Come funzionano i controlli fiscali su ingegneri, architetti e geometri?
Nelle ultime settimane abbiamo approfondito, a grande richiesta di lettrici e lettori, una serie di aspetti relativi ai controlli fiscali di determinate categorie di contribuenti.
L’obiettivo è mettere a sistema le conoscenze disponibili sui meccanismi di controllo e su come il contribuente deve essere organizzato per gestirle al meglio, partendo da un presupposto quanto banale tanto importante: se si fanno le cose bene non si devono avere preoccupazioni.
Partiamo quindi come sempre dalle norme per poi fare un’analisi operativa degli orientamenti di prassi (amministrazione finanziaria) e giurisprudenziali (commissioni provinciali e regionali e Corte di Cassazione).
In sede di accertamento sempre più spesso – anche nei confronti dei professionisti – si utilizzano le presunzioni previste dall’articolo 2727 del codice civile.
Sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato, giusto il disposto – ai fini reddituali – dell’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973, che stabilisce che l’incompletezza, la falsità, l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi, ovvero l’esistenza di attività non dichiarate possono essere desunte sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise, e concordanti.
L’attività ispettiva condotta con metodo analitico-induttivo consente agli organi di controllo e di accertamento di non considerare – in tutto o in parte – le risultanze delle scritture contabili, potendo utilizzare dati ed elementi acquisiti altrimenti, senza che, a tal fine, occorra previamente dimostrare l’inattendibilità dell’apparato contabile, ovvero la sua irregolarità formale.
Al fine di verificare la correttezza fiscale del mondo delle professioni, già da parecchi anni l’Amministrazione finanziaria ha predisposto apposite metodologie di controllo, confluite in circolari pubbliche, che si propongono di uniformare i comportamenti operativi degli Uffici, al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato, aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.), indirizzando le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.
Dette metodologie presentano una parte generale unica per tutte le attività, salvo poi differenziarsi in ordine alle modalità di ricostruzione indiretta dei compensi.
I controlli fiscali su ingegneri, architetti e geometri
Il settore dei professionisti dell’edilizia – ingegneri, architetti e geometri – presenta diverse refluenze e implicazioni fiscali, la cui lettura è demandata ai verificatori in sede di controllo, volto a ricostruire in maniera credibile o verosimile i compensi non fatturati, legati, in particolar modo, ai privati, tutti soggetti che non necessitano di fatture, pur se in certe ipotesi il legislatore ha cercato di costruire un contrasto di interessi.
Fra le metodologie di controllo elaborate dalle Entrate con la circolare n. 295/1998 è sicuramente di rilievo la seconda versione della guida (la prima risaliva all’anno 1997, con la circolare n. 199/1997) che investe i professionisti dell’edilizia.
- Metodologie di controlli fiscali
- Circolare numero 199/1997 - Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate Accertamento e Programmazione, Serv. II
Tra le attività preliminari, particolare importanza riveste il reperimento di tutti i dati disponibili nell’archivio informatico e cartaceo sul soggetto verificato, che si possono rivelare utili per una maggiore efficacia dell’azione di controllo.
Le notizie che i verificatori acquisiscono, prima di “aprire” la verifica, possono essere così schematizzate.
Prima di aprire la verifica |
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Acquisizione di tutte le informazioni possibili dall’archivio dell’Anagrafe Tributaria (interessante sarà anche l’interrogazione e la consultazione degli atti rilevanti ai fini dell’imposta di registro), in particolare i dati recenti sull’ubicazione e sul numero dei locali utilizzati, nonché sul soggetto depositario delle scritture contabili | Consultazione dei cd. precedenti fiscali: precedenti controlli o verifiche già effettuate, eventuale inclusione in liste selettive di anni precedenti, osservazione dell’andamento del reddito dichiarato, quanto meno nel triennio precedente all’annualità oggetto di controllo | Reperimento degli elementi di accertamento comunque in possesso dell’ufficio |
In sede di accesso vengono innanzitutto acquisiti una serie di documenti contabili ed extracontabili.
Documentazione acquisita |
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I libri ed i registri contabili obbligatori nonché tutta la documentazione contabile (fatture attive e passive) e in particolare modo gli eventuali estratti dei conti correnti bancari | I fascicoli dei clienti; la corrispondenza; le agende e gli appunti | Le relazioni tecniche, gli elaborati, i progetti e i calcoli, al fine di conoscere l’indirizzo specifico dell’attività svolta dal professionista e la tipologia della clientela - imprese, privati, amministrazioni pubbliche - (la specifica attività svolta costringe il professionista a conservare una serie di documenti, da cui può rinvenirsi la prova delle prestazioni effettuate e non fatturate, ovvero sottofatturate) |
Floppy disk ed altri supporti magnetici al fine di procedere alla loro successiva lettura. Qualora il professionista non consenta l’utilizzazione degli impianti tramite personale proprio, i funzionari che procedono all’accesso, ai sensi dell’art. 52, comma 9, del DPR n. 633/72, hanno facoltà di provvedere con propri mezzi all’elaborazione dei supporti elettronici (dischetti, bobine, etc.) fuori dai locali aziendali.
