Contratto di espansione interprofessionale, la Legge di Bilancio 2021 introduce alcune novità ed estende la durata dello strumento sperimentale: dal 1° gennaio 2021 possono utilizzarlo anche imprese con un numero di lavoratori non inferiore a 500, nel rispetto delle nuove disposizioni.
Contratto di espansione interprofessionale, quali sono i cambiamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2021?
Il comma 349 dell’articolo 1 stabilisce l’estensione dell’ammortizzatore sociale anche all’anno 2021.
Possono beneficiarne anche le imprese con un numero di lavoratori non inferiore a 500.
In accordo con i propri datori di lavoro, i lavoratori a non più di 60 mesi dalla pensione di vecchiaia possono richiedere un’indennità mensile commisurata alla pensione lorda, fino al raggiungimento della stessa pensione.
Le risorse economiche a disposizione ammontano a 101 milioni di euro per il 2021 e 102 milioni di euro per il 2022.
Contratto di espansione interprofessionale, cosa cambia con la Legge di Bilancio 2021?
Il contratto di espansione, uno strumento per agevolare il ricambio generazionale il l’acquisizione di nuove professionalità da inserire in piani di riorganizzazione, cambia con la Legge di Bilancio 2021.
La misura è stata prevista in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 ma viene riconfermata per il 2021, con importanti novità.
Le modifiche proposte per mezzo di un emendamento sono state approvate dalla Camera dei Deputati lo scorso 27 dicembre e riconfermate dall’ultimo passaggio in Senato.
Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020 ed in vigore dal 1° gennaio 2021 prevede novità sui contratti di espansione interprofessionale.
L’articolo 1, comma 349, apporta modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 148.
La lettera a) estende la possibilità di utilizzo di tale strumento all’anno 2021, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis.
Tale comma prevede quanto segue:
“Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.”
Altre incisive modifiche sono quelle previste nel comma 5-bis.
Ai lavoratori che si trovano a non più di sessanta mesi dalla pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, il datore di lavoro riconosce un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS.
Tale indennità viene riconosciuta nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati.
La somma viene inoltre corrisposta fino al raggiungimento della pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro.
Se la prima data utile è quella del raggiungimento della pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali per tale diritto.
Contratto di espansione interprofessionale, le modifiche approvate
Il comma 349 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevede inoltre che, per l’intero periodo di spettanza teorica della Naspi al lavoratore, il versamento a carico del datori di lavoro è ridotto all’importo di tale prestazione.
In tale circostanza i contributi previdenziali per il diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
In ogni caso restano fermi i criteri di computo della contribuzione figurativa.
Per le imprese o gruppi di imprese con un numero superiore ai 1.000 lavoratori, che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica ed in linea con i programmi europei la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro viene prevista per dodici ulteriori mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica Naspi.
Il datore di lavoro deve, tuttavia, impegnarsi ad assumere un lavoratore ogni tre lavoratori che accettano la misura.
Per attuare il contratto di espansione interprofessionale, il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS, accompagnata da una fideiussione bancaria per garantire la solvibilità.
Il datore di lavoro deve poi provvedere a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.
In merito, il comma 349 dell’articolo 1 stabilisce che:
“In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.”
Contratto di espansione interprofessionale: limiti di spesa e oneri della misura
All’interno del comma 349 dell’articolo 1 sono anche indicati i tetti massimi di spesa dell’intervento.
I limiti complessivi per la misura di tale comma sono i seguenti:
- 117,2 milioni di euro per l’anno 2021;
- 132,6 milioni di euro per l’anno 2022;
- 40,7 milioni di euro per l’anno 2023;
- 3,7 milioni di euro per l’anno 2024.
In caso di scostamenti dai limiti di spesa il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non può sottoscrivere l’accordo governativo. Di conseguenza non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci in questione.
L’INPS viene incaricata del monitoraggio e del rispetto dei limiti di spesa individuati, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La lettera e) del comma 349 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 stabilisce gli oneri di spesa dell’azione.
Ai 31,8 milioni di euro per il 2020, vengono aggiunti 101 milioni di euro per il 2021 e 102 milioni di euro per il 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contratto di espansione interprofessionale, cosa cambia con la Legge di Bilancio 2021?