L'INPS, con il messaggio n. 4771 del 18 dicembre 2020, fornisce le indicazioni per la regolarizzazione della contribuzione correlata e indica le modalità con cui la corresponsione di somme effettuate in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo determina il corrispondente aumento della retribuzione media da utilizzare nel calcolo della contribuzione correlata.
Con il messaggio n. 4771 del 18 dicembre 2020 l’INPS fornisce nuove indicazioni in merito alla Contribuzione correlata utile a conseguire il diritto alla pensione dei lavoratori in esodo e alla stabilirne la misura.
In particolare rende note le modalità di regolarizzazione dei maggiori imponibili determinati dalle somme corrisposte ai lavoratori esodati in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.
La Contribuzione correlata consente al lavoratore sospeso di aver diritto alla copertura ai fini pensionistici per le ore in cui è stato costretto a interrompere l’attività lavorativa per diversi motivi.
Ebbene, l’INPS ha chiarito come e in che misura gli emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro determinano un aumento della retribuzione media da utilizzare come base di questo calcolo.
Contribuzione correlata: dall’INPS indicazioni per regolarizzare i maggiori imponibili
La Contribuzione correlata si determina applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato regolarmente, in riferimento al mese in cui si colloca l’evento di sospensione dal lavoro.
L’Istituto ricorda che la contribuzione correlata è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni e il versamento viene eseguito nel corso del periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione.
Secondo quanto indicato nel messaggio numero 4771 del 18 dicembre 2020, nel calcolo della base imponibile devono rientrare le somme corrisposte ai lavoratori esodati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
In sostanza si tratta, a titolo esemplificativo, delle retribuzioni dell’ultimo periodo di lavoro, del trattamento di fine rapporto, dei ratei di mensilità aggiuntive o delle indennità per ferie non godute.
Contribuzione correlata maggiori imponibili: istruzioni per il datore di lavoro
L’INPS ha fornito indicazioni utili anche al datore di lavoro interessato:
- deve effettuare i flussi regolarizzativi sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “6E”;
- deve esporre sul flusso del mese nel quale esegue la regolarizzazione, nell’elemento imponibile, la somma dell’imponibile del mese corrente sommando anche i ratei di imponibile relativi ai mesi precedenti dello stesso anno;
- deve inviare i flussi regolarizzativi sul mese di dicembre di ogni anno, utilizzando le modalità correnti già in uso al fine di rilevare le differenze da imputare agli anni precedenti;
- dalla denuncia di competenza del mese successivo alla regolarizzazione deve indicare il solo imponibile corrente rideterminato.
Tutti i dettagli nel testo integrale del messaggio numero 4771 del 18 dicembre 2020.
- INPS - Messaggio numero 4771 del 18 dicembre 2020
- Regolarizzazione della contribuzione correlata. Corresponsione di emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e corrispondente variazione della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata.
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