Ai fini dell'imposta di registro, scontano la tassazione in misura fissa sia il decreto ingiuntivo che il contratto verbale di prestazione d'opera professionale enunciato e totalmente ineseguito. A stabilirlo l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23379/2021.
Con l’Ordinanza n. 23379 del 24 agosto 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’imposta di registro, scontano la tassazione in misura fissa sia decreto ingiuntivo e sia il contratto verbale di prestazione d’opera professionale ivi enunciato e totalmente ineseguito, in applicazione del principio di alternatività IVA-registro.
- Corte di Cassazione - ordinanza n. 23379 del 24 agosto 2021
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La pronuncia - La pronuncia prende le mosse dal ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato l’imposta di registro in misura fissa su un decreto ingiuntivo.
La CTP e la CTR hanno respinto le ragioni del contribuente sulla motivazione per cui, nel caso di specie, sarebbe stato rispettato il principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di registro, avendo l’ufficio richiesto l’imposta in misura fissa sul contratto verbale enunciato nel decreto ingiuntivo emesso dall’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 131 del 1986.
La controversia è giunta in Cassazione a seguito del ricorso proposto dal contribuente, che qui denunciato la nullità della sentenza d’appello per violazione del secondo comma dell’art. 22 del DPR n. 131 del 1986.
A parere del ricorrente l’ufficio non avrebbe potuto riprendere a tassazione fissa il contratto verbale enunciato nel decreto ingiuntivo, in quanto quest’ultimo si sarebbe sostituito al contratto. Così facendo lo stesso rapporto giuridico sarebbe stato tassato due volte.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso.
Nella sentenza in commento i giudici della Suprema Corte si sono espressi sul tema della enunciazione degli atti non registrati previsto dall’art. 22 del D.P.R. 131/1986 secondo cui, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
I giudici di legittimità, dopo aver rimarcato che l’imposta di registro è una imposta d’atto che si applica a tutti gli atti previsti dalla legge come ad essa soggetti, ha affermato che la circostanza per cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto di prestazione d’opera professionale concluso verbalmente non esclude la tassazione di quest’ultimo, nel caso in cui esso sia stato enunciato nel contesto del provvedimento giurisdizionale.
Tale eventualità, infatti, è espressamente contemplata nel terzo comma dell’art. 22 del DPR n. 131 del 1986 (e non nel secondo invocato dal ricorrente), laddove è previsto che:
“se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.”
Se ne deduce, pertanto, che se il contratto enunciato in uno degli atti dell’autorità giudiziaria è totalmente ineseguito, l’imposta sull’atto enunciato è dovuta per l’intero valore della prestazione ineseguita.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il contratto verbale enunciato nel decreto ingiuntivo è tassato in misura fissa