Particolare attenzione viene dedicata alla rilevazione dei beni strumentali. I software di grafica, di calcolo strutturale, etc., sono sempre in continua evoluzione tecnologica, per cui viene verificata – anche in contraddittorio con la parte – le funzionalità e le potenzialità, unitamente alle tipologie di lavorazioni realizzabili mediante il loro utilizzo.
Rilievo classico |
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Indice di esistenza di compensi in nero | Presenza di software per lo svolgimento di attività specifiche e assenza di fatture per quel tipo di attività |
Una volta “inquadrato” il contribuente, i verificatori procedono al reperimento di tutti gli altri dati utili alla ricostruzione del volume d’affari, al fine di rilevare le prestazioni rese.
Altri dati utili |
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Fine delle indagini | Individuazione dei clienti, della complessità della prestazione, del numero degli interventi, nonché dei compensi eventualmente liquidati |
Inoltre, i verificatori possono effettuare ricerche presso gli stessi uffici ed amministrazioni pubbliche frequentati, che conservano traccia delle prestazioni professionali rese (che li detengono per i controlli, le autorizzazioni e le concessioni di competenza in materia edile ed urbanistica).
Gli elementi di riscontro acquisiti dovranno permettere l’individuazione di eventuali prestazioni non fatturate, o di prestazioni fatturate per importi incongrui, attraverso il raffronto tra gli incarichi professionali ricevuti dal contribuente e le parcelle emesse.
L’individuazione degli incarichi espletati potrà avvenire, oltre che sulla base delle notizie attinte presso gli enti sopraindicati, anche attraverso l’esame della documentazione extracontabile e dell’altra documentazione acquisita all’atto dell’accesso, dei fascicoli relativi ai clienti, e delle schede o dell’archivio clienti attraverso un’attenta ricognizione dei dati riportati sui supporti magnetici rinvenuti e sull’hard-disk dei personal computer esistenti nello studio.
In presenza di fatture emesse con causali generiche risulta particolarmente difficoltosa la ricostruzione delle prestazioni rese ed il controllo della congruità dei compensi e pertanto, in tali casi i verificatori procedono all’individuazione delle prestazioni professionali attraverso la documentazione acquisita, le risposte ai questionari eventualmente inviati ai clienti e, in ogni caso, in contraddittorio con la parte.
Gli agenti del Fisco possono determinare i maggiori compensi sulla scorta di quanto pattuito per prestazioni professionali similari.
Valorizzazione delle prestazioni |
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Presenza di fatture attive generiche | Individuazione delle prestazioni professionali, oltre che attraverso la documentazione acquisita, anche dalle risposte ai questionari eventualmente inviati ai clienti (attraverso i questionari, possono essere richiesti data e tipo di prestazioni fruite; data e modalità del pagamento dell’onorario (assegno bancario, contanti, etc.)) ed in contraddittorio con la parte. |
Determinazione dei compensi | Sulla scorta di quanto pattuito per prestazioni professionali similari, valutando anche il prestigio e la notorietà del professionista, e ove possibile, in contraddittorio con la parte |
La scomposizione dei proventi per aggregati omogenei può infatti offrire utili chiavi di lettura al verificatore. Se i dati vengono scomposti ed elaborati in maniera diversa, rispetto alle esigenze della dichiarazione, possono talvolta costituire la spia di irregolarità sostanziali.
Può essere utile distinguere i compensi dichiarati tra quelli riferibili a prestazioni che richiedono un’attività dello studio e dei mezzi in esso organizzati e quelli che si risolvono in un puro e semplice apporto intellettuale di carattere individuale (docenze, collaudi, talune perizie, etc.).
Nella presunzione che una parte dei proventi propri dello studio sia stata sottratta a tassazione, vengono attentamente osservati soprattutto i rapporti con la clientela non interessata al rilascio della fattura (privati non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo).
Qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione delle fatture con la gratuità della prestazione o con ritardi nella percezione dell’onorario, i verificatori procedono alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati (la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici, ma non in genere, nei confronti di una grossa massa di clienti).
Il rilievo/accertamento tipo
Schematicamente indichiamo il rilievo/accertamento tipo che l’Ufficio può contestare, a seconda dei diversi elementi in possesso.
Rilievo/accertamento
Ricostruzione analitico/induttiva dei compensi | Accertamento induttivo puro |
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Presenza di software per lo svolgimento di attività specifiche e assenza di fatture per quel tipo di attività | Assenza di dichiarazione ovvero gravi irregolarità contabili |
Valorizzazione a prezzi di mercato | Applicazione di indici medi, ricavabili, fra l’altro, dagli studi di settore |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: I controlli fiscali su ingegneri, architetti e geometri