Non rientrano tra i redditi imponibili ai fini IRPEF e IRAP i contributi a fondo perduto per i beneficiari degli incentivi Resto al Sud. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate analizzando la normativa di riferimento e in particolare la detassazione prevista dall'articolo 10 bis del Decreto Ristori nella risposta all'interpello numero 815 del 2021.
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Il Decreto Rilancio ha previsto per i beneficiari della misura Resto al Sud specifici contributi a fondo perduto: anche questi importi indirizzati a una particolare categoria di destinatari non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEF e IRAP in base alla detassazione degli aiuti Covid prevista dal Decreto Ristori.
Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 815 del 15 dicembre 2021, analizzando la normativa di riferimento.
Anche i contributi a fondo perduto collegati a Resto al Sud non sono imponibili ai fini IRPEF e IRAP
Come di consueto, lo spunto per fare luce sul tema arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è il titolare di una ditta che ha ottenuto i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio per i beneficiari degli incentivi Resto al Sud.
Il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di escludere dal campo di applicazione dell’IRPEF e dell’IRAP gli importi ricevuti alla luce di tre considerazioni:
- l’articolo 245 del DL n. 34 del 2020 che ha previsto la misura di sostegno per i beneficiari di Resto al Sud non prevede esplicitamente l’esclusione dai redditi imponibili;
- l’erogazione delle somme è legata alla pandemia;
- l’articolo 10 bis del Decreto Ristori ha previsto una detassazione degli aiuti Covid.
Con la risposta all’interpello numero 815 del 15 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma la non imponibilità dei contributi a fondo perduto indirizzati a questa particolare categoria di destinatari.
“Si ritiene che l’agevolazione qui in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, ai sensi del comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137”.
Contributi a fondo perduto Resto al Sud costituiscono aiuti Covid: ok alla non imponibilità IRPEF e IRAP
Risulta, quindi, applicabile l’articolo 10 bis del Decreto Ristori.
Con questo intervento normativo, è stato stabilita l’esclusione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione e i lavoratori autonomi, dal reddito imponibile IRPEF e IRAP.
Secondo l’Agenzia delle Entrate sono due le ragioni per cui è possibile beneficiare della non imponibilità anche per i contributi a fondo perduto collegati alla misura Resto al Sud:
- le somme sono state erogate per sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari degli incentivi e della loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socioeconomici della pandemia: la ragione per cui vengono riconosciute è l’emergenza Covid-19, così come richiesto dalla normativa;
- l’aiuto consiste in un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante dei predetti soggetti e, quindi, è diverso rispetto alla misura originaria Resto al Sud che esisteva già indipendentemente dalla situazione di crisi.
Appare chiaro, quindi, che ci sono tutti i presupposti per stabilire che anche questi contributi a fondo perduto si escludono dai redditi imponibili ai fini IRPEF e IRAP.
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