Ristorni società cooperative, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul nuovo regime di tassazione in capo al socio, introdotto dalla Legge di bilancio 2021. Tra le delucidazioni della risposta all'interpello numero 245 del 2022 anche le modalità per beneficiare dell'aliquota agevolata per i ristorni imputati a capitale in esercizi precedenti al 2021.
Con la risposta ad interpello n. 245 del 5 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa per la prima volta sul nuovo regime di tassazione dei ristorni in capo al socio di società cooperative introdotto Legge di bilancio 2021, che ha integrato la lettera del co. 2 dell’art. 6 del DL 63/2002.
Il documento di prassi è particolarmente interessante perché chiarisce le esatte modalità in base alle quali la cooperativa può usufruire dell’aliquota agevolata per i ristorni imputati a capitale in esercizi precedenti al 2021.
Il caso
L’istanza di interpello è stata proposta da una cooperativa sociale che, annualmente su proposta del consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di esercizio delibera la distribuzione di ristorni a favore dei soci.
Detti ristorni possono essere attribuiti:
- a titolo di “integrazione della retribuzione” in busta paga, oppure;
- a titolo di azioni gratuite, che costituiscono parte del capitale sociale separatamente contraddistinto in nota integrativa.
Sulla base delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, la Cooperativa ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale dei ristorni accantonati ad incremento del capitale sino al 30 dicembre 2020, per i quali si provvederà all’assoggettamento della ritenuta del 12,50 per cento di volta in volta, previa delibera assembleare che riguarderà i “ristorni di capitale” effettivamente liquidati ed erogati.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 245 del 5 maggio 2022
- Ristorni di cooperative - Applicazione della ritenuta 12,50% - Art. 1, commi 42 e 43, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
Trattamento fiscale dei ristorni in capo al socio e la riforma della Legge di Bilancio 2021
In merito al trattamento fiscale dei ristorni in capo al socio percettore, è opportuno premettere che il regime impositivo dipende dalle modalità con cui il ristorno è attribuito al socio cooperativo.
Infatti, in una cooperativa di produzione e lavoro che ha distribuito ristorni in forma di maggior contribuzione, tale voce concorrerà comunque nella determinazione del reddito di lavoro del socio, come reddito da lavoro dipendente, per i soci-lavoratori dipendenti e come reddito da lavoro autonomo, per i soci che hanno rapporti di lavoro autonomo con la cooperativa.
L’art. 6, co. 2 del Decreto Legge 15 aprile 2002, n. 63 prevede un regime di sospensione di imposta nel caso in cui i ristorni siano distribuiti mediante aumento gratuito del capitale sociale.
La norma, infatti, stabilisce che le somme destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci.
Detti ristorni saranno imponibili in capo al socio-persona fisica in termini di IRPEF (o di IRES per i soci-società di capitali) solo nel periodo d’imposta in cui il rimborso viene effettuato e fino a concorrenza dell’ammontare imputato ad aumento del valore nominale delle quote o delle azioni.
L’art. 1, co. 42 e 43 della Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) è intervenuto in merito alla disciplina della tassazione dei ristorni in capo al socio di società cooperative, integrando il co. 2 dell’art. 6 del DL 63/2002.
I citati commi 42 e 43 hanno introdotto la possibilità di tassare in via agevolata i ristorni attribuiti ai soci di società cooperative con una ritenuta d’imposta del 12,50 per cento (anziché l’ordinario 26 per cento) all’atto della loro attribuzione a capitale sociale.
In altri termini, per effetto di tali modifiche è ora previsto un regime alternativo e facoltativo di tassazione dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale, consistente nell’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 12,50 per cento, anticipata all’atto della loro attribuzione a capitale sociale rispetto alla tassazione al momento del rimborso dello stesso.
In buona sostanza, optando per il nuovo regime fiscale la cooperativa rinuncia al regime ordinario della sospensione d’imposta.
Sono esclusi dall’agevolazione i soci che rivestono lo status di imprenditori individuali e quelle che detengono partecipazioni qualificate nel capitale sociale della società ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett.c) del TUIR.
Per beneficiarne, il versamento della trattenuta operata va anticipato al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre in cui l’assemblea ha deliberato di avvalersene.
La risposta dell’Agenzia delle entrate
Il tema al centro dell’interpello riguarda l’efficacia delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2021.
A tal riguardo, per espressa previsione normativa il nuovo regime di tassazione impatta sui ristorni attributi ad aumento del capitale sociale a partire dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.
Per quanto riguarda invece i ristorni imputati a capitali in esercizi precedenti al 2021, il comma 43 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 stabilisce che «La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, numero 112, introdotto dal comma 42, può essere applicata con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa».
Nell’istanza si legge che la Cooperativa, dopo l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, chiuso con una perdita di esercizio e senza attribuzione di “ristorni” di capitale, ha calcolato l’ammontare dei “ristorni” imputati a capitale sociale deliberati nei precedenti esercizi e “sino al 30 dicembre 2020” di pertinenza dei soci (persone fisiche non imprenditori individuali e non titolari di partecipazioni qualificate), che sono receduti nell’anno 2020, sui quali ritiene di poter applicare la ritenuta del 12,50 per cento, previa delibera dell’assemblea dei soci.
La soluzione proposto dall’istante è nel senso di esercitare l’opzione per l’applicazione della ritenuta del 12,50 per cento ogni anno, previa delibera assembleare, con riferimento ai “ristorni” in azioni che saranno liquidati ed erogati annualmente ai soci che recedono dalla Cooperativa al 31 dicembre dell’anno precedente alla data della predetta delibera assembleare.
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto non condivisibile la soluzione prospettata dalla cooperativa, in base alla quale l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’aliquota agevolata possa avvenire, di volta in volta, previa delibera assembleare sulle somme effettivamente da liquidare e corrispondere ai soci receduti nell’anno precedente alla delibera.
L’Amministrazione finanziaria ritiene, invece, che l’opzione per l’applicazione della ritenuta del 12,50 per cento debba essere esercitata, previa delibera assembleare, con riferimento alla totalità dei “ristorni” imputati ad aumento del capitale sociale deliberati prima del 1° gennaio 2021 di pertinenza dei soci persone fisiche non titolari di partecipazioni qualificate al di fuori dell’attività d’impresa.
Diversamente, l’esercizio dell’opzione in esame avverrebbe, ogni anno, in prossimità dell’erogazione dei ristorni imputati al capitale sociale, facendo venir meno l’obiettivo perseguito dal legislatore.
Tale modalità operativa non consentirebbe di anticipare la tassazione sui ristorni rispetto all’erogazione dei medesimi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’Agenzia fornisce i primi chiarimenti sul trattamento fiscale dei “ristorni in azioni” pregressi