 10-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio, introdotto dall’art. 33 del DL n. 77/2021, prevede un tetto di spesa potenziato visto che “il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”.
Per godere di questo peculiare regime la ONLUS deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- deve svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
- i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’articolo 119, e per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione;
- gli interventi agevolabili devono essere effettuati su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, in data certa anteriore al 1° giugno 2021.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra citate occorre far riferimento alla situazione esistente all’inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi (cfr. risp. 4.4.6 della Circ. n. 30/E/2020).
Alla luce della richiamata disciplina, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che la cooperativa sociale non potrà avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, disciplinata dal citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio per gli interventi che intende effettuare, atteso che, il cambio di destinazione d’uso della struttura ad attività socio-sanitaria, (da categoria catastale D/2 a categoria B/1 o B/2) avverrà solo alla fine dei lavori.
Resta fermo che, in presenza di ogni altra condizione ed adempimento richiesti dalla norma, l’Istante potrà avvalersi del Superbonus sulla base dei criteri di cui al citato comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio e alle condizioni soprarichiamate ed accedere delle disposizioni previste dall’articolo 121 del medesimo decreto.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 407 del 4 agosto 2022
- Superbonus - criteri di calcolo dei limiti di spesa previsti in relazione alle unità immobiliari censite nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 per gli interventi effettuati da una cooperativa sociale - comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cooperative sociali e Superbonus: in assenza dei requisiti di legge viene meno il limite di spesa potenziato